TERRORISMO, VITTIME

E RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE

 

Opera collettiva realizzata da S.O.S. Attentats, S.O.S. Terrorism

 

Con il sostegno finanziario di

 

Programma GROTIUS II della Commissione Europea

del Ministero Francese degli Affari Esteri

del Consiglio Regionale dell’ Ile de France

 

Sotto la direzione di Ghislaine Doucet

 

In partenariato con

 

l'Irish Centre of Human Rights de Galway (Irlanda)

 

&

 

l'Institut Supérieur International de Hautes Etudes Criminelles de Syracuse (Italia)

 

Ringraziamenti

 

a tutti i contributori

alla società Aspen Traduction

 

 

 

4 Sommario

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Sommario

 

 

Prefazione, Françoise Rudetzki

Premessa, Cherif Bassiouni

 

 

CAPITOLO I

IL DIRITTO DI FRONTE AL TERRORISMO

 

SEZIONE 1            TERRORISMO: MINACCE ATTUALI

 

 

> Rischi, terrorismo e società: nuovi problemi sul tappeto, Patrick Lagadec

 

> Terrorismo e armi di distruzione di massa, Corinne Lepage

 

> Terrorismo e religione. Continuità e mutazioni della violenza politica, Jean-François Mayer

 

> Islam, laicità e terrorismoo il problema della legittimità del ricorso alla forza in nome dell’Islam, Abdoullah Cisse

 

> Stato della minaccia terrorista islamista, Jean-François Ricard

 

 

SEZIONE 2     SANZIONARE IL TERRORISMO, UNA SFIDA PER IL XXI SECOLO

 

 

1. Sanzioni e cooperazione internazionale

 

> La cooperazione europea, Denise Sorasio

 

> La cooperazione giudiziaria europea nella lotta contro il terrorismo, Frédéric Baab

 

> Le Nazioni Unite e la lotta contro il terrorismo, Aspetti giuridici e penali, Jean-Paul Laborde

 

> Il terrorismo : quadro giuridico sul piano dell'Unione Africana, Roch Gnahoui David

 

 

2. Aspetti di sicurezza e diritti dell’Uomo:

un giusto equilibrio tra il diritto delle vittime e i diritti della difesa

 

> La procedura penale applicata alle infrazioni terroriste: diritto comune o regime particolare?, William A. Schabas e Clémentine Olivier

 

> Il Riconoscimento Internazionale dei Diritti delle Vittime, Cherif Bassiouni

 

> I detenuti francesi a Guantanamo: un buco nero giudiziario, William Bourdon

 

> Inter arma silent leges, Eileen Servidio-Delabre

 

 

CAPITOLO II

IL POSTO DEL TERRORISMO E DELLE VITTIME NELLE LEGISLAZIONI PENALI DEGLI STATI EUROPEI E NELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

 

SEZIONE 1            STATO DELLE LEGISLAZIONI PENALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

 

> La procedura penale europea alla prova del terrorismo, Jean Pradel

 

> Stato della legislazione in Francia Il ruolo giocato da S.O.S. Attentats, Françoise Rudetzki

 

> Orientamenti del Procura di Parigi nel campo della lotta contro il terrorismo, Yves Bot

 

> Legislazione italiana anti-terrorismo, Giovanni Pasqua

 

> La legislazione antiterrorista in Spagna, José Luis de la Cuesta

 

> I diritti delle vittime nel processo penale tedesco, Stéphan Maigné

 

> La legislazione anti-terrorista in irlanda, William A. Schabas e C. Olivier

 

> La legislazione anti-terrorista nel Regno Unito, William A. Schabas e C. Olivier

 

> Stato delle legislazioni anti-terroriste negli altri Stati membri dell’Unione Europea, William A. Schabas e C. Olivier

 

 

SEZIONE 2     IL PROCESSO: UNA RIPARAZIONE INDISPENSABILE PER LE VITTIME

 

> Testimonianze di vittime

 

> Terrorismo e diritti delle vittime, Robert Cario

 

> L'accesso delle vittime alla giustizia penale internazionale, Claude Jorda

 

CAPITOLO III

RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE PER TERRORISMO

 

SEZIONE 1     DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE: TRA EVOLUZIONE ED ESITAZIONI

 

 

1. Terrorismo: quale qualificazione?

 

 

> Terrorismo e Resistenza, Stéphane Hessel

 

> Terrorismo: crimine contro l'umanità?, William A. Schabas e Clémentine Olivier

 

> Terrorismo: ricerca di definizione o deriva liberticida?, Ghislaine Doucet

 

 

2. Responsabilità penale e immunità dei dirigenti: tra giustizia e diplomazia

 

 

> La responsabilità dei dirigenti per i crimini internazionali di uno Stato, Alain Pellet

 

> Il contributo dei tribunali ad hoc nella repressione del terrorismo, Cécile Tournaye

 

> La questione dell’immunità dei capi di Stato stranieri alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione francese del 13 marzo 2001 e della Corte Internazionale di Giustizia del 14 febbraio 2002, Eric David

 

> In forse l'usanza internazionale?, Emmanuel Decaux

 

> Il principio della competenza universale alla luce dell'esperienza belga: il movimento del bilanciere, Damien Vandermeersch

 

> Immunità, impunità : Davvero la sola differenza è una consonante? L’immunità penale dei capi di Stato: tra consuetudine e evoluzione, Thierry Cretin

 

SEZIONE 2            QUALI RISPOSTE AL TERRORISMO?

 

> Approccio criminologico e vittimologico del terrorismo, Reynald Ottenhof

 

> Terrorismo e Responsabilità Penale Internazionale, Ahmedou Ould Abdallah

 

> Guerra contro il terrorismo: fondamenti giuridici e riflessioni sulle prospettive, Yves Sandoz

 

> Il diritto internazionale umanitario a fronte della guerra contro il terrorismo, Michel Veuthey

 

Conclusione

 

Sulla necessità di una risposta penale universale al crimine di terrorismo

Ghislaine Doucet

 

 

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- le point sur les législations pénales internes des Etats membres de l'Union européenne ?

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- terrorisme et résistance

- légitimité du principe d'immunité des dirigeants en exercice ?

- terrorisme : crime contre l'humanité ?

- terrorisme, nouvelle forme de guerre ?

 

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- l'harmonisation des législations pénales européennes en matière de terrorisme ?

- l'idée d'inclure le crime de terrorisme dans la compétence de la cour pénale internationale ?

- l'harmonisation du statut des victimes du terrorisme sur le plan international ?

- l'application pleine du principe de compétence universelle en matière de terrorisme ?

- la place des victimes dans le procès pénal ?

 

 

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PREFAZIONE

 

Françoise Rudetzki

 

Fondatrice e Delegata Generale

S.O.S. Attentats

 

In occasione delle procedure penali iniziate in Francia da S.O.S. Attentats, le vittime del terrorismo hanno potuto constatare che, nonostante le tante manifestazioni di buona volontà, gli ostacoli che frenano l’azione della giustizia e aprono la via all’imputità sono ancora troppo numerosi.In occasione delle procedure penali iniziate in Francia da S.O.S. Attentats, le vittime del terrorismo hanno potuto constatare che, nonostante (le) tante manifestazioni di buona volontà, gli ostacoli che frenano l’azione della giustizia e aprono la via all’imputità sono ancora troppo numerosi.

 

Le esitazioni diplomatico-strategiche degli Stati sono spesso la causa della mancata esecuzione effettiva delle sentenze pronunciate contro le persone, come nel caso dei sei alti funzionari libici, autori dell’attentato perpetrato il 19 settembre 1989 contro il DC 10 d'UTA, peraltro giudicati e condannati dalla Cour d'assises francese. L’imbarazzo decisionale a livello politico, così come le esitazioni del mondo giudiziario, hanno anche condotto la Corte di Cassazione, nelle delibera sulla querela di S.O.S. Attentats contro il Colonnello Gheddafi, a decidere, il 13 marzo 2001, che : "le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice".

Affinché sia resa giustizia alle vittime ed a titolo di esempio, S.O.S. Attentats ha fatto ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo per diniego di giustizia. Nello stesso tempo, l’associazione ha permesso a sette famiglie americane i cui parenti sono stati uccisi in questo attentato, di sporgere querela contro la Libia presso la Corte federale di Washington, fornendo ai loro avvocati il fascicolo d’istruzione francese completo.

Questa sentenza ha anche dato  a S.O.S. Attentats l’idea di radunare i pareri di esperti internazionali. Riuniti nel Livre Noir, i loro contributi hanno fornito la materia per il colloquio internazionale organizzato dall’associazione il 5 febbraio 2002 all'Assemblée nationale.

A partire da questo incontro, la lotta contro il terrorismo è diventata prioritaria per tutti i responsabili delle decisioni a livello internazionale, regionale e nazionale, spesso senza tener conto dei diritti dell’uomo, e sempre privando le vittime di un indispensabile riconoscimento attraverso le strutture giudiziarie, e tenendole lontane da un dibattito del quale esse sono nonostante tutto il centro.

Nondimeno, il diritto penale internazionale ha compiuto un incontestabile progresso con la creazione della Corte Criminale Internazionale (CCI); il suo statuto esclude qualsiasi immunità per gli autori, i complici, i mandanti dei crimini internazionali presi in considerazione, qualunque siano le loro funzioni e la loro situazione, ma esclude però i crimini di terrorismo.

Due pesi e due misure? Il terrorismo merita di essere ancora a lungo isolato dalle altre infrazioni internazionali? I suoi autori possono, secondo la loro situazione, essere privati di qualsiasi elementare diritto oppure godere di un’impunità assoluta?

Agendo con lo scopo di instaurare una reale collaborazione giudiziaria tra tutti gli Stati, di realizzare un riavvicinamento delle politiche di prevenzione e di repressione del terrorismo ed un’armonizzazione dei sistemi di risarcimento per tutte le vittime, chiunque siano e ovunque si trovino, S.O.S Attentats ha voluto proseguire il dibattito avviato nel 2001.

 

In cooperazione con la Commissione europea, che l’ha appoggiata in questo progetto, S.O.S. Attentats ha riunito 38 contributi originali elaborati da 34 esperti.

Questa raccolta s’iscrive nella permanente preoccupazione di S.O.S Attentats di ottenere giustizia da non confondersi con un qualsivoglia desiderio di vendetta. S.O.S. Attentats lavora nel rispetto di tutti i diritti e principi inerenti all’essere umano e con l’unica ambizione che gli Stati assumano le loro responsabilità tanto nella prevenzione che nella repressione del terrorismo.

 

Grazie allo status di organo consultivo presso il consiglio economico e sociale dell'ONU che le è stato recentemente attribuito, S.O.S. Attentats porterà sulla scena internazionale la parola di tutte le vittime del terrorismo per ottenere che il crimine di terrorismo entri nelle competenze della CCI, affinché lo status e il risarcimento delle vittime siano armonizzati, e perché ogni vittima trovi nelle procedure penali lo spazio che le spetta.

Di fronte alla mondializzazione del terrorismo, dobbiamo armonizzare la risposta giudiziaria e chiarire le regole della responsabilità penale internazionale, senza omissioni di sorta.

 

 

 

PREMESSA

 

Cherif Bassiouni

 

Professore di Diritto, Presidente de l'International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law; Presidente dell'International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences; Presidente dell'Associazione internazionale di Diritto Penale

 

Il terrorismo è una strategia basata sulla violenza, che colpisce gli innocenti al fine di raggiungere obiettivi politici. Questa strategia, che può far capo a individui o a gruppi d’individui o rappresentanti di organi dello Stato, è rivolta contro persone pubbliche o private e contro beni pubblici o privati, allo scopo di creare un clima di terrore tra la popolazione civile, allo scopo di dimostrare l’incapacità dello Stato di proteggere la popolazione civile stessa e di mantenere l’ordine pubblico.

Che sia una strategia di stato o una strategia di individui, che agiscono soli o in quanto membri di un gruppo di persone, sono soprattutto le popolazioni civili o alcune delle loro componenti che ne subiscono le conseguenze. Chi usa questa forma di violenza, spesso indiscriminata, non si preoccupa delle conseguenze che scatena. La ragione per la quale compie questi atti di violenza è sufficiente a giustificarli. Gli atti stessi e le loro conseguenze sono confusi con i valori e gli obiettivi che i loro autori considerano come superiori alle sofferenze ed ai danni che provocano. In un certo senso, è il fine che giustifica i mezzi, una logica perversa che non prende in considerazione le conseguenze umane che ne derivano: è dunque la protezione degli innocenti che questa ricerca si prefigge.

La storia del diritto, in tutti i suoi rami, è testimone dello sforzo di tutte le civiltà basate su uno Stato di diritto affinché la responsabilità sia fondata sull’atto e sulle sue conseguenze, e non sulla sua giustificazione politica. È in questa prospettiva che bisogna misurare la natura criminale, anche se il movente dell’autore si ricollega a valori più alti, perché questi stessi valori non potrebbero sopravvivere all’anarchia che creerebbe una simile giustificazione di un atto criminale. La nostra civiltà deve dunque rifiutare la violenza contro gli innocenti, in tutte le sue forme e commessa da chicchessia, a meno di voler ricadere nella barbarie dove la forza prevale sui valori umani.

La lotta contro il terrorismo è prima di tutto un’affermazione dei valori umani la cui protezione si esercita attraverso regole che si applicano a tutti i conflitti, che si tratti di conflitti interstatali, interni o  di potere.

La sfida attuale si inserisce a molteplici livelli tra i quali si trovano gli obblighi e i doveri che nascono dai limiti imposti dal diritto umanitario ai conflitti armati internazionali e non internazionali, così come ai conflitti interni di ogni genere. Questa sfida, cosi come gli obblighi internazionali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo, riguarda i mezzi utilizzati da coloro che si oppongono ai regimi all’interno di uno stato e coloro che si adoperano per mantenere i loro poteri in seno a qualsivoglia società. È il diritto, in quanto istituzione d’ordine pubblico, internazionale e nazionale, che deve far fronte a questa sfida attraverso il carattere effettivo dei suoi mezzi di prevenzione e dei suoi metodi di coercizione, sempre restando nell’ambito della legalità.

La presente raccolta solleva un gran numero di questi problemi attraverso saggi incentrati su numerosi aspetti di questo tema estremamente complesso che comprende la definizione giuridica dei crimini riuniti sotto la voce terrorismo; dei mezzi impiegati da coloro che ricorrono a questa forma di criminalità per i loro moventi politici; e dei metodi impiegati dagli organi di protezione della popolazione civile, bersaglio di questi crimini. Inoltre, questi saggi riflettono la difficile scelta tra prevenzione e repressione e tra la regola di diritto e il fatto di perseguire dei risultati al di fuori di questa.

Infine, e sempre, il problema delle vittime permane. Come trattarle, quali sono i loro diritti, e con quali mezzi è possibile diminuire le loro sofferenze e riparare nel miglior modo possibile i pregiudizi che hanno sofferto.

Il contesto in cui si pongono questi problemi nell’era della mondializzazione non dipende certamente più dal livello nazionale, ma piuttosto da quello internazionale. Ciò implica nuovi dati nell’ordine giuridico internazionale, come la fine delle immunità dei capi di stato e di altre immunità, e come pure il riconoscimento e l’applicazione della competenza universale e soprattutto degli obblighi derivanti dalla massima aut dedere aut judicare.

Il terrorismo, come tutti gli altri crimini internazionali, non può più essere coperto dall’impunità che la politica di certi stati ha mantenuto nell’ambito della realpolitik. La comunità internazionale, alla quale la società civile ha mostrato il cammino, esige di por fine alla condizione d’impunità di cui hanno goduto coloro che hanno commesso i crimini più atroci di quest’ultimo secolo.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale la comunità internazionale ha deciso: « plus jamais ça ». A tutt’ora questa dichiarazione non è stata pienamente rispettata. Dobbiamo farne una realtà, non solo per solidarietà verso le vittime dei crimini internazionali, ma anche per dovere verso la nostra stessa umanità e verso coloro che sono in futuro suscettibili di diventare delle vittime perché non abbiamo fatto abbastanza per prevenire questo pericolo. Se dimentichiamo le esperienze del passato, siamo purtroppo condannati a ripeterle.

 

La presente pubblicazione contribuisce a mantenere viva l’attenzione della nostra coscienza individuale e della coscienza universale. È con gratitudine verso S.O.S. Attentats che concludo queste brevi annotazioni, sottolineando l’importanza degli sforzi che compie in difesa delle vittime.

 

 

 

CAPITOLO I

IL DIRITTO DI FRONTE AL TERRORISMO

 

SEZIONE 1

TERRORISMO: MINACCE ATTUALI

 

 

> Rischi, terrorismo e società: nuovi problemi sul tappeto, Patrick Lagadec

 

> Terrorismo e armi di distruzione di massa, Corinne Lepage

 

> Terrorismo e religione: Continuità e mutazioni della violenza politica, Jean-François Mayer

 

> Islam, laicità e terrorismo o il problema della legittimità del ricorso alla forza in nome dell’Islam, Abdoullah Cisse

 

> Stato della minaccia terrorista islamista, Jean-François Ricard

 

 

 

RISCHI, TERRORISMO E SOCIETÀ:

NUOVI PROBLEMI SUL TAPPETO

 

Patrick Lagadec

 

Direttore di Ricerca all’École Polytechnique (Parigi)

Membro del Governing Council della European Crisis Management Academy. Insignito nel 1999 del Premio del Forum Engelberg, ha appena pubblicato con Xavier Guilhou: La Fin du risque zéro, Eyrolles, Parigi, 2002

 

 

È un imperativo in materia di sicurezza: non essere mai in ritardo di una guerra e a fortiori di due. Quest'obbligo ardente s'impone evidentemente anche in materia di terrorismo.

 

Già nel 1981 lanciavo questa messa in guardia: "In un buon numero di casi, ci interroghiamo sulle ragioni di una forza militare di dissuasione; ci chiediamo se non ci sia un vuoto stupefacente nella difesa del paese, se l'industria non metta ogni giorno in opera quello che basta in qualche ora ad annichilire gli sforzi costosi degli stati maggiori." Purtroppo, tutta la riflessione sui rischi tecnologici principali – ben più facili da "dirottare" di un aereo di linea – fu a lungo oggetto di un fermo rifiuto. Come se il sistema non potesse prendere in carico lucidamente i problemi di sicurezza emergenti dallo sviluppo stesso delle tecniche. Nel maggio 1989, intervenendo sul tema dei "nuovi rischi" in occasione di una conferenza organizzata da un grande organismo internazionale a Ottawa, il Generale che mi passava il microfono ebbe il tempo di sussurrarmi all'orecchio: "Eviti soprattutto di spaventarli!". Nel giugno 2001, intervenendo in occasione di una riunione della Zona di Difesa in Francia, un alto funzionario della Difesa mi rivolse in modo riservato lo stesso tipo di osservazione, dopo avermi criticato al termine di un'esposizione sui nuovi rischi di crisi: "Lei ha ragione, ma non si possono lasciar dire queste cose davanti a dei Prefetti! ".

Il problema è che i terroristi, quanto a loro, non soffrono necessariamente di queste patologie degli occhi bendati e del rifiuto.

La domanda è chiara: quali sono i nuovi problemi sul tappeto per la difesa del nostro paese nel momento in cui il terrorismo arriva a sconvolgere radicalmente le condizioni di sicurezza e di stabilità delle nostre società?

Aprirei brevemente su tre vie d'analisi: i "nuovi contesti" in materia di vulnerabilità, i "nuovi contesti" in materia di reazione e di percezione sociale e infine le nuove esigenze in materia di risposta e di governance. Poiché in questo risiede un'altra patologia da non scoprire troppo tardi: per il fatto di essersi troppo a lungo voluti rifugiare nell'autismo, non si deve poi, al momento di essere messi alla prova, rifugiarsi nella fuga. Coloro che rifiutavano ieri ogni problema, giustificando ciò con il bisogno di "rimanere ottimisti", farebbero male ad abbandonare la nave al momento in cui le nuvole nere del ciclone s'ammassano all'orizzonte. Occorre invece passare dall'ottimismo salottiero a una determinazione senza esitazioni nel corso della crisi.

Non sono uno specialista del terrorismo. Fornirò qui dei punti di riferimento per la governance delle società al momento in cui emergono in generale nuove destabilizzazioni. A queste si aggiungono quindi i problemi di terrorismo. Resterà da vedere, punto che lascerò aperto nella conclusione, ciò che la generale constatazione qui proposta induce a cambiare nel nostro approccio del terrorismo e, in modo reciproco, ciò che i nuovi contesti terroristici devono indurre a modificare nella nostra valutazione generale della situazione – in termini di conoscenze ma evidentemente anche di intervento.

 

L'ambito: superamenti violenti di soglia

 

Vanno considerati tre ambiti operativi.

 

1. I rischi legati agli impianti

Sono i rischi industriali di ogni genere. Ciò non ha in effetti nulla di nuovo. Già dal 1981 venivano menzionati gli incendi di idrocarburi, le esplosioni di gas, gli attacchi contro i centri nucleari o contro i centri di stoccaggio... Quello che costituisce una novità è la dimensione sempre più grande degli impianti, la pericolosità a volte accresciuta dei prodotti immagazzinati, la densità delle zone urbane circonvicine – come abbiamo visto a Tolosa con l'esplosione della fabbrica AZF il 21 settembre 2001, a Mexico con l'esplosione di un sito di stoccaggio di idrocarburi nel 1984 e lo stesso anno con Bhopal.

 

2. I rischi legati alle reti

Il 5 gennaio 1998, Montréal si ritrova al buio. Una serie di piogge ghiacciate ha distrutto buona parte della rete elettrica del sud del Québec. Si verifica allora un effetto a cascata: blocco degli impianti di alimentazione in acqua, blocco delle raffinerie, rete di trasporto in gran parte paralizzata, inizio di blocco delle reti di telecomunicazione, rischi elevati di incendi (ci si scalda con mezzi di fortuna, ci si illumina con candele e non c'è più acqua). Nei dintorni, 700 comuni sono senza elettricità in pieno inverno canadese. In Francia, le tempeste del dicembre 1999 hanno mostrato questo rischio di effetto a cascata che ha percorso le reti vitali, sempre più intrecciate fra loro, ma fragili.

Abbiamo a che fare in questo caso con un fenomeno di diffrazione ad alta velocità su territori imponenti. A causa dei mezzi planetari di trasporto di massa, un problema di sanità pubblica può divenire in qualche minuto un problema intercontinentale; tramite internet, ogni problema medico locale può trasformarsi in pochi minuti in problema mondiale. Ed il tutto è istantaneamente mediatizzato, anche prima dell'emergenza del problema, se non addirittura in assenza di qualsiasi problema effettivo.

Problema: le nostre società complesse altro non sono che un intreccio di nodi, e concentrano poteri colossali di diffrazione. Ne risultano problemi di sicurezza particolarmente acuti, fatti di effetti di soglia, di effetti di complessità, di effetti di risonanza sconosciuti fino ad oggi. Un'espressione riassume questo secondo punto sul tappeto: "from massive destruction to massive disruption". Dalla distruzione di massa alla destrutturazione di massa.

 

3. I contesti lacerati

Il cambiamento climatico, la complessità iperbolica dei nostri insiemi socio-tecnologici, l'accelerazione estrema della velocità, le forme mondiali di mediatizzazione, il ritorno della guerra in forme inedite, le ricomposizioni geostrategiche accelerate costruiscono altrettanti contesti sempre più instabili, esposti a turbolenze forti e destabilizzanti, atte a trasformare ogni guasto locale in ciclone che sfugge a qualsiasi controllo regionale.

Già dal 1997 si poneva la questione delle " infrastrutture critiche " ormai inserite in contesti geostrategici post guerra fredda. Vanno citati a questo proposito i lavori pionieristici di una commissione voluta dal Presidente Clinton nel 1998, che invitava ad affrontare i problemi con uno sguardo nuovo (…)

Cinque anni dopo, in particolare dopo l'anthrax, scopriamo la portata di questa riflessione. Il rischio non è più soltanto l'attacco delle reti vitali, con gli effetti a cascata che possono derivarne. La minaccia è nell'uso delle reti come arma di penetrazione. Dopo il concetto di "difesa in profondità", ecco la minaccia di "attacco in profondità", con questa nuova arma di "distruzione di massa".

La questione va assimilata su parecchi fronti, ivi compreso il fronte mediatico – le grandi reti mondiali offrono, come si è visto in forma estrema l'11 settembre 2001, casse di risonanza di una potenza inedita ("l’arma è il media" avrebbe potuto scrivere un Mc Luhan post 11 settembre).

 

La replica: ritardi e impacci

Vanno considerati almeno tre tipi di sfida.

 

1. Una sfida intellettuale

Noi disponiamo di strumenti di conoscenza e di azione perfezionati per gli universi stabilizzati e omogenei, ma siamo presto inadeguati in universi contrassegnati dalla discontinuità – proprio quelli che ci vengono ormai imposti e su vari fronti. Il nostro mondo di riferimento si rivela molto spesso essere quello caro ai naturalisti come Buffon nel XVIII secolo (1749).

Negli anni settanta, Edgar Morin aveva tentato di lanciare una "scienza delle crisi". Aveva così rimosso il primo ostacolo: "Non c'è una scienza del singolare, non c'è una scienza dell'avvenimento, è questo uno dei punti più solidi di una vulgata teorica ancora dominante. L'avvenimento è stato rimosso nella misura in cui è stato identificato alla singolarità, alla contingenza, all'incidente, all'irriducibilità, al vissuto. È stato rimosso non solo dalle scienze fisico-chimiche, ma anche dalla sociologia, che tende a organizzarsi attorno a leggi, modelli, strutture e sistemi. "

Uriel Rosenthal, uno dei pionieri degli studi sulle crisi in Europa, andava più lontano alla fine degli anni ottanta, all'epoca dei primi studi sistematici sul soggetto: " Gli scienziati non si sentono affatto a loro agio con questi fenomeni che sembrano esterni al campo delle teorie tutte nitide e cesellate che hanno elaborato a partire dalle circostanze e dagli avvenimenti inseriti nella normalità. Le crisi sembrano essere in opposizione assoluta con la base stessa delle scienze sociali moderne."

 

2. Una sfida esistenziale

Tutti coloro che sono stati al centro del turbine dei rischi e delle crisi mettono d'altra parte in rilievo, e con priorità, la difficoltà formidabile di vivere la crisi. Il passaggio attraverso la psicologia è indispensabile. Lo si può fare, con A. Bolzinger, attraverso qualche parola chiave :

Subitaneità: la crisi è percepita come un evento fulmineo che fa irruzione nella vita del soggetto, anche quando è graduale e si insedia in qualche giorno.

Incoercibilità: la crisi si impone fino nell'intimità del soggetto, con un'attualità incalzante e inevitabile, senza tregua né riposo.

Incomprensibilità: la crisi è percepita come uno strano concorso di circostanze. Anche se il soggetto in crisi aderisce interamente alla logica della situazione che lo invade, conserva comunque un fondo di sorpresa e di misterioso turbamento.

Artificiosità: la crisi è per il soggetto come una parentesi bruscamente distaccata dallo svolgimento abituale dell'esistenza, un momento parossistico che viene vissuto come una "realtà oggettiva", pur se separato dalla "realtà oggettiva"."

Un siffatto sistema porta frequentemente alla tetanizzazione, all’accecamento, agli errori grossolani. È il fiasco esemplare della Baia dei Porci (Cuba, 1961), che ci appare come un modello compiuto, spesso riprodotto.

Rileggiamo nel testo queste righe toccanti di Robert Kennedy, seduto di fronte al fratello, al culmine della crisi dei missili di Cuba, precisamente al momento in cui si annuncia un ribaltamento di posizioni e il vuoto è tangibile (…).

 

3. Una sfida di gestione

New York, luglio 2001: il sindaco della città partecipa in persona a un esercizio di crisi. Uno scenario critico, di natura chimico-biologica. Rudolph Giuliani non si contenta di venire ad "aprire" o a "concludere" questa simulazione. Resta due giorni, gioca in pieno il suo ruolo, quello che sarebbe stato effettivamente il suo ruolo nella situazione reale. Viene presa una decisione al termine delle due giornate: sarà organizzato un secondo esercizio e ne viene fissata la data: il 12 settembre 2001.

Delle domande vengono spontanee: quanti dei suoi colleghi hanno accettato nel corso degli ultimi anni di partecipare personalmente a un solo esercizio di crisi? E, se sono stati presenti, quali sorprese ha comportato la situazione? Quale messa a frutto di esperienza ne è stata tratta? Ci si può porre questa stessa domanda per i dirigenti delle grandi imprese? Per l'alta amministrazione e per i gabinetti ministeriali? Per l'Europa? Per i grandi organismi internazionali?

Queste resistenze hanno una traduzione operativa diretta: nessuna formazione iniziale, nessuna preparazione dei gruppi dirigenti, nessuna simulazione all'altezza di quello che sarebbe necessario fare; al loro posto simulazioni del tutto convenzionali, orientate sulla preparazione logistica, raramente sulle dimensioni decisionali, povere di capitalizzazione d'esperienza, senza esplorazione di sorprese.

E più ancora: al centro della resistenza, un forte sentimento di illegittimità di qualsiasi richiesta di preparazione su questi terreni. Se in effetti i responsabili sono stati formati, reclutati, promossi in funzione delle loro attitudini a far funzionare meccanismi e ingranaggi stabilizzati, la loro identità si ritrova messa in questione da ogni appello a esercitare le loro responsabilità su un terreno fatto di sorprese, di perdite di riferimenti, di un ampio dovere di comunicazione con altri protagonisti.

Ralph D. Stacey, professore britannico di gestione, stabilisce un giusto collegamento tra universo intellettuale, formazione alla gestione e paralisi della governance in un universo non tradizionale (R. Stacey, Strategic Management & Organizational Dynamics. London, Pitman, 1996, p. XIX-XX.)

 

L’esperienza insegna comunque che queste difficoltà possono essere superate.

 

3. Governance: delle frontiere da valicare

 

Dopo molti colpi di maglio, in particolare dopo Tchernobyl, dopo le inquietudini legate al prione, dopo i crolli economici, sanitari e umani di continenti interi, dopo gli attacchi dell'11 settembre e dell'anthrax subito dopo, la sfida è triplice:

lo sconforto indubbio degli specialisti, confrontati a fasce d'ignoranza sempre più invadenti, a intrecci inediti di vulnerabilità, a contesti di esasperata instabilità;

la diffidenza sempre più marcata delle popolazioni interessate;

la crescente minaccia di distacco fra gli ambienti responsabili e le società civili.

La responsabilità è triplice: conoscere queste sfide, identificare i vicoli ciechi da evitare nelle risposte, costruire approcci e assunzioni di responsabilità pertinenti.

Tutto ciò sulla base di un imperativo: non affrontare le realtà attuali in emergenza accelerata con gli occhi fissi sul retrovisore. Noi che eravamo fieri dei nostri strumenti, pensati per i nostri giardinetti di impeccabile architettura, ci troviamo confrontati a giungle invadenti, sconosciute e minacciose. Eccoci sempre più strattonati dall'inedito, dall'impensabile e dall'inconcepibile.

Occorre saper misurare la difficoltà di fondo, sapendo di partire da una cultura che aveva il più delle volte respinto il non convenzionale fuori dalle frontiere. Ed ecco che da ogni lato, quelle che consideravamo realtà barbare, contenute ai confini dell'impero del razionale, tendono a fare irruzione verso il centro, e con la brutalità più estrema.

 

Abbiamo bisogno di rotture creatrici, e su diversi fronti.

 

1. Un lavoro intellettuale in rottura

Ciò che era registrato in teorie valide, in robuste serie statistiche sgombre da ogni eccesso, non è più l'essenziale. Ciò che era in passato considerato come "fuori campo" è ora al centro e deve essere considerato come tale: discontinuità, irreversibilità, spinta agli estremi, ribaltamento, cristallizzazione, risonanza, e va messo in atto in tutte le discipline e in forma interdisciplinare.

 

2. Un forte coinvolgimento dei livelli più alti

Quando ci si trova confrontati a situazioni di un tale peso, che toccano l'identità, la sopravvivenza, i progetti e le visioni d'avvenire, nulla può essere fatto senza un coinvolgimento forte, personale e diretto dei vertici delle organizzazioni. Abbiamo visto all'opera Rudolph Giuliani, sindaco di New York. Colui che occupa incarichi elevati è atteso al varco delle linee di frattura, dei principali punti in gioco e della mobilitazione dei protagonisti. Sarà giocoforza dare in materia segnali forti.

 

3. Il calo delle capacità di riflessione

Precipitate in mondi di violente turbolenze, le organizzazioni vanno pilotate, mobilitate e responsabilizzate su registri nuovi. Non gli basta più dotarsi di qualche arsenale tecnico rigido per situazioni straordinarie. Sono necessarie al più alto livello una lunga anticipazione e una forte reattività su segnali deboli, per anticipare le rotture, saper cogliere le derive, aprire le necessarie reti di  intervento. A causa delle sorprese, della complessità, dell'aberrazione dei fenomeni, occorre sviluppare nelle organizzazioni una nuova funzione di veglia. Occorre poter disporre tra i dirigenti di persone rotte alle situazioni di crisi, capaci di distacco al momento di trovarsi in situazione delicata. Questo servirà a contrastare le patologie più gravi che vanno di pari passo con le nuove forme di crisi: il blocco della riflessione "Nella crisi non si ha il tempo di riflettere"; la tendenza alla "bunkerizzazione" che fa ripiegare ognuno nel suo angolo; il trattamento puramente tecnico dei problemi, senza esame delle posizioni di fondo.

Le grandi crisi, oggi più ancora di ieri, saranno perdute per mancanza di riflessione e di capacità strategiche di guida. Il caso della Spagna e del Prestige dovrebbe costituire qui un ultimo avvertimento, anche per la stessa Europa. In occasione di una recente simulazione internazionale, abbiamo potuto osservare fino a che punto il deficit di capacità strategica in queste materia sia stato determinante. In due ore, la capacità europea non è più esistita. È stata d'altra parte creata un'espressione per tradurre questa osservazione: "crises as institutions killers " [le crisi come killer delle istituzioni].

 

3. Iniziative audaci

Esempio: l’autostrada Aix-Nizza, ha conosciuto nel febbraio 2001 un grave evento nevoso che ha bloccato 4000 persone sulla carreggiata per circa 36 ore in seguito a condizioni meteorologiche mai viste prima – 80 cm di manto nevoso in qualche ora. Invece di invocare la "forza maggiore", il presidente della società interessata (Escota), volle una messa a frutto pubblica dell'esperienza. Tutti i protagonisti interessati furono invitati per mezzo stampa a venire a mettere in comune le rispettive esperienze nel corso di una riunione pubblica tenuta tre mesi dopo. Il lavoro collettivo fu inoltre completato in seduta da una riflessione comune su ciò che gli uni e gli altri avrebbero potuto apportare come contributo alla sicurezza di una grande rete come quella (che presuppone per esempio in caso di bisogno di blocco a livello del Var che i mezzi pesanti siano trattenuti alla frontiera spagnola e alla frontiera italiana). Il risultato fu particolarmente interessante, sia per una migliore comprensione dell'episodio e delle difficoltà da affrontare, sia per la preparazione del futuro. In poche parole, la riunione permise una migliore presa di coscienza degli intrecci in gioco, e permise soprattutto di tessere nuovi intrecci fra i protagonisti – società autostrade, autorità nazionali e locali, stazioni di servizio, meteo, camionisti e automobilisti.

Sarebbe necessario ispirarsi ampiamente a tali iniziative su tutti i fronti, a cominciare da quelli più esposti.

 

4. Una società civile rimessa in circuito

Nello stesso spirito, è tempo di finirla con l'idea che in caso di situazione delicata tutto vada immediatamente affidato a una qualche struttura dello Stato a comando unico, in una sorta di logica militare secondo cui la società civile, da parte sua, non può che "farsi prendere dal panico e darsi al saccheggio". Al riguardo, l'episodio del 1998 delle piogge ghiacciate in Québec è molto interessante. La messa a frutto dell'esperienza (largamente aperta, estremamente approfondita) ha sottolineato fortemente il bisogno di concepire la risposta in stretto legame con la società civile. È stato indicato per esempio che, in presenza di guasti così complessi delle reti, occorre che il cittadino sappia prevedere una certa autonomia per far fronte alla situazione al suo livello, in attesa di un ristabilimento della normalità che esige necessariamente del tempo e che deve innanzitutto essere diretto verso la rimessa in funzione strutturale delle reti.

Ogni altra strategia può solo condurre all'impotenza dell'insieme e alla drammatizzazione della diffidenza. Non si tratta della visione militante che difende qualche "basismo" pericoloso. Gli shock che andranno di pari passo con i nuovi universi del rischio esigeranno modi di funzionamento che non potranno più essere basati sulle nostre visioni di uno Stato che apporta le soluzioni a gruppi umani inerti.

Ciò presuppone in particolare un'altra visione della scienza. Occorrerà per questo liberarsi dalle logiche positiviste, meditando per esempio queste parole di un ex Chief Scientific Adviser britannico, Sir Robert May, in occasione di una conferenza europea sulla scienza e la governance: "Su molti grandi questioni in ballo - al contempo di sicurezza e di etica – la scienza fornisce raramente da sola risposte indiscutibili. Come l'ha scritto Brecht nella sua pièce La vita di Galileo: "La funzione principale della scienza non è di aprire una porta sull'infinita saggezza, ma di fissare un limite all'errore infinito"".

Al momento dell'incertezza, se non dell'ignoranza, occorrerà rivedere le nostre concezioni dell'informazione e della democrazia. Di nuovo Sir Robert May, in una deposizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) in Gran Bretagna, indicava ancora una volta vie positive da seguire: "A volte, si può avere la tentazione di bloccare alcune informazioni perché sia possibile condurre una discussione interna e arrivare alla formazione di un consenso che serva a esprimere verso l'esterno un messaggio semplice. La mia opinione è molto salda: occorre resistere a questa tentazione ed è invece tutto il processo disordinato attraverso il quale si costruisce la comprensione scientifica, con tutte le sue contraddizioni, che va aperto verso l'esterno. "

È vero che così facendo tocchiamo il cuore della nostra concezione della governance. Durante una grande riunione dei collaboratori di un grande ministero, tenuta qualche anno fa in seguito a diversi episodi meteorologici difficili, uno dei responsabili territoriali difese davanti ai colleghi una nuova concezione del posizionamento dello Stato. Lo fece proponendo una citazione: "Pretendere di risolvere tutti i problemi e rispondere a tutte le domande sarebbe una fanfaronata così solenne e una presunzione così stravagante da renderci per questo subito indegni di fiducia ". Emanuele Kant, Critica della ragione pura. " La sala fece capire chiaramente quanto fosse in armonia con questa affermazione. Un alto responsabile manifestò indignazione per sottolineare a che punto lo Stato aveva al contrario tutti i mezzi per svolgere le sue nobili missioni. Siamo qui al centro delle discussioni sul rischio: è un'occasione di aprire problematiche e assunzioni di responsabilità o al contrario un pericolo di vedere riaffermare il principio del 'tutto è sotto controllo", pertanto svuotato di ciò che può avere avuto di "rassicurante"?

 

5. Formazione

La conferenza delle Grandes Ecoles 2002, che ha scelto per tema "Sistemi e Rischi", ha dimostrato che buona parte dei direttori di istituti era estremamente interessata da questi nuovi campi disciplinari – che restano d'altronde largamente da costruire e da strutturare.

 

Conclusione: al rischio del terrorismo, fra determinazione e lacerazione

Ho volontariamente omesso di trattare direttamente il tema centrale: in che termini il terrorismo sconvolge ancora il terreno operativo che ho esposto? Costituisce un'incitazione in più ad andare nel senso sopra raccomandato, quello di una società che raccoglie a partire da sé stessa, nelle sue molteplici componenti, la nuova sfida che le si para davanti? Ci apostrofa in modo da obbligarci a rivedere tutte queste concezioni che attribuiscono posizioni centrali alla democrazia e al diritto? Sarebbe evidentemente estremamente grave sbagliarsi su questi nodi fondatori. Ciò presuppone come minimo riflessione e dibattito. Ma facciamo attenzione: non avremo necessariamente per noi il tempo di condurre questa riflessione vitale. Certo va respinta la precipitazione. Ma occorre anche saper riconoscere gli imperativi della realtà. Come Camus fa dire al suo eroe nel romanzo La Peste: "ce n’est pas ici une question de vocabulaire, c’est une question de temps ". ("non è una questione di vocabolario, è una questione di tempo").

 

 

 

TERRORISMO E ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

 

Corinne Lepage

 

Avvocato del Foro di Parigi, ex ministro

Professore, Institut d'Etudes Politiques, Parigi

Presidente di CAP 21

 

AVVERTIMENTO

Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e in Inglese

 

L’uso da parte dei terroristi di armi di distruzione di massa è una delle minacce mondiali tra le più serie. La gravità di una minaccia deriva oggi infatti da una pluralità di criteri, tra cui due paiono essenziali: l'estensione potenziale dell'esposizione, ossia il numero di esseri umani suscettibili di essere interessati dalla minaccia, e la capacità di premunirsi contro di essa.

Sulla scala del rischio, questi due criteri sono al massimo grado quando si tratti di bioterrorismo, nel campo delle armi dell'arsenale A.B.C. Certo, la minaccia nucleare è notevole ma il numero di morti e di feriti potrebbe essere paradossalmente inferiore a quello delle vittime del bioterrorismo.

Le rivelazioni di Ken Alibek aprono campi fino ad ora impensabili di uso delle malattie come armi: antrace, febbre botulinica, vaiolo geneticamente modificato e altre malattie come Ebola o le febbri emorragiche appaiono come nuovi vettori possibili di un ricatto contro uno Stato o una popolazione, mezzi di distruzione di massa o mirata, addirittura tecnica di devastazione di ogni forma di vita, ad esempio tramite l'inquinamento genetico. Sarebbero state effettuate perfino delle ricerche per riuscire, a partire dai geni propri a tale o a tal'altra etnia, a distruggere certe categorie di esseri umani.

Non si tratta di fantascienza, ma di una realtà a cui va data una risposta universale adeguata.

Come fare in modo che queste armi non arrivino nelle mani dei terroristi e in caso vi arrivino, che non possano essere usate? La risposta è nella messa in opera di una reale politica di prevenzione e di dissuasione.

Va impegnata una profonda riflessione sui rischi di deriva o di uso a fini terroristi delle rivoluzioni tecnologiche avviate nel campo della biologia e della batteriologia.

La prevenzione passa anche per la definizione di un campo d'applicazione molto largo della complicità e della penalizzazione internazionale del terrorismo, allo scopo di utilizzare al meglio la tecnica dissuasiva. La Corte Criminale Internazionale (CCI) non ha oggi competenza per la repressione del bioterrorismo, mentre si potrebbe considerare che attentare al genoma, disseminare volontariamente malattie mortali o ancora rendere la vita impossibile in determinati territori potrebbe essere qualificato come un crimine contro l'umanità.

Un primo sforzo potrebbe vertere allora sull'estensione del campo di competenza della CCI, onde premettere una repressione internazionale di questo crimine.

 

In generale, la repressione del bioterrorismo comporta una catena di presa di coscienza delle conseguenza di ognuno dei nostri atti.

Solamente la mobilitazione di tutti contro questo nuovo totalitarismo che non esita a concepire migliaia di vittime può consentire di trovare soluzioni originali che permettano di conciliare il rispetto dello stato di diritto, senza il quale le nostre democrazie perdono ragione di essere, e l'azione efficace che permette la sopravvivenza dell'Umanità.

 

 

 

 

TERRORISMO E RELIGIONE

CONTINUITÀ E MUTAZIONI DELLA VIOLENZA POLITICA

 

Jean-François Mayer

 

Storico svizzero

Autore di una decina di libri tradotti in varie lingue e di numerosi articoli sui fenomeni religiosi contemporanei, Jean-François Mayer ha lavorato inoltre per otto anni nel campo della politica della sicurezza. Ricopre attualmente una cattedra dell'Università di Friborgo. È consulente, redattore capo dei siti web www.terrorisme.net e www.religioscope.info nonché co-redattore della lettera d'informazione mensile americana Religion Watch.

 

Tra le trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi venti anni nelle manifestazioni del terrorismo, una delle più vistose è la presenza di motivazioni che si basano almeno in parte su dottrine religiose. Vari autori hanno mostrato – con l'appoggio di statistiche – che prima del 1980 praticamente non esistevano gruppi terroristi che si richiamassero a ideali religiosi. A metà degli anni novanta invece, circa la metà del gruppi generalmente qualificati come terroristi « potevano essere considerati religiosi nei caratteri o nelle motivazioni ».

Il terrorismo è spesso usato da gruppi non appartenenti ad apparati statali, indipendentemente dal sostegno o dall'utilizzazione da parte degli Stati. L’emergere di riferimenti religiosi in atti di terrorismo è parallelo a quello del fattore religioso in insurrezioni che usavano in passato un griglia di interpretazione nazionalista. In questo modo, nelle zone meridionali delle Filippine in cui si battono gruppi mussulmani, (alcuni dei quali etichettati come terroristi), si trattava essenzialmente in origine di una lotta contro gli sconfinamenti di immigranti in provenienza dalle aree a predominante cristiana. La lotta ha comunque preso progressivamente un tono sempre più nettamente « islamico », illustrato dalle etichette adottate. Questo rafforzamento dell'autoidentificazione islamica degli insorti si basa certamente su una realtà oggettiva, ma anche su evoluzioni globali: le ideologie marxisteggianti di ieri sono in gran parte passate di moda. Inoltre, mentre una lotta di carattere etnico-nazionale non è certa di suscitare simpatie al di là di una eventuale diaspora, una lotta che proclama un'identità religiosa crea reti di solidarietà istintiva che superano le barriere nazionali.

I gruppi militanti che ricorrono a tattiche terroriste senza fare riferimento a ideali religiosi non sono scomparsi. In qualche area del mondo essi continuano (per esempio in America del Sud) a formare l'essenziale dei battaglioni della violenza politica. I fantasmi del passato ci tornano a volte in mente, come in occasione della sparatoria fra agenti di polizia e membri delle Brigate Rosse in un treno italiano nel marzo del 2003. L'estremismo politico o le rivendicazioni etnico-nazionali continueranno anche loro ad alimentare la violenza terrorista, ma altri protagonisti occupano il terreno in modo più visibile.

 

Dalla contestazione agli attentati suicidi: perché il mondo mussulmano?

Uno sguardo rapido alle statistiche permette di constatare che la maggior parte dei gruppi che negli ultimi venti anni ricorre alla tattica del terrorismo invocando giustificazioni religiose è apparsa nel mondo mussulmano. Ciò solleva interrogativi che riguardano sia il contesto in cui questi gruppi si sono sviluppati, sia i fondamenti teologici che potrebbero spiegarli.

I fattori legati al contesto politico, sociale ed economico sono stati già spesso citati e saranno qui dunque solo ricordati brevemente. Innanzitutto, l'esaurimento e il discredito di ideologie secolari: più di un regime dei paesi del mondo mussulmano si è riferito a tesi socialiste o ad altre ideologie d’origine occidentale instaurando sistemi repressivi che non si sono rivelati capaci di assicurare un ampio benessere economico. Le contestazioni che si rifacevano a tali ideologie vedevano di colpo messa in discussione la loro credibilità, tanto più a partire dal momento in cui i regimi comunisti hanno cominciato a sfaldarsi. Si sviluppa così l'idea che « l’islam è la soluzione » e che l'errore è stato quello di adottare modelli stranieri. Questa convinzione – che l'esercizio del gioco politico, laddove sia possibile, può portare a sfumare – anima sia i movimenti d'opposizione in linea di massima non violenti, sia frange che non vedono altra via d'uscita se non nel ricorso alla violenza per rovesciare governi che non possono più essere considerati mussulmani e si trovano quindi delegittimati. A fronte di questa situazione di apostasia, la jihad diventa un dovere individuale.

La Rivoluzione islamica in Iran ha poi fatto soffiare sul mondo mussulmano il sogno di un cambiamento che potrebbe fare riferimento a un modello endogeno, e non più a ideologie importate, pur coltivando il mito del sollevamento della fede che ha ragione dell'empietà e dell'imitazione dell'Occidente. Inoltre, già prima della Rivoluzione islamica, aveva fermentato nel mondo sunnita una contestazione dei regimi al potere nei paesi mussulmani. La repressione selvaggia che aveva spesso accolto anche l'espressione non violenta di questa contestazione ha contribuito anch'essa alla radicalizzazione di alcuni gruppi.

Delicata – e propizia a tutte le derive interpretative! – è la questione del legame fra fede e violenza. Il quadro di questo articolo non consente una discussione generale: il tema delle religioni e della guerra ha dato luogo a una letteratura abbondante, e così i criteri in base a cui si poteva eventualmente delineare una « guerra giusta ». Le religioni sono lungi dall'essere l'unica fonte possibile di violenza: i totalitarismi che hanno causato decine di milioni di vittime nel XX secolo erano spesso antireligiosi. Ciononostante, anche se le religioni hanno spesso tentato di emanare con più o meno successo regole per limitare l'uso della violenza e canalizzarla, le convinzioni religiose possono essere sfruttate per giustificare alcuni casi di violenza (raramente una violenza senza limiti).

Non possiamo sfuggire all'interrogativo con cui ci chiediamo perché il mondo cristiano ha per esempio generato recentemente pochi casi di gruppi terroristi che si reclamavano cristiani. Forse certe teologie sono più incline di altre a legittimare la violenza?

Steve Bruce – sociologo che si interessa da tempo ai lealisti protestanti in Ulster – ritiene che esista una differenza sensibile tra gli estremisti protestanti in Irlanda del Nord (o gli ambienti fondamentalisti più radicali degli Stati Uniti) e i fenomeni islamisti, anche se l'etichetta religiosa è presente da una parte e dall'altra. La teologia dei primi è di natura più individualista e si trova contrassegnata dall'eredità filosofica occidentale di separazione tra la sfera religiosa e quella politica. Pur sottolineando che non si devono ignorare le conseguenze pratiche delle credenze religiose, Bruce ammette comunque – come lo farebbe la maggior parte degli esperti – che l'estremismo violento deriva in genere da una combinazione tra quelle e le realtà di un ambito politico, sociale ed economico.

Queste osservazioni riguardano movimenti legati a una tradizione religiosa grande, e non a piccoli gruppi come le « sette », le cui derive violente hanno a volte origine in fattori interni (a cominciare dalla paranoia di un dirigente), anche se la percezione di un'opposizione esterna (reale o immaginaria) gioca anch'essa un ruolo in queste esplosioni. Se ci limitiamo tuttavia agli atti di terrorismo propriamente detti, le sette vi si trovano implicate piuttosto di rado, benché esista qualche caso spettacolare, a cominciare ovviamente da quello della setta Aum Shinrikyo nel 1995 in Giappone.

La complessità del dibattito sul fondamento teologico che potrebbe giustificare o incoraggiare il terrorismo è ben illustrata dal problema degli attentati suicidi, i cui partigiani ne rifiutano questa designazione qualificandoli invece di « operazioni di martirio » L’islam proibisce in effetti il suicidio, che conduce chi lo commette nelle fiamme dell'inferno. Questo punto merita a maggior ragione la nostra attenzione dal momento che abbiamo assistito a uno sviluppo folgorante del fenomeno e che questo tipo d'azione si trovava sempre più associato a motivazioni religiose.

Eppure, il gruppo che all'inizio aveva commesso il più gran numero di attentati suicidi era quello delle « Tigri » Tamil, che si battono nel nome di una causa etnico-nazionale. È anche vero che erano stati preceduti dagli islamisti sciiti in Libano (sono in molti a ricordare i micidiali attentati suicidi contro l'ambasciata degli Stati Uniti e contro gli alloggi dei militari americani e francesi a Beirut nel 1983), ben presto emulati da « martiri » libanesi affiliati a organizzazioni politiche che non si rivendicavano esplicitamente come islamiche. Ma il fenomeno dell'attentato suicida era rimasto limitato ad alcuni terreni particolari.

Nel corso degli anni novanta, la geografia degli attentati suicidi ha cominciato a cambiare e questo fenomeno si è accelerato negli ultimi anni. A partire dal 1993, furono i militanti palestinesi a mettersi a usare questo metodo. Ai « martiri » dei gruppi islamisti se ne aggiunsero ben presto altri, appartenenti al campo « secolare ». Così, varie donne palestinesi sacrificarono nel 2002 la vita in attentati suicidi.

Questa pratica comincia inoltre a uscire dal quadro vicino orientale e in Cecenia o in Cachemire le « operazioni di martirio » trovano nuovi volontari. Le operazioni spettacolari del settembre 2001 hanno mostrato come la pratica poteva essere messa al servizio delle reti dell'islamismo radicale transnazionale. Nella primavera 2003, operazioni suicide coordinate contro vari obiettivi vengono effettuate in Arabia Saudita e in Marocco. Sono solo alcuni esempi. In questo inizio di XXI secolo la pratica dell'attentato suicida nel mondo mussulmano si mondializza con una rapidità stupefacente, se teniamo conto del suo carattere recente e della proibizione islamica del suicidio.

Ciò non vuol dire che le « operazioni di martirio » siano accettate senza discussione. Esse al contrario danno luogo a dibattiti. L'Hezbollah libanese, che dispone in materia dell'esperienza più lunga, ritiene che il metodo dell'attentato suicida vada usato solo nel caso in cui ci sono forti probabilità che porti un colpo severo al nemico, ma è accettabile solo nel quadro di una lotta contro l'oppressione, di una jihad difensiva, in particolare di fronte a un nemico che dispone di mezzi militari superiori. Un esame del fenomeno degli attentati suicidi e delle reazioni che suscitano nel mondo musulmano mostra comunque che è prima di tutto il problema palestinese – sentito in modo particolarmente sensibile – che complica la situazione a inibire molti teologi, che esprimerebbero verosimilmente in un altro contesto condanne o riserve rispetto a questa pratica: non sembra infatti possibile condannare i Palestinesi, in una situazione in cui la immensa maggioranza dei mussulmani prova nei loro confronti solidarietà e manifesta quindi comprensione per pratiche che susciterebbero altrimenti larga riprovazione. La controversia israeliana-palestinese falsa completamente la reazione. Questa stessa riflessione può essere applicata in una certa misura anche ad altre aree in cui i musulmani vedono i correligionari come resistenti all'oppressione esercitata da un nemico più potente.

Come ha infatti osservato l'islamologo americano David Cook, le operazioni di martirio non rappresentano prima di tutto una conseguenza delle teorie tradizionali della jihad (anche se esse vi troveranno argomenti), ma l'espressione invece di un sentimento di inferiorità che vede negli attentati suicidi l'arma del povero, la possibilità offerta – a debole costo, senza grandi mezzi materiali – di infierire duri colpi e ispirare terrore a un avversario meglio armato e meglio equipaggiato. Esse rappresentano poi un ideale disinteressato - il « martire » è pronto al sacrificio della vita – che rende poco convincenti le critiche provenienti da istanze delle autorità (civili o religiose) confortevolmente installate nelle rispettive funzioni e percepite come corrotte.

Su scala individuale, l'attentato suicida s'accompagna di frequente alla convinzione dell'ottenimento della salvezza eterna e della purificazione dei propri peccati tramite il sacrificio della vita. « Saremo insieme in Paradiso dopo il martirio. Vi ritroveremo i martiri che ci hanno preceduto. Entrare in Paradiso non è un compito facile, occorrono sacrifici », leggiamo nel dialogo di due sorelle Cecene prima della partenza verso la morte, diffuso con ammirazione negli ambienti della jihad. Il sopravvissuto di un'operazione mancata in Palestina ha confidato da parte sua i sentimenti che lo animavano mentre si preparava a diventare un martire: « […] premendo il detonatore, puoi aprire subito la porta del Paradiso – è la via più breve verso il Cielo. » Questo stesso candidato al martirio evocava lo stato di fervore permanente che invadeva quelli che si preparavano: « Furono i giorni più felici della mia vita. »

Se i partigiani di queste operazioni arrivano a parlare di « esplosioni sacre », il caso palestinese mostra in modo eloquente che la pratica dell'attentato suicida è indissociabile dalla lotta di tipo nazionale. Il tema del « martirio » è stato in questo caso ampliato al di là del significato puramente religioso. Come l'ha giustamente osservato una etnologa, « nell'essere una referenza, il concetto di religione del martire è stato rimaneggiato e modellato costantemente dai processi sociali che l'hanno rivestito e lo rivestono ancora di vari linguaggi (nazionalista, socialista, islamico...). » Gli attentati suicidi in Palestina sono venuti a inserirsi come una nuova variante sul tema già presente del martirio. Al contempo, il « modello » palestinese, con la legittimità che gli è inerente nel mondo mussulmano al quale il dramma palestinese provoca una cattiva coscienza, ha fatto scuola.

 

Terroristi religiosi: tra spettacolo e risposta a una minaccia.

Anche se i fattori « classici » (lotte nazionali ecc.) non sono assenti da molte forme di terrorismo a motivazione parzialmente religiosa, bisogna quindi riconoscere che le ideologie secolari non sono affatto più le sole a motivare gli impegni che sfociano in azioni terroriste. Questo merita qualche osservazione generale.

L'espressione « terrorismo religioso » non è solo discutibile perché lascia intendere al pubblico che motivazioni unicamente teologiche condurrebbero a questi atti terroristi, ma anche perché essa copre tipologie di gruppi diversi. I loro rapporti con società più ampie sono già differenti. La setta Aum Shinrikyo, colpevole dell'attentato nel metro di Tokyo del 1995 e di altri vari misfatti, era certamente pericolosa, ma non presentava una minaccia strategica: i 10.000 membri circa di Aum Shinrikyo in Giappone non avevano un potenziale di simpatizzanti che andasse al di là dei propri effettivi. Quando invece un gruppo come Al Qaïda o – a maggior ragione – un gruppo islamico palestinese commette un attentato, può contare su una solidarietà di un ambiente molto più vasto, ossia di un segmento più o meno considerevole della comunità religiosa a cui appartiene. I giovani che, in Nigeria o in Indonesia, hanno cominciato dopo l'11 settembre a sfoggiare T-shirts con l'immagine di Oussama ben Laden non erano ovviamente membri di Al Qaïda! Ma, oltre all'ammirazione per la figura di un ribelle che diviene un Che Guevara islamico, si crea una solidarietà basata sulla referenza mussulmana e anche sulla dimensione antioccidentale. In queste solidarietà e nelle fratture che comportano, risiede il pericolo principale a lungo termine, più che nelle azioni micidiali e spettacolari. E per cominciare sotto una angolo puramente tecnico, l'esistenza o meno di una cerchia di simpatizzanti potenziali più vasta è tutto quello che più conta per ogni gruppo terrorista che invochi o no giustificazioni religiose.

I gruppi terroristi hanno in genere un senso acuto dell'impatto mediatico delle loro azioni, e ciò non vale solo per i gruppi che proclamano convinzioni religiose. Sembrano però segnare il superamento di un livello, come se sparisse l'inibizione che avrebbe impedito di andare così lontano. Nel suo libro Terror in the Mind of God, il ricercatore americano Mark Juergensmeyer aveva parlato di una violenza da spettacolo – performance violence – che trasforma l'azione in un rituale pur sforzandosi di lasciare il segno più forte sugli spettatori. L'11 settembre 2001 è un vertice del genere. La dimensione deliberatamente simbolica è forse ancora più accentuata che in altri contesti. Gli obiettivi colpiti sono scelti in funzione dell'elevato valore simbolico. Quanto alla psicologia dei capi dei gruppi che cercano di impressionare il mondo attraverso un atto violento, è impressionante constatare le similitudini tra le immagini video che abbiamo visto di Ben Laden che commenta il « successo » al di là di ogni speranza delle azioni, e quelle dei piccoli gruppi anch'essi colpevoli di azioni violente. Così in Uganda, la profetessa del movimento per la restaurazione dei dieci comandamenti di Dio, dichiara a un'amica qualche giorno prima della morte provocata di molte centinaia di fedeli del gruppo: « Sentirai parlare di noi alla radio e leggerai articoli su di noi nei giornali. ». Qualche mese prima degli omicidi e suicidi dell’Ordre du Temple Solaire, il capo Jo Di Mambro, confidava a un piccolo gruppo di intimi che ciò che il gruppo avrebbe fatto sarebbe stato « più spettacolare » (sic) dell'incidente di Waco. Jim Jones, il capo del Temple du Peuple, di cui ricordiamo la fine tragica nella giungla della Guyana nel 1978, si mostrava fortemente preoccupato della traccia che la sua azione avrebbe lasciato nei libri di storia. Questi tre casi citati non appartengono al terrorismo, ma a una violenza legata a convinzioni religiose e apportano punti di vista pertinenti.

Per il terrorista animato da convinzioni religiose, la lotta cosmica fra il bene e il male scende sulla Terra – il che non implica necessariamente una prospettiva delirante. Juergensmeyer ha mostrato che la lotta in cui s'ingaggia il terrorista religioso prende altre dimensioni. La metafora guerriera non è assente dal vocabolario religioso, ma di colpo la metafora diviene reale. Ciò autorizza attitudini implacabili. Tutto diventa permesso a colui che si trova impegnato nella lotta apocalittica contro forze sataniche. Attenzione comunque a non interpretare sistematicamente queste attitudini in termini apocalittici: l'immagine dei millenaristi impazienti ingaggiati in azioni folli può rivelarsi ingannevole. Gruppi come Al Qaïda sono pazienti: i loro partigiani sanno che gli obiettivi perseguiti non sono a portata di mano. L'esistenza inoltre di una dimensione apocalittica o di una retorica virulenta non genera necessariamente la violenza. La maggior parte dei gruppi con convinzioni apocalittiche non è violenta e attende lo svolgimento imminente di eventi che Dio stesso dirigerà, soddisfatta di sapere ciò che accadrà, senza pensare di dover esercitare una qualche influenza su avvenimenti più grandi di essa. Quando al contrario il terreno si presta, la presenza di una dimensione apocalittica può creare un retroterra propizio, instillando un sentimento d'imminenza, d'emergenza.

Noi percepiamo questi gruppi terroristi come minacciosi e capaci di tutto. Alcuni lo sono. Ma occorre uno sforzo per metterci nella loro prospettiva. Constatiamo allora che essi stessi si sentono minacciati. Hanno il sentimento di essere impegnati in un'azione difensiva contro tutto ciò che minaccia la loro causa, se non addirittura la loro esistenza. Una mussulmana che vive in Europa e che ha soggiornato in Afghanistan nell'ambiente della jihad, esprime appunto la convinzione che – dalla Cecenia alla Palestina – tutto avviene « come se si trattasse di un grande complotto il cui scopo finale sarebbe lo sterminio dei mussulmani sulla Terra ». Tutti i gruppi cosiddetti « fondamentalisti » infatti vengono dalla sensazione di una minaccia, di un'angoscia nei confronti di avversari molto potenti. Quando si sviluppa il senso di minaccia per l'esistenza, sembrano di colpo giustificabili comportamenti estremi. Basta guardare le video di Al Qaïda: il mondo mussulmano è ovunque assediato e 19 uomini (i « martiri » dell'11 settembre) hanno il coraggio di attaccare quasi a mani nude la sola grande potenza del mondo...

Il terrorismo a giustificazione religiosa può legittimare l'omicidio e la violenza esercitati da persone i cui principi l'avrebbero vietato. La maggior parte dei terroristi non sono assassini, nati con un coltello fra i denti. Ma l'ideologia o la teologia autorizzano e razionalizzano l'atto omicida. Va letto questo documento straordinario – di cui esistono varie traduzioni in Inglese – intitolato « L'Ultima Notte », un testo attribuito a Mohammed Atta, capo dei commando responsabili degli attentati dell'11 settembre 2001. In queste istruzioni ai membri del commando si mescolano raccomandazioni pratiche e soprattutto esortazioni alla preghiera: recitare una certa preghiera durante il viaggio verso l'aeroporto, un'altra salendo sull'aereo: « Quando entrerete nell'aereo, la prima cosa che dovrete fare entrando sarà di recitare preghiere e suppliche. » Poi, fino al momento di passare all'azione, si dovrà passare il tempo a ricordarsi di Dio. « E quando l'aereo comincerà a muoversi per il decollo, dite la preghiera del viaggiatore, poiché viaggerete verso Dio l'Onnipotente, e benedetto fra tutti è questo viaggio! » ci sono anche stati casi di terroristi o combattenti non credenti che avanzavano con la stessa inflessibilità verso la morte certa – ma ciò che colpisce è la straordinaria ritualizzazione di tutta l'azione. Fino all'istruzione secondo cui non si dovrà esitare quando verrà l'ordine di uccidere qualcuno, e questa citazione di un hadith (detto) del Profeta, che non era applicato ovviamente a degli omicidi e che serve ora per una strana misericordia: « Affilate i coltelli per non causare dolore alla vostra vittima. » Disumanizzazione di coloro che saranno uccisi, trasformati in vittime rituali. Troviamo anche nel documento l'idea che occorre colpire per Dio e non per vendicarsi. Questa giustificazione religiosa dell'atto che trasforma un credente in pio assassino non è esclusiva dell'Islam: nel marzo del 2003 un cattolico convinto è stato dichiarato colpevole negli Stati Uniti dell'assassinio nel 1998 di un medico che praticava aborti – non in un momento di rabbia, ma in modo metodicamente pianificato e meticolosamente eseguito. Il suo avvocato ha spiegato che l'uomo era motivato dall'amore – dall'idea che l'omicidio può essere legittimo per prevenire un male maggiore … Religiosi o meno, buon numero di terroristi deve trovare una forma di giustificazione morale al suo agire: « Uccidi perché non si uccida più », lanciava al suo interlocutore uno dei personaggi dello Cheval blême di Boris Savinkov (1879-1925), terrorista divenuto romanziere.

Parlando di religione e violenza, le convinzioni personali dell'osservatore vengono spesso a confondersi alla valutazione. Occorre comunque limitarsi a un'analisi rigorosa, che sfocia inevitabilmente in una conclusione incerta: quella che è stata chiamata « l’ambivalenza del sacro», che può giustificare a seconda dei casi tanto la ricerca appassionata della pace, che la violenza al servizio di una causa resa assoluta.

Intrecciata a una quantità di altri fattori, la religione diventa ciò che gli uomini ne fanno. E se scelgono di trasformarla in strumento di giustificazione teologica della violenza, non stupisca che essa sembri prendere a volte un gusto di apocalisse …

 

 

 

ISLAM, LAICITÀ E TERRORISMO

O IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMITÀ DEL RICORSO ALLA FORZA IN NOME DELL’ISLAM

 

Abdoullah CISSE

 

Professore e decano dell'Unità di formazione e di ricerca in Scienze

giuridiche e politiche (Università Gaston Berger di Saint Louis, SENEGAL)

 

Nella lotta che la comunità internazionale conduce contro il terrorismo d'origine religiosa, è importante tenere conto delle risposte islamiche a questo fenomeno che si propaga spesso nel suo nome.

Anche se la laicità nello Stato moderno ha considerevolmente evoluto, fino a costituire ai giorni nostri solo una tecnica operativa di ordinamento e di gestione del pluralismo in tutte le sue forme, non è superfluo per motivi di chiarezza d'analisi e di pacificazione dei rapporti sociali, ricordare:

la concezione islamica della laicità (1); e la controversia dei giureconsulti mussulmani riguardo alla strumentalizzazione della nozione di jihad per delegittimare (2) o legittimare (3) il ricorso alla forza in nome dell’Islam.

 

Il terrorismo tra Islam e laicità

Il problema della legittimità del ricorso alla forza in nome dell'Islam è intimamente legato a quello della laicità nei paesi islamici, che suscita sempre controversie e dibattiti molto appassionati. Una delle ragioni fondamentali risiede nel fatto che gli autori non mirano alle stesse realtà nell'accogliere questa nozione e non perseguono gli stessi obiettivi. L'interpretazione teleologica è in genere privilegiata in modo cosciente o incosciente: l'interprete si fissa uno scopo e interpreta i testi in funzione dello stesso, verso cui tutta la sua dimostrazione converge. Così, in nome dell'Islam, si legittimerà la laicità fino a parlare di una "laicità islamica", oppure essa verrà presentata come totalmente estranea alla lettera o allo spirito dell'Islam.

In Occidente, la laicità designa in senso largo "il fatto di non avere carattere religioso o di essere estraneo a qualsiasi religione" e in un senso più stretto "la separazione fra Stato e religione". Si è d'accordo nel dire che la laicità è una questione politica e non religiosa. È lo stato che decide della laicità e a volte la impone. La religione non può che adottare un'attitudine negativa nei confronti della laicità: "essa non prende mai l'iniziativa di instaurarla, ma ha di solito tendenza a opporvisi (...). Questa situazione non sorprende poiché la religione cerca naturalmente ad affermarsi e a svilupparsi e non deve imporsi limiti. Di conseguenza, la laicità che l'esclude dallo Stato non può venire da lei ".

Se una concezione siffatta può essere generalizzata per alcune religioni, essa è difficile da trasporre nell'Islam, dove merita di essere sfumata. In effetti l'islam ha previsto la laicità e la sua posizione si trova esposta nella Sunna in due testi d'importanza capitale, notoriamente autentici ma paradossalmente misconosciuti.

 

Primo testo:

Di Huzaifata Ibn Yamani: ho detto:

"O Messaggero d'Allah, noi eravamo nel Male (prima dell'Islam), Allah ci ha apportato il Bene (l'Islam) e noi vi siamo. Ci sarà dopo questo Bene un Male?

Egli rispose: si. E io gli dissi: ci sarà dopo questo Male un Bene? Egli rispose: si. E io gli dissi: ci sarà dopo questo Bene un Male? Egli rispose: si. E io gli dissi: come è possibile? Egli rispose:

Dopo di me verrà un'epoca in cui i capi (detentori del comando) non seguiranno il Corano e non si conformeranno alla mia Sunna. Ci saranno fra di loro persone con un cuore di Satana in un corpo di uomo.

Gli dissi: che devo fare se vivessi a un'epoca siffatta?

Egli rispose: tu ascolti e obbedisci al detentore dell'autorità anche egli si attacca con violenza alla tua persona o ai tuoi beni ".   

 

 Secondo testo:

Di Awf Ibn Malik (Che Allah l'illumini): ho sentito il Messaggero d'Allah (PBSL) dire:

" I migliori dei vostri capi sono quelli che amate e che vi amano, quelli nei confronti dei quali formulate preghiere e che formulano nei vostri confronti preghiere; i peggiori tra i vostri capi sono quelli che odiate e che vi odiano, quelli che maledite e che vi maledicono.

Egli disse: noi dicemmo: Oh Messaggero d'Allah, li combattiamo con la spada?

Egli rispose: No, fintanto che diranno la preghiera fra di voi! Fintanto che diranno la preghiera fra di voi, formulate preghiere nei loro confronti ".

Da questi due testi, può essere tratto un certo numero di insegnamenti:

1°) Il Profeta (PBSL) ha predetto l'ineluttabilità della separazione del potere e della religione;

2°) La separazione tra il potere politico e la religione in un contesto islamico non è considerata in sé come un segno di modernità, contrariamente all'Occidente in cui la laicità costituisce la fase suprema della modernità politica dello Stato. La laicità nell'Islam non è un obiettivo politico auspicato; l'Islam non cerca affatto a instaurarla ma ci si adatta.

3°) La laicità, voluta o imposta che sia, non s'instaura in modo definitivo e non scompare in modo definitivo. Ci sarebbe una sorta di alternanza condizionata dalla volontà divina fra periodi d'Islam e periodi di laicità. Il credente deve fare prova di capacità di adattamento, preservando la continuità della fede. 

L'Islam, attento alla tolleranza, raccomanda l'obbedienza dei mussulmani verso i detentori del comando con il solo scopo di preservare la comunità, anche qualora essi non si conformino a una parte o all'integralità dei precetti del Corano e della Sunna. L'Islam detta in realtà al mussulmano la condotta da adottare di fronte al potere laico. Questa condotta si riassume nell'obbedienza al detentore del potere: "tu ascolti e obbedisci il detentore dell'autorità". Ma non si può non constatare che non si tratta di un incoraggiamento alla laicità, ma di un'obbedienza alla volontà di Dio, Signore del Tempo. Ingiungendo al mussulmano il dovere dell'obbedienza, l'Islam privilegia la saggezza sulla ragione. La ragione avrebbe voluto che il mussulmano si opponga a colui che esercita il potere e regge la comunità senza fare applicazione del Corano e della Sunna. La saggezza gli ricorda però che è il Creatore che ha deciso in questi termini e che le sue creature non possono modificare il corso del Destino. Secondo il pensiero di alcuni studiosi dell'Islam, voler instaurare in questo mondo quello che Dio non ha voluto instaurarvi è fare prova di ignoranza specifica.

Dettando l'obbedienza come principio di condotta, l'Islam intende preservare la comunità (la UMMAH). La laicità prevista dall'Islam in effetti, nell'adattarsi allo Stato moderno, consente la distinzione fra l'essere umano come individuo, l'essere umano come cittadino e l'essere umano come credente. In quanto tale, gli sono dapprima riconosciuti i diritti del cittadino in conseguenza della sua appartenenza alla comunità politica costituita dalla Stato; poi i diritti dell'uomo in conseguenza della sua appartenenza alla società civile e infine i diritti di servitore (huquq al ibad) in conseguenza della sua appartenenza all'Ummah.

I diritti del servitore comportano necessariamente un insieme di obblighi religiosi giustificati dalla qualità di servitore sottoposto alla volontà del Creatore. Ed è in questi obblighi che trova posto il dovere di obbedienza alle autorità laiche, da cui deriva una duplice limitazione: in primo luogo i suoi diritti in quanto cittadino si trovano ridotti poiché gli è vietato andare alla conquista del potere con la forza allo scopo di instaurare l'applicazione della legge islamica, pur restandogli la scelta di partecipare all'esercizio del potere o di conquistarlo in conformità con il diritto positivo in vigore. In secondo luogo i suoi diritti in quanto uomo, membro della società civile, rischiano di essere violati nel quadro dello Stato laico, senza che egli sia in misura di replicare a causa del dovere di obbedienza che lo lega. Gli è chiesto di obbedire al detentore dell'autorità mentre i suoi stessi diritti vengono violati. L'obbedienza significa anche il rispetto della legalità nel far valere i propri diritti e il divieto di farsi giustizia da soli.

È una disposizione a priori sorprendente e che spiega in parte il travisamento di questo testo, che molti non esitano a nascondere perché non serve i loro interessi del momento. Eppure questo precetto è dettato dalla preoccupazione di preservare la fede e la comunità islamica. L'esercizio del diritto alla resistenza all'oppressione può essere fatale per la fede del mussulmano e per la sua comunità. Le sventure che possono risultarne possono essere peggiori di ciò che è vissuto in conseguenza della violazione di questi diritti dell'uomo. Come si può constatare, l'Islam si serve di un argomento religioso, per indirizzare la vita dei mussulmani nella comunità politica e nella comunità civile con la preoccupazione di preservare l'Ummah.

L'obbedienza prescritta al mussulmano è quasi assoluta poiché gli è richiesto di obbedire anche in caso di violazione dei suoi diritti fondamentali. Ma l'obbedienza ha dei limiti, o più precisamente un limite: noi dicemmo" Oh Messaggero d'Allah, li combattiamo con la spada? Egli rispose: No, fintanto che diranno la preghiera fra di voi! Fintanto che diranno la preghiera fra di voi, formulate preghiere nei loro confronti ".

Si chiede al mussulmano di obbedire fino a che la preghiera sarà mantenuta nella comunità. In altri termini, fino a che la libertà di compiere le preghiere rituali sarà garantita dai detentori del potere, che pure non lo esercitano conformemente al Corano e alla Sunna, il mussulmano gli deve obbedienza, anzi gli viene chiesto di pregare per loro.

Chiunque creda nell'Islam è sottoposto a quest'obbligo. Appare ora che questo precetto divino può non convenire a colui che vuole conquistare il potere in nome della religione e con tutti i mezzi. In tali circostanze, non è più dell'Islam che si tratta ma di una lettura interessata del messaggio islamico; ci si serve di esso per giungere a fini che gli sono estranei. Partendo da questa regola, si comprende agevolmente che non dovrebbe mai verificarsi l'occasione per un mussulmano di esercitare il diritto alla resistenza contro l'oppressione, nel senso islamico del termine, in un contesto di Stato di diritto in cui i diritti dell'uomo e in particolare la libertà di culto sono garantiti. In un tale contesto, l'obbedienza è facilitata e la tolleranza sancita. Forse proprio in questo risiede la forza della laicità occidentale e della filosofia dei diritti dell'uomo: nel fatto di essere pervenute a produrre "la pozione neutralizzante" del mussulmano che vive in un contesto laico. La pace nella città degli uomini passa per l'applicazione di questa regola da parte dell'insieme dei mussulmani (dirigenti e semplici cittadini) e per la sua conoscenza da parte dei non mussulmani.

Emerge da questa regola che il pilastro più importante dell'Islam, quello tramite il quale esso si identifica è proprio la preghiera. Ragione per cui, l'attentato alla libertà di preghiera è considerato come il criterio di legittimazione dell'esercizio del diritto di resistenza all'oppressione. Quando questa libertà non è più garantita dalle autorità laiche, la pace è compromessa e la resistenza anche armata è autorizzata, se non addirittura prescritta in uno spirito di legittima difesa della religione, a meno che non vi sia impedimento. È questo il senso della jihad con le armi.

Occorre sottolineare comunque che l'obbedienza resta obbligatoria anche in caso di attentato alla preghiera, a condizione che questo attentato non sia fondamentale e sostanziale. Non basta che vi sia un semplice impedimento od ostacolo al compimento della preghiera perché la jihad sia lanciata. Alcuni compagni del profeta recitarono la preghiera in una moschea sotto la direzione di un governatore in stato di ubriachezza che compì quattro genuflessioni (rak’a) invece di due al momento della preghiera del mattino. Quando terminò, si burlò di loro dicendo loro: "ve ne ho aggiunte". Nessuno rispose, tenuto conto del fatto che era possibile riprendere a casa questa preghiera non valida.

Se malgrado tutti questi divieti alla ribellione e alla disobbedienza, alcuni si permettono di ricorrere alla forza contro le autorità mussulmane del loro Stato, sono previste sanzioni religiose molto gravi nei loro confronti.

Le fonti islamiche sono esplicite. Di Abou Houraira: il Messaggero d'Allah ha detto:

- "Sarà considerato come morto nell'ignoranza (non mussulmano), chiunque muoia dopo essersi ribellato e allontanato in questo modo dalla comunità".

- "Non fa parte della mia comunità, chiunque sia stato ucciso sotto la bandiera dell'ignoranza combattendo per lo spirito di corpo (asabiyya) ".

- "Non può reclamarsi di me, chiunque della mia comunità aggredisca un'altra parte della mia comunità, combattendo senza distinzione i buoni e i perversi e senza nessuna considerazione per i credenti e i non mussulmani protetti". Ai giorni nostri si direbbe semplicemente che questo hadit ci insegna che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti in un contesto di Stato di diritto senza nessuna discriminazione, in particolare se fondata sulla religione.

 

L'Imam Jaafar Sadiq ha lottato in favore della tolleranza religiosa, soprattutto nei confronti dei cristiani e degli ebrei. Era una lotta che effettuava contro il nazionalismo (assabiyya) che considerava come dannoso per l'Islam e per l'umanità. Secondo lui, tutti gli individui che si permettono di alzare la mano contro i non mussulmani protetti (ahl dhimma) violano i precetti del Corano e della sunna e non possono in nessun caso reclamarsi appartenenti all'Islam, quali che siano le loro pretese in materia di sapere e di religione.

Ciononostante, alcune istanze insegnano in nome dell'Islam che la propagazione dell'Islam con la guerra è al di sopra dei cinque pilastri dell'Islam e che la jihad prenderà fine solo con la UMMAH generalizzata all'insieme del mondo! Un problema importante di interpretazione va chiarito a questo proposito. Questo chiarimento passa dapprima per la precisione della nozione di jihad, a seconda che essa sia ispirata a una politica di difesa della fede o a una politica egemonica.

 

La jihad difensiva o la salvaguardia della libertà religiosa

Il termine jihad è stato abusivamente tradotto sotto l'influenza delle crociate e dell'orientalismo con "guerra santa". In verità, sul piano etimologico, il termine jihad rinvia allo sforzo. Può essere uno "sforzo di guerra" quando gli interessi superiori dell'Ummah sono minacciati o compromessi. Questi interessi sono simboleggiati dal diritto e dalla libertà di pregare, di adorare il Signore dell'Universo. In caso di attacco, il ricorso alla forza armata diviene lecito. L'Islam tollera solo la politica difensiva in materia di lotta armata:

"Aggredite coloro che vi aggrediscono, e per ogni cosa proibita un contrappasso."

"Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti."

"Non toccare la mia preghiera", questo è il sacerdozio del mussulmano. Così, in caso di aggressione contro i mussulmani che comporti un attentato contro il loro diritto alla preghiera, la jihad o lotta armata diventa un obbligo d'istituzione divina a carico di ogni mussulmano (fardhou aïn). In questa situazione, il Profeta chiama alla lotta "con i beni, le mani e la parola". È la ragione della sua istituzionalizzazione al tempo del Profeta, giustificata dalle aggressioni ripetute perpetrate contro la comunità nei momenti cruciali della sua installazione. A ogni volta in cui si riproduce una situazione siffatta, la regola ritrova la stessa forza. Ma, al di fuori di questi contesti, i giureconsulti hanno considerato che si trattava di un obbligo di solidarietà di portata generale, considerata come rispettata quando le persone in misura di rispettarla, si conformano a essa (obbligo di solidarietà o fardhou kifaya). Ne risulta che nessuno ha il diritto di sentirsi obbligato dalla necessità di ricorrere alla jihad, altrimenti ci sarebbe aggressione e violazione patente del testo coranico:

" Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama coloro che eccedono.".

Il testo di riferimento merita di essere riprodotto nella sua integralità poiché una delle sue parti è usata per legittimare il terrorismo presso gli estremisti mussulmani:

" Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama coloro che eccedono.

Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione è peggiore dell'omicidio. Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti. Se però cessano, allora Allah è perdonatore, misericordioso.

Combatteteli finchè non ci sia più persecuzione e il culto sia [reso solo] ad Allah. Se desistono, non ci sia ostilità, a parte contro coloro che prevaricano.".

Riguardo a questi versetti, il giureconsulto Cheikh Mouhamed Abdouh ha fatto notare che Allah ha fatto della jihad una lotta la cui finalità ultima è la garanzia della libertà religiosa e della sicurezza in materia di pratica religiosa. Una regola che si giustificava con le aggressioni ripetute e violente di cui i mussulmani erano oggetto da parte dei non mussulmani in conseguenza della religione che praticavano. Queste aggressioni erano intollerabili tanto più che i mussulmani non erano in grado di replicare a causa della regola fondamentale che vieta la costrizione in materia religiosa. Ingiungendo al Profeta e ai suoi compagni di replicare e combattere gli aggressori "fino a che non ci sia più fitna", Allah cercava di far cessar le aggressioni, le persecuzioni e gli attentati di tutti i tipi contro la loro libertà religiosa. La fitna designa allora ogni situazione in cui il mussulmano si trova nell'impossibilità di rendere grazie al Signore dell'Universo e proclamare il monoteismo puro, a causa dell'insicurezza provocata dall'attitudine dei non mussulmani. La finalità della jihad è quindi la liberazione della religione e la consacrazione della libertà e della sicurezza della persona e della fede del mussulmano.

Questa concezione presenta il vantaggio di essere in perfetta sintonia con questo testo coranico di riferimento in materia di jihad o guerra difensiva:

"A coloro che sono stati aggrediti è data l'autorizzazione [di difendersi], perché certamente sono stati oppressi e, in verità, Allah ha la potenza di soccorrerli - a coloro che senza colpa sono stati scacciati dalle loro case - solo perché dicevano : "Allah è il nostro Signore". Se Allah non respingesse gli uni per mezzo degli altri, sarebbero ora distrutti monasteri e chiese, sinagoghe e moschee nei quali il Nome di Allah è spesso menzionato. Allah verrà in aiuto di coloro che sostengono [la Sua religione]. In verità Allah è forte e possente."

Questo testo di portata generale protegge la libertà religiosa senza discriminazione alcuna legata alla confessione. Se dovesse esserci una scala delle libertà, la libertà religiosa potrebbe essere considerata come la libertà fondamentale situata al vertice nell'Islam.

E come per mostrare il carattere strettamente difensivo della jihad, l'Islam precisa l'estensione degli obblighi dei credenti perseguitati, dopo la vittoria che il Signore loro accorda:

"[Essi sono] coloro che quando diamo loro potere sulla terra, assolvono all'orazione, versano la decima, raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. Appartiene ad Allah l'esito di tutte le cose."

L'arresto delle ostilità consente ai credenti di riconciliarsi con sé stessi per una pratica pacifica dei precetti divini sopra elencati. Ai tiranni e ai despoti di tutte le nature, il Corano invia un messaggio dissuasivo per evitare a ogni costo che si diano alla persecuzione dei credenti:

"Quante città facemmo perire perché furono ingiuste! Ora sono ridotte in rovine, quanti pozzi deserti e palazzi abbandonati! Non percorrono dunque la terra? Non hanno cuori per capire e orecchi per sentire? Ché in verità non sono gli occhi ad essere ciechi, ma sono ciechi i cuori nei loro petti ".

 

La jihad offensiva o la tentazione di islamizzare l'umanità

 

Di fronte a questa concezione, troviamo quella restrittiva e molto controversa del celebre compagno del Profeta Ibn Abbas che traduce la fitna con "associazione" o idolatria. È d'altro canto questa interpretazione che si trova nella maggior parte delle traduzioni. Secondo lui, il versetto dice in sostanza: "combatteteli finché non vi sia più associazione (il fatto di associare altre divinità al culto reso ad Allah) sulla Terra, che scompaiano le altre religioni e che non resti che l'Islam". È la tesi che è stata privilegiata nella maggior parte dei gruppi estremisti per legittimare la jihad offensiva e le "campagne d'islamizzazione".

Una tale interpretazione, accolta da Aloussi nel suo commento del Corano (Rouhoul ma'âni,) è stata considerata da eminenti esegeti come Cheikh Mouhammed Abdouh non conforme allo spirito e alla lettera del Corano. In appoggio alla sua tesi, egli invoca un hadith di Abdoullah Ibn Oumar. Secondo questo hadith riferito da Boukhari, un giovane si avvicinò a questo compagno del Profeta e gli fece questo rimprovero: "che cosa vi impedisce di andare a combattere pur conoscendo il versetto che dice: "Se due gruppi di credenti combattono tra loro, riconciliateli. Se poi [ancora] uno di loro commettesse degli eccessi, combattete quello che eccede, finché non si pieghi all'Ordine di Allah."

Gli rispose: " Preferisco che mi si rimproveri di non combattere sulla base di questo versetto piuttosto che sulla base del versetto secondo cui: "Chi uccide intenzionalmente un credente, avrà il compenso dell'Inferno, dove rimarrà in perpetuo. Su di lui la collera e la maledizione di Allah e gli sarà preparato atroce castigo.".

Il suo interlocutore, non convinto gli ribatté: "ma Allah ha detto: Combatteteli finchè non ci sia più politeismo,".

Abdoullah Ibn Oumar gli rispose:

"Noi l'abbiamo fatto dal tempo del Profeta (PBSL) quando l'Islam era in minoranza, il mussulmano era perseguitato a morte. Oggi che l'Islam è divenuto forte, non c'è più persecuzione, più fitna e la religione è interamente di Allah ". Secondo altre versioni riferite da Ibn Kathîr, avrebbe inoltre detto:" abbiamo combattuto fino a che non ci sia più fitna e che la religione sia interamente ad Allah, mentre voi e i vostri compagni, volete combattere fino a che la fitna ritorni e che la religione non sia più ad Allah ".

Questo scambio è abbastanza eloquente per dare un'idea della legittimità del ricorso alla forza nella tradizione islamica. La sagacia di Ibn Oumar rende la sua interpretazione la più pertinente nei confronti delle società contemporanee, anche se quella di Ibn Abbas ha più successo negli ambienti estremisti. Attraverso questa dimostrazione, si comprende che allorché la libertà religiosa è compromessa, la sua difesa anche con la forza è legittima. È una forma di resistenza all'oppressione. Quando invece la libertà religiosa è garantita, il ricorso alla forza, ispirato da mire egemoniche, dal terrorismo o dalla propaganda religiosa non può che essere considerato come una fonte di fitna, di calamità, di minaccia alla libertà religiosa e alla sicurezza delle persone che vi fanno ricorso ma anche delle loro vittime. Il Corano è formale su questo punto: " Temete la fitna, essa non insidierà solo coloro che sono stati ingiusti; sappiate che Allah è severo nel castigo "

Se la fitna è qui tradotta dalla maggioranza dei giureconsulti come una calamità, perché volere a ogni costo interpretarla come "associazione o idolatria" nel versetto oggetto della controversia? Eppure nella tradizione del Profeta, ogni interpretazione non conforme e in contraddizione con il testo coranico e la sunna va rigettata. Il Profeta non ha forse detto: "Ogni innovazione che non possa integrarsi a questa Regola, la nostra, va rigettata ".

A voler supporre inoltre che fitna possa essere interpretato come idolatria o associazione, come comprendere allora i versetti seguenti:

" Non c'è costrizione nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore.".

" Se il tuo Signore avesse voluto, avrebbe fatto di tutti gli uomini una sola comunità. Invece non smettono di essere in contrasto tra loro; eccetto coloro ai quali il tuo Signore ha concesso la Sua misericordia. Per questo li ha creati.".

" Se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te (il Profeta) costringerli ad essere credenti? Nessuno può credere, se Allah non lo permette.".

Sarebbe una smisurata presunzione, una posizione ribelle alla legge di Allah, voler essere più "realista del re", tentando di realizzare con le armi ciò che il Signore per Il quale si crede di militare considera impossibile, se non contronatura. Non c'è in questo semplicemente la volontà di usare l'Islam come un alibi al servizio di una causa inconfessata, la cui finalità gli è completamente estranea?

Il peggio non è solo il fatto che i gruppi estremisti invocano in nome dell'Islam dei precetti che gli sono estranei, ma risiede nel fatto ch'essi seminano la corruzione su Terra credendo di fare bene (e talvolta essendo malintenzionati). È un vero prodigio vedere predetta nel Corano la situazione che viviamo ai giorni nostri:

E quando si dice loro: "Non spargete la corruzione sulla terra", dicono: "Anzi, noi siamo dei conciliatori!"

Non sono forse questi i corruttori? Ma non se ne avvedono.

E quando si dice loro:"Credete come hanno creduto gli altri uomini", rispondono: "Dovremmo credere come hanno creduto gli stolti?". Non sono forse loro gli stolti? Ma non lo sanno. "

 

Il Profeta dell'Islam ha fatto sapere molto chiaramente che coloro che si ribellano contro le autorità, coloro che combattono i mussulmani in terra d'Islam e non tengono conto dei diritti dei non mussulmani protetti, coloro che uccidono i buoni e i malvagi senza distinzione, non fanno parte della sua comunità e non possono reclamarsi di Lui né del suo messaggio e sono considerati alla morte come non mussulmani.

Si tratta quindi, in conformità con l'universalità del messaggio islamico, di un avvertimento che si indirizza non solo ai mussulmani ma all'insieme dell'Umanità, affinché ognuno sappia a che cosa attenersi. Tutti gli individui i cui diritti saranno violati dalle persone che rispondono a questi criteri devono sapere, in caso di reazione, che non gli sarà mai rimproverato da parte dell'Islam, di avere attentato alla vita o ai beni di persone appartenenti alla Ummah islamica. 

In ogni caso, la jihad difensiva per la libertà e la sicurezza in materia religiosa non potrebbe essere invocata in un contesto di Stato di diritto in cui la libertà religiosa è garantita. Essa costituisce in realtà solo una misura dissuasiva in tempo di pace e la cui applicazione necessariamente eccezionale non è mai auspicabile.

Esiste invece nell'Islam un'altra forma di jihad, valida in tutti i tempi e in tutti i luoghi e che ha valore di obbligo religioso a carico di ogni credente (fardhou aïn). È una jihad inerente all'Islam, che è stata interrotta agli inizi a causa delle persecuzioni ed altre oppressioni di cui i mussulmani erano vittime. È nel caso specifico la "djihadou nafs" ossia la lotta condotta dal credente contro le sue passioni e contro Satana. È così che dopo la grande battaglia di Badr, il Profeta (PBSL) riunì i compagni e disse loro: "Siamo tornati dalla piccola jihad e siamo in marcia per la grande jihad" ossia dalla jihad con le armi per restaurare la libertà religiosa, alla jihad con la fede contro le passioni e il diavolo. Dirà inoltre: "il combattente vero è quello che combatte le sue passioni nella sottomissione a Dio"; o ancora "la lotta migliore è quella che la persona conduce contro le sue passioni e le sue tendenze ". La lotta nell'Islam è allora più simbolica e spirituale che armata e temporale.

 

 

 

STATO DELLA MINACCIA TERRORISTA ISLAMISTA

 

Jean-François RICARD

 

Primo Giudice Istruttore

Parigi

 

Tracciare le grandi linee di quel che è oggi la minaccia terrorista significa affrontare in primo luogo la novità di questa minaccia, le sue caratteristiche, la sua ampiezza e, possiamo dirlo oggi, la sua universalità.

Novità di questa minaccia, perché la sua base ideologica non presenta né riferimenti alla rivoluzione o al terzo mondo, né riferimenti nazionalisti, ma un riferimento prima di tutto teologico nell’ambito del quale il concetto di Jihad gioca un ruolo chiave.

Presente in Egitto fin dagli anni 1920, il fondamentalismo islamico ha conosciuto una diffusione via più ampia dalla fine degli anni 1980, in seguito ad una duplice causa: il crollo del mondo bipolare con la scomparsa dell’URSS e la guerra in Afghanistan.

Nel contempo, ben lungi dal costituire una minaccia monolitica ed immobile, l’islamismo radicale ha, fin dalla seconda parte degli anni 1990, subito una profonda evoluzione.

In primo luogo, gli anni dal 1992 al 1995, per i paesi dell’Europa occidentale sono stati contrassegnati dall’emergere del GIA, che ha assicurato il suo controllo sull’insieme del movimento islamista algerino e non.

A partire da quest’epoca attraverso tutta l’Europa si sono sviluppate molteplici reti di approvvigionamento in armi, documenti falsi, mezzi di comunicazione, legate ad una zona di scontro, per non dire di aperto conflitto: l’Algeria.

Ma già, lo studio di queste reti, fin dal 1994, doveva permettere di mettere in luce l’avvio di volontari provenienti dal mondo intero ed in modo particolare dall’Europa, verso la zona PAKISTANO-AFGHANA, per seguirvi una formazione di combattenti in campi d’addestramento specialmente organizzati; si tratta di un elemento centrale che reca in germe il nuovo volto dell’islamismo radicale del periodo che seguirà.

In parallelo, delle vere e proprie reti installate in modo particolare in Francia, incaricate fino ad allora di svolgere un compito logistico, daranno prova della loro capacità, dopo l’arrivo di un capo operativo, talvolta nello spazio di pochi giorni, a colpire in Europa come sarà il caso nella campagna d’attentati del 1995.

 Sarebbe in effetti illusorio credere che le reti islamiste fanno una differenza tra i territori che utilizzano come retrovia e quelli che decidono di colpire direttamente.

Oltre la campagna di attentati del 1995, è forse necessario ricordare il dirottamento dell’ Airbus del dicembre 1994 che ha annunciato il primo atto dell’estensione della violenza islamista sul territorio francese?

 

L’iper-terrorismo non è dunque nato l’11 settembre 2001

 

Ma se l’attivismo in Francia di organizzazioni come il GIA che possiamo qualificare di "tradizionali", anche se non avevano che qualche anno di anzianità, è sembrato declinare nel corso del periodo 1996 / 1998, in questo stesso periodo il movimento islamico ha conosciuto un fenomeno di dispersione e di internazionalizzazione.

Per prima cosa il riferimento ad un paese, ai combattimenti che vi si svolgono e quindi al sostegno che conviene apportare ai combattenti partigiani che vi agiscono va diminuendo: penso certo all’Algeria, ma questo è anche valido per l’insieme dei paesi nordafricani.

Anche se gruppi specifici di supporto a questi partigiani agiscono sempre a partire dall’Europa, assistiamo all’organizzazione, ivi compreso nei nostri paesi, di vere reti internazionali che agiscono senza alcun riferimento alla nazionalità d’origine dei loro membri.

Le strutture gerarchiche classiche, già molto diverse da quelle che si potevano incontrare nelle vecchie reti terroriste, lasciano sempre più il posto a funzionamenti di tipo orizzontale, proteiformi e mutevoli.

Il criterio della nazionalità dell’attivista non è più operante, quello di una destinazione fissa ad una funzione, ad esempio di logistica, in un dato paese, nemmeno.

L’attivista che si specializzava nelle reti di fabbricazione di documenti falsi può in tempi brevissimi passare all’attività operativa.

Ritroviamo una prova della mutazione subita da queste reti anche nel fatto che la localizzazione del combattente, che agisce da un paese o da un continente, è diventata un modo di funzionamento superato.

Colui che viene visto agire nell’ombra di un alto dignitario islamista nel Regno Unito, ad esempio, si ritroverà domani in Germania, da dove potrà colpire la Francia, in connessione con altri attivisti installati in altri paesi europei... ma potrà anche essere diretto verso il continente nordamericano da dove proseguirà il suo jihad.

Quel che più colpisce è che abbiamo dovuto affrontare una vera e propria mondializzazione di queste reti.

Così, fino dal 1996, partendo da indagini sviluppate sulla base di elementi apparsi in margine al caso detto "di Roubaix", e a partire, in apparenza, da un semplice traffico di passaporti, si è potuta evidenziare una vera e propria rete, sia logistica che operativa, che agisce tanto in Europa (Francia, Belgio, Germania, Regno Unito, Italia, Bosnia) e in Turchia, che in Africa, nel Medio Oriente, in Estremo Oriente e in America del Nord.

È questa stessa rete che doveva tentare di provocare un grave attentato sul suolo americano per il passaggio all’anno 2000 (Caso Ressam).

L’esistenza di questi dati ha permesso alla Francia di apportare un concorso giudiziario importante agli Stati Uniti prima ancora degli attentati dell’11 settembre.

Il necessario distacco accumulato col passar del tempo permette di capire meglio oggi quanto ci fosse di premonitore nel dirottamento dell’Airbus del mese di dicembre 1994 e nel caso "Ressam" del dicembre 1999 :

- Il primo annunciava l’iper-terrorismo dell’11 settembre, ma anche le azioni dell’estate del 1995, ossia l’esportazione del terrorismo, mentre alcuni credevano di poterlo contenere nella zona di azione tradizionale del G.I.A : l’Algeria.

- Il caso "Ressam", in cui l’obiettivo era, per il passaggio all’anno 2000, l’aeroporto di Los Angeles, eventualmente collegato ad azioni concomitanti in Europa, annunziava chiaramente la volontà di colpire il suolo nordamericano, obiettivo adottato al più tardi nel 1998, da un’alleanza tra gruppi del Jihad internazionale e le più alte istanze di AL QAEDA.

 

Altro segno caratteristico: l’ancoraggio di queste reti, qualunque sia la nazionalità dei loro membri, nei fronti della belligeranza aperti, come la Bosnia di prima degli accordi di Daytona, il Kossovo e la Cecenia, hanno spostato una zona di conflitti verso l’occidente, ed hanno assicurato ad una generazione di Mudjaidin la loro formazione di combattenti e il loro legame col "martirio".

Principale "marchio di fabbrica" : l'AFGHANISTAN, punto di passaggio obbligato fino all’autunno del 2001: sul posto i volontari vi seguivano un vero cursus universitario del terrorismo, in campi di addestramento a vocazione specializzata, e questo secondo i periodi, attivisti di tutte le nazionalità insieme poi, in seguito, usufruendo dell’organizzazione di un appoggio logistico e di un’organizzazione distinta per nazionalità.

Soprattutto, nella stessa zona, la tendenza più dura degli anni 1998-2001 sarà contrassegnata dall’influenza sempre più forte di AL QAEDA su reti che conserveranno spesso, ciononostante, una vasta autonomia.

In parallelo con queste grandi tendenze, la stessa fase è senza dubbio caratterizzata dal congiungimento del movimento AL QAEDA con altri gruppi islamisti ben insediati in tutto il mondo occidentale come il GSPC, ma anche in Medio Oriente (Giordania, Siria, Nord dell’Iraq, Yemen), nell’immenso territorio che forma l’Estremo Oriente (Malesia, Tailandia, Indonesia, Filippine) e infine in tutta la zona del Caucaso.

Ma qual’è la situazione dopo l’11 settembre e soprattutto dopo le azioni americane contro i Talebani, le reti di AL QAEDA, e i gruppi che sono loro legati, basati sul suolo Afgano ?

Per prima cosa bisogna sottolineare il fatto che gli attentati dell’11 settembre non costituiscono l’inizio di un nuovo conflitto e ancor meno un atto isolato.

Esiste un’evidente continuità strategica tra gli attentati del 1998 in Africa orientale, finanziati dall’organizzazione di Usama Bin Laden ed il jihad islamico egiziano del Dottor Ayman El Zwahri che aveva appena creato il "Fronte Islamico Mondiale contro gli Ebrei ed i Crociati", e gli attentati dell’ 11 settembre.

Il dopo 11 settembre è stato caratterizzato da una moltitudine di attentati perpetrati su tutti i continenti e di minacce proferite da Al Qaeda: l’attentato contro la sinagoga di Djerba l’11 aprile 2002, poi l’8 maggio quello perpetrato a Karachi contro un autobus che trasportava dei francesi impiegati nel settore della costruzione navale, seguito il 14 giugno da un altro attentato contro il Consolato Generale degli Stati Uniti a Karachi. Il 6 ottobre 2002, la petroliera francese "Limburg" era vittima di un’operazione suicida. Il 12 ottobre una serie di attentati particolarmente cruenti venivano perpetrati contro una discoteca e contro il Consolato degli Stati Uniti a Bali, poi a Mombasa in Kenya. Più di recente gli attentati in Arabia Saudita e a Casablanca ci hanno ricordato la gravità di questa minaccia, ma anche mostrato l’apparizione di nuovi obiettivi.

Si deve anche includere in questa lista la presa degli ostaggi di Mosca il 23 ottobre 2002 da parte di un commando ceceno, il che prova l’influenza delle reti islamiche radicali nella regione del Caucaso.

Un primo elemento di risposta può essere fornito da un paradosso: la permanenza di AL QAEDA, paradosso quando si conosce l’importanza delle azioni che hanno toccato le basi dell’organizzazione in Afghanistan, poi gli arresti nelle più alte sfere d’AL QAEDA stessa.

Abbiamo tutti in mente il recente arresto di Khaled Sheikh MOHAMED, ma c’è stato anche quello di  Abu ZUBEIDA o d’Abdullah Mohamed RAMZI BINALSHIBH.

 

Un "nucleo duro" esiste però sempre e si è riorganizzato sotto altre forme.

Così Al Qaeda ha guadagnato alla causa del jihad organizzazioni settarie pachistane pro-kashmiri.

Altre organizzazioni, non pachistane, sono anche direttamente legate ad attentati perpetrati durante l’anno 2002. È così in modo particolare per la Jama’a Islamya indonesiana, designata come responsabile degli attentati di Bali.

Soprattutto ai margini di questo "nucleo duro", connesso a lui, usufruendo però di una reale indipendenza, si è sviluppato un vasto movimento islamista di obbedienza salafista che condivide la stessa ideologia di Al Qaeda e a stessa strategia del Jihad contro i paesi occidentali.

Esso costituisce oggi un vivaio sempre rinnovato, impegnato in attività logistiche, ma anche idoneo a partecipare ad operazioni terroriste sul teatro europeo e in America del Nord.

Questo movimento ci riguarda direttamente: le sue basi sono ampiamente insediate in Europa;

si tratta di un movimento di tipo “esploso”, perché formato da molteplici cellule e reti, che evolvono separatamente e non sono collegate le une alle altre da un legame organico o gerarchico.

Queste strutture non seguono nessun tipo determinato: le loro cellule non hanno costituzioni definite e variano per la loro importanza ed il loro ruolo secondo le necessità del momento.

Allo stesso modo, il formato di queste reti è variabile, e la loro costituzione così come il loro funzionamento non obbediscono a nessun criterio prestabilito; inoltre, i membri che le compongono passano da una cellula all’altra.

L’elevazione del livello degli attivisti che compongono queste reti è anch’essa visibile: abbiamo a che fare con individui totalmente formati, di un livello intellettuale spesso elevato, poliglotti, che usufruiscono di competenze universitarie, che hanno ricevuto formazioni molto specializzate in campi di addestramento e che possono ricorrere a meccanismi importanti di micro-finanziamento. Si spostano continuamente e sono per di più dotati di una capacità notevole di vivere a lungo nella clandestinità.

Un’ultima evoluzione riguarda prima di tutto l’Europa: l’apparizione di nuove alleanze caratterizzate dall’incontro tra gli elementi provenienti dalla lotta partigiana islamista algerina e altri provenienti dal Jihad internazionale con, in comune, un’esperienza acquisita in modo particolare nella zona del Caucaso, e la loro volontà di agire contro l’Occidente.

Così "Al Qaeda" ha tratto vantaggio dalla situazione post-11 settembre per rinforzare le sue posizioni in Cecenia.

In questa logica, dei gruppi del Jihad internazionale hanno fornito ai commando ceceni materiale militare ed informatico, ma anche numerosi volontari che, in cambio, riceveranno per alcuni tra loro nuove missioni contro i paesi occidentali.

In effetti, la zona del Caucaso presenta un duplice interesse per questi attivisti: zona di Jihad, è anche una zona di acquisizione di nuove tecnologie, di scambi, di motivazioni e anche di direttive.

È qui che è emersa una nuova minaccia rivolta direttamente contro di noi: il ricorso ad attacchi chimici o biologici.

Quanto alla presa di ostaggi di Mosca il 23 ottobre 2002, questa è il segno di una "talebanizzazione" della Cecenia che tende fare di questo paese e del Caucaso in generale un nuovo Afghanistan. È senza dubbio il segno che il terrorismo islamista radicale si è imposto in Cecenia e che il problema ceceno non è più un problema semplicemente russo-russo.

 

Altra interrogazione : le incidenze della guerra in Iraq sulla minaccia islamista e la sua prevedibile evoluzione nel contesto post-iracheno.

Se, contrariamente a quanto è stato detto, non esistono legami verificati tra il regime di Saddam Hussein e Al Qaeda, questo periodo è stato invece caratterizzato da una radicalizzazione del "discorso di massa" islamista e l’impegno sempre più determinato per il jihad si traduce con un’accelerazione sensibile del reclutamento di nuovi adepti del jihad stesso, che infoltiscono le reti esistenti.

È evidente che la guerra in Iraq non potrà non avere influenza su questi aspetti, anche se oggi è troppo presto per dire di più.

Permanenza di una minaccia di alto livello, mondializzazione delle reti, mantenimento  di un’organizzazione strutturata e internazionale dotata di mezzi importanti e di cellule multiple in movimento permanente, emergenza di nuovi gruppi, su nuovi spazi, organizzazione di alleanze fino ad ora inedite, ridistribuzione degli obiettivi, questi sono alcuni degli aspetti attuali della minaccia islamista radicale.

 

 

 

SEZIONE 2

SANZIONARE IL TERRORISMO, UNA SFIDA PER IL XXI SECOLO

 

1. Sanzioni e cooperazione internazionale

 

> La cooperazione europea, Denise Sorasio

 

> La cooperazione giudiziaria europea nella lotta contro il terrorismo, Frédéric Baab

 

> Le Nazioni Unite e la lotta contro il terrorismo, Aspetti giuridici e penali, Jean-Paul Laborde

 

> Il terrorismo : quadro giuridico sul piano dell'Unione Africana, Roch Gnahoui David

 

 

 

LA COOPERAZIONE EUROPEA

 

Denise Sorasio

 

Direttrice

Sicurezza e giustizia penale – Rapporti esterni e allargamento

Commissione europea

Direzione Generale Giustizia e Affari Interni

 

 

Questo intervento riflette le sole opinioni personali dell'autrice, senza impegnare l'istituzione che la stessa rappresenta.

Intervento effettuato da Denise Sorasio in occasione del convegno internazionale organizzato a Parigi il 5 febbraio 2002 da S.O.S. Attentats

 

 

Molti progressi sono stati realizzati negli ultimi tempi dall'Unione Europea nella lotta contro il terrorismo. Il quadro succinto che farò del problema è quindi ridotto all'essenziale. Può essere motivo di soddisfazione il fatto che eventi tanto gravi e tragici come quelli dell'11 settembre abbiano in fondo contribuito a sbloccare situazioni e a consentire l'assunzione di decisioni. L'Unione Europea ha reagito rapidamente e non si è accontentata di limitarsi a questo; lo sforzo dopo questa data è rimasto sostenuto e non possiamo che rallegrarcene.

Questa capacità di agire nel campo della giustizia e degli affari interni è una novità relativa per quanto concerne l'Unione Europea. Abbiamo mezzi di azione che non sono forse ancora perfetti. Speriamo che la futura Convenzione migliorerà da questo punto di vista la situazione, ma disponiamo in effetti di veri e propri mezzi d'azione solo dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 1° maggio 1999.

Dopo questo trattato, abbiamo effettivamente ravvicinato, nel campo della giustizia e degli affari interni, ciò che era previsto in modo ancora piuttosto embrionario nel Trattato di Maastricht a ciò che sperimentiamo più generalmente nel sistema comunitario, con un conseguente aumento di efficacia.

Ciò significa che abbiamo in particolare i mezzi di azione sul piano legislativo ma anche nei campi della cooperazione tra le polizie e della cooperazione giudiziaria penale. Quello che è stato realizzato impiega queste diverse vie. Ovviamente, affinché risultati iniziali abbiano potuto essere prodotti con tanta rapidità, malgrado un processo decisionale che è di solito abbastanza lungo da metter in opera, va precisato che i lavori di preparazione erano ben anteriori agli attentati dell'11 settembre.

Il Trattato di Amsterdam prevede in realtà la lotta contro il terrorismo nel novero di altri elementi di lotta contro il crimine organizzato, che vanno dal traffico degli essere umani, al traffico di droga e ad altri elementi. La preoccupazione e la base dell'azione le troviamo quindi nel Trattato di Amsterdam. Le troviamo inoltre nelle conclusioni che sono state decise dai capi di Stato e di governo, ossia a livello del Consiglio d'Europa, già dalla fine del 1999. Le troviamo per finire nei piani d'azione che, sulla base di questi orientamenti, sono stati messi in atto dalla Commissione. Si trattava dunque di un programma di iniziative che esisteva da un certo tempo. Esiste d'altro canto una risoluzione del Parlamento europeo che data dell'inizio settembre 2001, ovvero prima degli attentati, e che insiste appunto sulla necessità di lottare efficacemente contro il terrorismo. Poiché questo elemento figurava tra gli obiettivi primordiali dei compiti da svolgere in materia di giustizia e di sicurezza, la Commissione è stata effettivamente in grado di presentare il 19 settembre 2001 delle proposte di decisione quadro sul terrorismo e sul mandato d'arresto europeo. Queste proposte sono state approvate dal consiglio nei principi nel mese di dicembre 2001 e adottate il 13 giugno 2002. È quindi un record in termini di rapidità decisionale.

Queste proposte legislative, adottate da allora come decisioni-quadro, sono al contempo un'illustrazione dei nostri mezzi di azione. Una è relativa all'armonizzazione delle legislazioni, l'altra affronta il tema del riconoscimento reciproco.

La decisione quadro sul terrorismo, un esempio di armonizzazione, include una definizione comune del terrorismo e un obbligo per gli Stati membri di imporre sanzioni nei confronti di alcune infrazioni, il cui minimo della pena massima è fissato da questo testo, nonché regole concernenti la competenza. Ovviamente il carattere tecnico prevale, ma è estremamente importante avere una legislazione comune a livello dell'Unione, in modo tale che gli atti di terrorismo non siano puniti in maniera diversa da un Stato membro all'altro. E ciò va nel senso della preoccupazione che manifestava il Presidente Forni all'inizio dei lavori quando parlava di « oasi di pace » in cui i criminali potrebbero trovare una situazione protetta.

Dotandosi di una legislazione comune, si è fatto dunque il necessario per evitare questa situazione. È stata adottata in seno all'Unione una definizione comune del terrorismo – che ha suscitato parecchi dibattiti – che essenzialmente consiste a prendere in considerazione tutta una serie di fatti che sono in ogni caso crimini e delitti, come la presa di ostaggi, l'omicidio, la diffusione di sostanze pericolose, ma considerando che l'intenzione terrorista, ed è qui la differenza, costituisce una circostanza aggravante e impone quindi pene più pesanti. Questo costituisce il primo elemento.

Il secondo strumento, che è di tutt'altra natura, pur prendendo la stessa forma, ossia quella di una decisione quadro, è il "mandato d'arresto europeo". È un meccanismo di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, partendo dall'idea, quali che siano le differenze di procedura e di sistemi tra gli Stati membri, che tutti questi sistemi danno garanzie sufficienti, sono sufficientemente buoni perché ci si possa fidare – ed è questa la parola chiave del reciproco riconoscimento – ci si possa fidare tra autorità giudiziarie degli Stati membri. Si passa quindi da un sistema di estradizione classico, che presuppone in particolare l'intervento dell'autorità politica in un certo numero di casi, a un riconoscimento puro e semplice, direi quasi automatico, di decisioni prese da un magistrato o da una giurisdizione di uno Stato membro e che possono essere direttamente eseguite da un altro Stato membro.

Aggiungo che il mandato d'arresto europeo non ha come solo oggetto i fatti di terrorismo: esso copre una lunga lista di infrazioni per le quali dovrebbe trovare applicazione.

Le grandi linee del meccanismo previsto sono le seguenti: il mandato d'arresto europeo si sostituirà fra gli Stati membri alle attuali procedure d'estradizione. Riguarda tutte le situazioni che erano in precedenza coperte dalla Convenzione europea d'estradizione del 1957. Il meccanismo previsto è esclusivamente giudiziario e, contrariamente all'estradizione, esclude l'intervento politico nella decisione di consegnare una persona. Il principio della doppia incriminazione è soppresso per un elenco di 32 infrazioni (tra cui quelle che costituiscono il terrorismo, come è definito nella decisione quadro) quando queste sono represse sul territorio dello Stato d'esecuzione con una pena detentiva di almeno 3 anni. La decisione di consegna dovrà intervenire entro un termine massimo di 90 giorni dopo l'arresto, e le condizioni del rifiuto sono strettamente inquadrate. Gli Stati membri che finora hanno rifiutato di consegnare propri cittadini non potranno più avvalersi di questa eccezione.

Altro elemento: la cooperazione giudiziaria penale. Anche questo è un campo che travalica la lotta al terrorismo, ma il terrorismo, data la pressione degli avvenimenti che conosciamo, è uno dei tipi di criminalità da prendere in considerazione con priorità.

Va citata qualche altra iniziativa importante in questo senso: il 19 aprile 2002, la Commissione ha emesso una proposta di decisione quadro sugli attacchi dei sistemi d'informazione, che completerà il mandato d'arresto europeo e la decisione quadro sul terrorismo stabilendo misure efficaci per lottare contro il cyber-terrorismo. Questa proposta risponde alla preoccupazione crescente rispetto alla possibilità di attacchi terroristi contro i sistemi d'informazione facenti parte della struttura essenziale degli Stati membri (per esempio per gestire gli ospedali, per il controllo del traffico aereo, ecc.). L'accordo per questa proposta è stato realizzato il 28 febbraio 2003. Una proposta di decisione quadro sul blocco degli averi e delle prove ha ricevuto il 28 febbraio 2002 un accordo sull'orientamento generale e si attende la rimozione di qualche riserva parlamentare per potere presentare questa misura, che assisterà le autorità giudiziarie e di polizia nel lavoro d'indagine transfrontaliera.

Altro elemento importante è la creazione di Eurojust, nuovo organo dell'Unione creato da una decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che è entrata in vigore il 6 marzo 2002, e nel riunire dei rappresentanti dei sistemi giudiziari degli Stati membri, deve servire a permettere di coordinare le indagini. Quando per esempio siano stati commessi crimini in diversi Paesi membri, questo organo permette di riunire le informazioni per un aiuto reciproco efficace.

Abbiamo anche il suo corrispettivo più anziano, che riguarda la cooperazione delle forze di polizia: Europol. Europol è un organo destinato a riunire tutta una serie di informazioni fornite dai servizi nazionali sul terreno, in modo tale che la circolazione delle informazioni (e sappiamo quanto sia importante per lottare contro tutte le forme di criminalità) possa essere effettuata tramite questo luogo di scambi, di raccolta e di ridistribuzione d'informazioni che è Europol. In seguito agli avvenimenti che conosciamo, Europol si è vista assegnare una missione prioritaria in materia di lotta contro il terrorismo e dei mezzi supplementari, sia che si tratti di mezzi finanziari o di risorse umane. In effetti, anche in questo campo, che non ha un carattere legislativo ma piuttosto un carattere d'efficacia per quanto concerne la messa in comune di informazioni detenute dai servizi di polizia e dai servizi informazione degli Stati membri, c'è stato un incremento di mezzi. Va aggiunto a ciò che, con una recente decisione relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione giudiziaria e di organi di polizia in materia di lotta contro il terrorismo, gli Stati membri si sono impegnati a comunicare le informazioni "pertinenti" a Europol e a Eurojust allo scopo di rafforzare la cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta contro il terrorismo.

Ma non vanno comunque dimenticate le garanzie fondamentali che formano la base necessaria di ogni democrazia e che ispirano tutte le iniziative proposte a livello europeo. Poiché, se per la preoccupazione di perseguire e punire le persone colpevoli di atti terroristi non rispettassimo più i diritti della difesa quali accolti nell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, contribuiremmo, sminuendo la nostra società, agli obiettivi dei terroristi. La Commissione europea s'è quindi impegnata in un lavoro molto completo sulle garanzie procedurali nelle procedure penali, la cui tappa più recente è stata la pubblicazione, il 19 febbraio 2003, di un libro verde. Una decisione quadro è prevista per la fine dell'anno.

 

 

 

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA

NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO

 

Frédéric BAAB

 

Magistrato di collegamento a Berlino, ministero francese della Giustizia

Distaccato presso il ministero francese degli Affari esteri

 

 

AVVERTIMENTO

Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e in Inglese

 

Di fronte alla crescita della minaccia terrorista e allo sviluppo di una criminalità organizzata transnazionale, la risposta dell'Unione Europea doveva essere globale.

Il Consiglio di Tampere (Finlandia, ottobre 1999) ha condotto a una progressiva armonizzazione dei diritti interni applicabili negli Stati membri e all'adozione del mandato di cattura europeo (MCE). Questo insieme normativo è stato completato dalla creazione dell'unità di coordinamento delle inchieste e delle azioni giudiziarie, Eurojust, primo abbozzo di una procura europea.

Un tale edificio giuridico permetterà ai giudici e ai procuratori di agire più efficacemente, pur nel rispetto dei diritti fondamentali.

 

La Decisione quadro relativa alla lotta contro il terrorismo, oltre a un largo ventaglio d'incriminazioni che coprono le nozioni di attentato o di azioni terroriste, ha inoltre come oggetto la direzione o l'appartenenza a un gruppo terrorista, nonché alcuni delitti annessi.

Per tutte queste infrazioni, la Decisione quadro impone un livello minimo di sanzioni in funzione della gravità delle stesse. Il testo prevede altresì sanzioni penali contro le persone giuridiche.

Sono infine previste disposizioni particolari per le vittime e per le loro famiglie.

L'MCE e l’esecuzione dei provvedimenti di gelo degli averi e delle prove sono strumenti di mutuo riconoscimento che si basano sul principio di assimilazione della decisione estera a una decisione nazionale.

L'MCE, adottato dal Consiglio JAI del 13 giugno 2002, sostituirà la procedura d'estradizione, che continuerà invece ad essere applicata al di fuori del territorio della UE.

L'MCE è frutto di una decisione giudiziaria presa in uno Stato membro, lo stato di emissione, al fine di ottenere l'arresto di una persona in un altro Stato membro, lo Stato d'esecuzione, e la sua ulteriore consegna, o per fargli scontare una pena o per esercitare nei suoi confronti un'azione penale.

L'autorità giudiziaria d'esecuzione dispone di un termine di sessanta giorni prorogabile di trenta giorni, per deliberare definitivamente sulla consegna della persona ricercata.

L'MCE può essere emesso per tutte le infrazioni punite con almeno un anno di detenzione nello Stato d'emissione e per tutte le condanne ad almeno quattro mesi di detenzione pronunciate a titolo definitivo.

Dovendo la Decisione quadro essere integrata dagli Stati membri prima del 31 dicembre 2003, l'MCE si sostituirà all'estradizione dal 1° gennaio 2004 nell'insieme della UE

 

La Decisione quadro relativa all’esecuzione delle decisioni di gelo degli averi e delle prove (Consiglio JAI del 28 febbraio 2002) prevede un meccanismo rapido ed efficace che consente alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di fare eseguire immediatamente una misura cautelare in un altro Stato membro, allo scopo di impedire la dissimulazione di averi o la distruzione di elementi di prova.

Eurojust, creata il 28 febbraio 2002, comporta quindici membri nazionali, uno per Stato, che la rappresentano e agiscono in suo nome.

La sua competenza è limitata alle forme più gravi di criminalità organizzata, come il terrorismo. Eurojust non ha il potere di ottenere o effettuare atti d'indagine: Eurojust non è ancora una procura europea.

Eurojust contribuisce a facilitare la cooperazione fra le autorità nazionale e lavora in stretto rapporto con Europol, l’OLAF e la rete giudiziaria europea. I magistrati di collegamento fanno parte di questa rete.

 

 

 

LE NAZIONI UNITE E LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO

ASPETTI GIURIDICI E PENALI

 

Jean-Paul Laborde

 

Capo del Servizio di prevenzione contro il terrorismo

Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine

 

Questa cronica riflete solamente le opinioni del suo autore e non impegna in nessuno modo l’Organisazione delle Nazioni Unite

 

 

AVVERTIMENTO

Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e in Inglese

 

 

Dopo l'11 settembre 2001, l'ONU ha agito in tre direzioni.

 

DISSUADEREI DISPERATI AD ADERIRE AL TERRORISMO

Gli Stati sono invitati a ratificare e mettere in atto i trattati universali contro il terrorismo, in piena complementarità con i testi locali.

Ai dodici trattati specifici, occorre aggiungere la Convenzione sulla sicurezza delle Nazioni Unite e del personale associato (1994), alcune delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e altri strumenti collaterali quale la Convenzione contro la criminalità organizzata e i suoi protocolli. Tutti questi testi vanno applicati in concordanza con gli strumenti internazionali protettori dei diritti dell'uomo. Equilibrio sottile ma indispensabile poiché la protezione delle vittime e i diritti della difesa devono beneficiare di pari attenzione.

 

PRIVARE GRUPPI E INDIVIDUI DELLA POSSIBILITÀ DI COMMETTERE ATTI DI TERRORISMO

 

È in virtù del Capitolo VII della Carta dell'ONU che il Consiglio di sicurezza adottava la risoluzione 1373, il 28 settembre 2001.

Il Comitato contro il terrorismo creato con questa risoluzione è un meccanismo di controllo dell'applicazione degli strumenti giuridici internazionali.

Il Comitato è incaricato della messa in opera per ogni paese delle incriminazioni e dei meccanismi giuridici indispensabili alla cooperazione internazionale. Dovrà in seguito promuovere la formazione del personale incaricato dell'applicazione di questi nuovi quadri giuridici e sostenere il processo di cooperazione.

 

LOTTARE CONTRO IL TERRORISMO ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

La risoluzione 1373 ha incaricato il Comitato contro il terrorismo di analizzare le legislazioni nazionali, di rilevare i bisogni di cooperazione tecnica per sostenere gli Stati nell'aggiornamento delle rispettive leggi e di coordinare gli sforzi della comunità internazionale.

 

Il programma mondiale di lotta contro il terrorismo

 

Il Servizio di prevenzione del terrorismo, situato nell'ambito dell’Ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, è stato creato il 1° gennaio 1998

 

Dall'ottobre 2002, l’Ufficio lanciava il Programma contro il terrorismo, costruito su quattro assi:

- mettere strumenti di lavoro a disposizione dei paesi

- fornire assistenza giuridica adeguata agli Stati che la richiedono

- creare una lista di esperti volontari per apportare agli Stati l'appoggio necessario per le questioni d'estradizione o di reciproco aiuto giudiziario

- lavorare in stretta collaborazione con gli organismi internazionali, regionali o sub-regionali.

L’Ufficio ha messo a disposizione degli Stati membri una guida legislativa, ha aggiornato il manuale per la messa in atto dei trattati tipo dell'ONU sull'estradizione e l'aiuto giudiziario e ha fornito tramite il suo sito Internet un'informazione completa sui test dell'ONU.

 

L'ONU ha progredito enormemente negli ultimi due anni nella lotta contro il terrorismo. Molto resta tuttavia da fare. La lotta contro il terrorismo ha bisogno dell'adesione di tutti. La mondializzazione, che non si ferma alle porte del crimine, richiede questo consenso. Grazie a questa adesione collettiva, il lavoro dell'ONU contro il terrorismo potrà avere successo.

 

 

 

IL TERRORISMO : QUADRO GIURIDICO SUL PIANO DELL'UNIONE AFRICANA

 

Roch Gnahoui DAVID

 

Professore Incaricato Titolare delle Facoltà di Legge

UCAD Dakar Senegal

 

 

Il terrorismo non conosce frontiere: si è mondializzato, e per l’Africa,la battaglia contro il terrorismo è un imperativo assoluto. Molti paesi africani sono stati e continuano ad essere vittime del terrorismo pagando, in questo senso, un prezzo molto elevato per proteggere i loro cittadini e garantire il funzionamento delle loro istituzioni. In effetti, gli eventi dell’Agosto del 1998 con il tentativo di distruzione delle ambasciate degli Stati Uniti a Nairobi e a Dar El Salam, gli attacchi terroristi in Kenya e in Tunisia nel 2002, a Casablanca in Marocco il 16 maggio 2003, hanno evidenziato la vastità del fenomeno, il suo carattere pernicioso e devastatore. Gli attentati dell’ 11 settembre 2001 negli Stati Uniti traducono perfettamente l’ignominia del fenomeno e le sue conseguenze terribili e nefaste: è evidente che bisogna combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme. Gli Stati africani, per la loro stessa sicurezza e quella del continente devono fare fronte con il massimo rigore. Il continente africano, confrontato a problemi di sviluppo economico e sociale, vedrebbe tutti i suoi sforzi annientati da atti terroristi che lo riporterebbero indietro di  molti anni e che nuocerebbero gravemente all’instaurazione della pace e della stabilità politica. La minaccia contro la stabilità che rappresenta il terrorismo impone azioni decise in comune e congiunte, adeguamenti e riforme sul piano legislativo, un’armonizzazione delle procedure. È da questi imperativi che procede l’elaborazione e la messa in opera di una convenzione sul piano africano per permettere agli Stati africani di assumere i loro obblighi che nascono dalla solidarietà internazionale in materia di lotta antiterrorista, come sono definiti dalle Risoluzioni 1368 del 12 settembre 2001 e 1373 del 28 settembre 2001 del Consiglio di sicurezza.

A questo riguardo, l’Organizzazione dell’Unità Africana ha compreso perfettamente il pericolo rappresentato dal terrorismo. Fin dal luglio 1992 a Dakar (Senegal), i capi di Stato e di governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA/ L’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) è diventata l’Unione Africana (UA) in occasione del Vertice di Durban in Sudafrica nel mese di Luglio 2002) hanno adottato una risoluzione [AHG / Risoluzione 213 (XXVIII)] destinata a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati africani per meglio combattere il fenomeno dell’estremismo. In modo più specifico, sono stati d’accordo per non permettere a nessun movimento che sfrutta la religione o le differenze etniche e altre differenze sociali o culturali di intraprendere attività ostili contro gi Stati membri, e per imporre di astenersi dall’accordare un supporto, qualunque sia, ad un qualsivoglia gruppo suscettibile di rendere instabili gli Stati membri così come di portare pregiudizio alla loro integrità territoriale per mezzo della violenza. Due anni dopo, nel giugno del 1994, a Tunisi, in occasione della sua 30a sessione ordinaria, il Vertice dei capi di Stato e di governo ha adottato una dichiarazione che costituisce un Codice di condotta sulle relazioni inter-africane [AHG / Dichiarazione (XXX)]. In questa dichiarazione, il Vertice ha rifiutato come inaccettabili e nocivi alla promozione della pace e della sicurezza sul continente, il fanatismo e l’estremismo qualunque ne sia la natura, l’origine e la forma, in modo particolare il fanatismo e l’estremismo di ordine religioso. Il Vertice ha condannato senza riserve le azioni, i metodi e le pratiche terroriste ed ha espresso la sua determinazione per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in vista di eliminare questo flagello. Questa volontà collettiva di affrontare, in maniera più coordinata e determinata, il terrorismo, è culminata nell’adozione, nel luglio del 1999 ad Algeri, da parte della 35a sessione ordinaria del Vertice dei capi di Stato e di governo, della Convenzione dell’OUA sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo [AHG / Dichiarazione 132 (XXXV)]. Nella premessa della Convenzione, gli Stati membri dell’Organizzazione dell’Unità Africana hanno espresso la loro convinzione che il terrorismo non può essere giustificato qualunque ne siano le circostanze determinanti e dovrebbe essere combattuto sotto tutte le sue forme, in modo particolare quando degli Stati sono direttamente o indirettamente implicati, e ciò malgrado la sua origine, le sue cause ed i suoi obiettivi. Nel mese di Ottobre 2001, alla conferenza africana convocata a Dakar dal Presidente senegalese, l’Avvocato Abdulaye Wade, perorava per un  "Patto africano contro il terrorismo", ma il vertice dopo aspre discussioni è piuttosto sfociato, in una "dichiarazione contro il terrorismo".

Dopo la sensibilizzazione degli Stati membri da parte della Commissione che ha portato nel settembre del 2002 all’entrata in vigore della Convenzione dell’Unione Africana sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo in Africa, la Commissione ha organizzato, ad Algeri alla stessa data, una riunione ad alto livello. Ne è sfociata la concezione di un piano d’azione sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo. Questo piano d’azione è stato adottato dal Consiglio Esecutivo a N’djamena (Ciad) nel marzo 2003. La Commissione ha inoltre sollecitato dagli Stati membri, in gennaio ed in aprile 2003, i loro commenti sul protocollo additivo alla Convenzione d’Algeri.

Insomma un quadro giuridico comune di riferimento per arrestare il terrorismo su scala africana è ormai definito ed alcuni stati africani, in modo particolare nel Magreb hanno tratto vantaggio dal nuovo contesto per legittimare la loro politica anteriore di lotta contro il terrorismo. Altri Stati sono ancora allo stadio dell’elaborazione di insiemi legislativi a livello nazionale per combattere il terrorismo. Ma, qualunque sia la situazione, si può sottolineare la volontà comune evidente degli Stati africani di prevenire e lottare contro il terrorismo (I), nonostante i limiti osservati per un trattamento efficace del fenomeno.

 

I. Gli strumenti giuridici di lotta contro il terrorismo nell’Unione Africana

 

Gli strumenti giuridici di prevenzione e di lotta contro il terrorismo nell’Unione Africana si situano ad un duplice livello: dapprima sul piano africano con la convenzione d’Algeri del 10 luglio 1999, poi sul piano nazionale con l’obbligo imposto agli Stati di organizzare una legislazione o di armonizzare quella esistente con la convenzione africana.

 

A. Il quadro giuridico fondamentale : la Convenzione dell’OUA

 

La convenzione dell’OUA sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo contiene disposizioni in grado di organizzare la cooperazione tra gli Stati, attraverso gli scambi di informazioni su eventuali gruppi terroristi e le reti che ne assicurano il finanziamento (articolo 4). Oltre a ciò, essa dà una definizione molto ampia dell’atto terrorista. In effetti, l’articolo 1.3 (a) della Convenzione recita: « è un atto terrorista qualsiasi atto o minaccia di atto in violazione delle leggi penali dello Stato firmatario, suscettibile di mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica, le libertà di una persona o di un gruppo di persone, che provoca o può provocare danni ai beni privati o pubblici, alle risorse naturali, all’ambiente o al patrimonio culturale, e che è commesso con l’intenzione :

- (i) d’intimidire, provocare una situazione di terrore, forzare, esercitare pressioni o condurre qualsivoglia governo, organismo, istituzione, popolazione o gruppo di questa, a prendere qualsiasi iniziativa o a astenersene, ad adottare una posizione particolare o a rinunciarvi, o ad agire secondo alcuni principi;

- (ii) di turbare il funzionamento normale dei servizi pubblici, la prestazione di servizi essenziali alle popolazioni o di creare una situazione di crisi in seno alle popolazioni

- (iii) di creare un’insurrezione generale in uno Stato firmatario.

 

La definizione è completata dallo stesso articolo nel suo punto (b) : è così sempre considerato atto terrorista qualsiasi promozione, finanziamento, contributo, ordine, aiuto, incitamento, incoraggiamento, tentativo, minaccia, cospirazione, organizzazione o dotazione di qualsiasi persona con l’intenzione di commettere qualsiasi atto menzionato al paragrafo (a), da (i) a (iii). Questa definizione molto ampia può far temere che cadano nell’ambito dell’infrazione terrorista un gran numero di atti, provocando così una deviazione nel senso del mantenimento dell’ordine stabilito. Così, basta ad esempio commettere un’azione che può causare un danno ad una proprietà pubblica o privata con uno degli scopi enumerati nella convenzione perché si tratti di un atto terrorista. Ora, questo reato può anche non essere di natura terrorista. Per questa ragione, per conciliare l’applicazione della Convenzione con la protezione dei Diritti dell’uomo, l’Unione Africana ha adottato nel marzo del 2003 un Protocollo additivo di lotta contro il terrorismo che prevede un meccanismo di sorveglianza specifico della conformità delle misure antiterroriste, Protocollo adottato dagli Stati membri dell’Unione Africana, ivi compreso a livello regionale, con la Carta africana dei diritti dell’Uomo e dei popoli e le norme internazionali relative ai diritti dell’uomo.

La convenzione evoca d’altra parte il caso dell’estradizione (articolo 8), le inchieste extra-territoriali (Parte V della Convenzione) e anche l’assistenza giudiziaria (Parte V della Convenzione). Testo centrale che definisce il quadro giuridico del terrorismo in Africa, la Convenzione del 1999 mette l’accento sull’obbligo per gli Stati firmatari di rivedere la loro legislazione (articolo 2.a). L’importanza della lotta è tale oggi che delle reazioni comunitarie e nazionali positive nel senso di una regolamentazione adeguata non hanno tardato a manifestarsi.

 

B. I quadri giuridici periferici: le legislazioni comunitarie e nazionali

 

I provvedimenti presi per lottare contro il terrorismo trovano, basandosi sulla Convenzione dell’OUA, dei quadri giuridici complementari in un certo numero di strumenti a livello regionale e nazionale.

Sul piano regionale, bisogna già rilevare i progetti di convenzioni sull’estradizione e sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale iniziati dalla 72a sessione ordinaria del Consiglio dei Ministri dell’ OUA, tenutasi a Lomé nel luglio del 2000. È d’altronde sulla base della decisione presa nel corso di questo vertice che l’OUA ha organizzato a Addis-Abeba (Etiopia), dal 2 al 5 aprile 2001, una riunione di esperti per esaminare la questione. Le due convenzioni, una volta finalizzate, adottate e ratificate, rinforzeranno in maniera notevole quanto disposto dalla convenzione dell’OUA sul terrorismo a proposito dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria reciproca. Aspettando l’adozione e l’entrata in vigore di queste convenzioni, bisogna rilevare i regolamenti dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA - regolamento n° 14/2002/CM/UEMOA relativo al gelo dei fondi ed altre risorse finanziarie nel quadro della lotta contro il finanziamento del terrorismo negli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale) e della Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC – regolamento n° 01/03-CEMAC-UMAC sulla prevenzione e repressione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo in Africa centrale).

I due regolamenti sono molto vicini per quanto riguarda il contenuto, e colmano il vuoto che esiste a livello degli Stati membri. Organizzano un dispositivo di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, basato sulla prevenzione e l’identificazione, la cooperazione internazionale e la repressione. I testi pubblicano provvedimenti di protezione dei dichiaranti e di messa in opera della loro responsabilità.

Sul piano nazionale, conviene citare la legge marocchina n° 03-03 sulla lotta contro il terrorismo, entrata in vigore il 29 maggio 2003. Il testo qualifica come atti di terrorismo dei crimini che sono intenzionalmente in relazione con un’azione individuale o collettiva avente lo scopo di turbare l’ordine pubblico attraverso la paura, il terrore o la violenza. Il testo presenta un grado di precisione giustificato da una grande preoccupazione di ridurre all’estremo le possibilità di deviazione.

Il testo comporta disposizioni pertinenti sui diritti della difesa delle persone messe in causa nelle azioni terroriste. L’articolo 66, comma 4, oltre a fissare la durata del fermo di polizia a solo 96 ore, rinnovabili due volte nella misura di 96 ore per volta, istituisce anche la possibilità per l’avvocato di entrare in contatto con il suo cliente durante il secondo periodo di fermo. Le disposizioni relative alle perquisizioni e visite domiciliari sono anch’esse accompagnate da garanzie. La stessa osservazione è possibile sulle disposizioni del testo che riguardano il finanziamento del terrorismo. Così, e secondo il primo comma dell’articolo 595 di questo testo, è solo in caso d’inchiesta giudiziaria che il Procuratore generale del Re può domandare alle banche delle informazioni sulle operazioni o movimenti di fondi che si sospettano legati al finanziamento del terrorismo.

Dobbiamo anche ricordare la nuova legge antiterrorista ugandese adottata dal Parlamento il 20 marzo 2002. Questo testo prevede delle pene che possono arrivare a dieci anni di prigione in caso di pubblicazione "d'informazioni suscettibili di promuovere il terrorismo". La pena capitale è anche prevista per qualsiasi persona riconosciuta colpevole di atti di terrorismo o di fornire un supporto finanziario a delle organizzazioni terroriste.

In Senegal un progetto è allo studio e deve poter completare efficacemente le disposizioni del codice penale che reprimono alcuni atti che possono essere qualificati di atti terroristi. È quasi la stessa situazione che prevale in altri Stati africani, ma checché ne sia e tenuto conto dell’ampiezza del fenomeno terrorista, qualunque sia la qualità dei testi africani, il vero problema che si pone è quello dell’efficacia. Gli stati africani non hanno i mezzi e le capacità necessarie per decapitare il terrorismo, e d’altra parte, possono trovare attraverso i regolamenti il mezzo per « imbavagliare » le opposizioni e per attentare ai diritti dell’Uomo.

 

 

II. I limiti del funzionamento efficiente degli strumenti giuridici nell’Unione Africana.

 

I limiti di un trattamento efficace del terrorismo sono da esaminare a due livelli: prima per quel che riguarda i mezzi e le capacità da utilizzare, poi per quanto riguarda i pregiudizi apportati ai diritti dell’Uomo.

 

A. L’insufficienza di mezzi e di capacità.

 

L’Africa, da più di quarant’anni, è sempre all’inseguimento del suo sviluppo. Gli Africani devono poter accedere all’acqua, all’educazione, alla salute ed alla casa senza discriminazione. Ora, ciò può essere effettivo unicamente a partire da una soglia di sviluppo accettabile. L’Unione Africana sembra essere consapevole di questa sfida per il continente africano, in modo particolare installando la nuova collaborazione per lo sviluppo dell’Africa (NEPAD). Si spera che questa iniziativa risponderà effettivamente alle esigenze di sviluppo in Africa.

In ogni modo e per il momento, l’Africa è ancora sottosviluppata e gli atti terroristici che subisce ipotecano maggiormente i suo sviluppo. Non ha i mezzi per farvi fronte con efficacia, perché i metodi ed i mezzi utilizzati dai terroristi sono spesso sofisticati. Alcuni Stati sono attualmente incapaci di creare o di aggiornare un archivio informatico su informazioni di capitale importanza per prevenire e perseguire il terrorismo. Talvolta la loro preoccupazione dominante è occuparsi di problemi più o meno legittimi di sopravvivenza dei loro regimi politici. Altri paesi restano completamente indifferenti di fronte al terrorismo.

L’efficacia della lotta contro il terrorismo dipende dall’idoneità del personale chiamato a mettere in opera i testi specifici editi in proposito e senza questa idoneità qualunque quadro giuridico, per quanto elaborato sia, non rivestirebbe nessun interesse. È necessaria una certa preparazione ed una formazione adeguata di questo personale, ed è la qualifica di questo personale, del quale fanno parte i magistrati, i giudici d’istruzione, gli agenti della polizia giudiziaria, gli avvocati, gli inquirenti e gli esperti a meritare una particolare attenzione e a mancare in certi paesi africani.

In ogni caso, per vincere il terrorismo ci vogliono mezzi umani, materiali e finanziari importanti, e certi paesi africani non possono pretendere, malgrado tutta la loro buona volontà, di affrontare e vincere il male se non dispongono di questi mezzi. Per questa ragione, per pretendere di sradicare il fenomeno, è indispensabile coniugare gli sforzi individuali per creare una strategia di lotta efficiente prima sul piano africano e poi a livello internazionale. La cooperazione richiesta qui e là da più di un decennio è più che mai indispensabile. Questa cooperazione deve però utilizzare nel suo piano d’azione il rispetto dei diritti come quadro federativo.

 

B. il rischio di una violazione dei diritti dell’Uomo

 

Molti Stati, in modo particolare in Africa, avevano da tempo organizzato delle vere strategie per mettere a tacere tutti coloro che avevano un’opinione diversa o comunque critica. I difensori dei diritti dell’uomo non cessano di descrivere questa situazione. Ma la campagna internazionale contro il terrorismo, che provoca un riposizionamento degli Stati e l’adozione di disposizioni di legge contribuirà senza dubbio ad apportare una cauzione morale internazionale agli Stati più repressivi, che spesso utilizzano il pretesto della lotta contro il terrorismo per sanzionare  qualsiasi forma d’opposizione.

L’urgenza di dare una definizione internazionale del terrorismo è evidente. La lotta antiterrorista interferisce necessariamente nella situazione dei diritti dell’Uomo, in modo particolare in Africa. A questo scopo, conviene mettere l’accento sull’organizzazione di un osservatorio africano per prevenire le deviazioni e l’applicazione di leggi retroattive.

L’estensione della competenza della Corte penale internazionale agli atti terroristi sarebbe d’altra parte molto apprezzata.

 

Gli attentati commessi contro una popolazione civile non possono trovare una qualsivoglia giustificazione ed i loro autori e committenti devono essere perseguiti legalmente e sanzionati, ma nel rigoroso rispetto delle norme universali di protezione dei diritti dell’Uomo.

 

 

 

2. Aspetti di sicurezza e diritti dell’Uomo:

un giusto equilibrio tra il diritto delle vittime e i diritti della difesa

 

> La procedura penale applicata alle infrazioni terroriste: diritto comune o regime particolare?, William A. Schabas e Clémentine Olivier

 

> Il Riconoscimento Internazionale dei Diritti delle Vittime, Cherif Bassiouni

 

> I detenuti francesi a Guantanamo: un buco nero giudiziario, William Bourdon

 

> Inter arma silent leges, Eileen Servidio-Delabre

 

 

 

LA PROCEDURA PENALE APPLICATA ALLE INFRAZIONI TERRORISTE: DIRITTO COMUNE O REGIME PARTICOLARE?

 

William A. Schabas

Professore di Diritto, National University of Ireland, Galway

Direttore, Irish Centre for Human Rights

 

Clémentine Olivier

Preparazione di dottorato, National University of Ireland

 

 

AVVERTIMENTO

Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e in Inglese

 

 

LA FUNZIONE DELLA PROCEDURA PENALE

 

La procedura penale definisce il modo di organizzare l'iter della reazione sociale nei confronti di una turbativa suscettibile di costituire un'infrazione.

Al di là del suo aspetto tecnico e talvolta austero, la procedura penale costituisce una delle garanzie principali dello Stato di diritto. (…)

Il diritto a un processo equo resta al centro della procedura penale e diviene il criterio di apprezzamento del rispetto dei diritti sostanziali da parte dei tribunali e, al di là, diviene in sé stesso un vero e proprio diritto sostanziale.

La procedura penale assume una doppia funzione (perseguire i delinquenti, ma anche permettere all'accusato di difendersi ed evitare la detenzione di un innocente) che permetterà di garantire l'affidabilità del processo penale, necessario alla protezione dello Stato di diritto e alla garanzia di una buona giustizia. (…)

La procedura penale governa due momenti distinti dell'avvio di azioni giudiziarie nei confronti di delinquenti. Le regole di procedura penale permettono innanzitutto di inquadrare la ricerca degli autori di un'infrazione e di riunire le prove necessarie allo svolgimento del processo. In occasione di questa fase, la procedura renderà possibili delle limitazioni alla libertà di andare e venire o alla vita privata. Poiché queste misure attentano alla libertà di cui gode normalmente ogni individuo, esse sono inquadrate da regole procedurali precise.

Le regole di procedura penale permettono inoltre di definire le condizioni in cui un imputato verrà giudicato: sarà precisato il carattere imparziale del tribunale, sarà definita la procedura applicabile all'udienza, nonché la doppia giurisdizione e il principio secondo cui nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato.

Allo scopo di assolvere le sue funzioni la procedure penale deve assicurare un equilibrio fra i mezzi a disposizione dell'accusa e quelli a disposizione della difesa.. (…).

I sistemi in atto nei paesi di diritto romano-germanique differiscono dai sistemi esistenti nei paesi di common law. È difficile affermare che un sistema giudiziario è più "giusto" ed "equo" di un altro. (…)

Gli elementi che permettono di considerare una procedura "equa" si situano in punti diversi di ogni sistema. (…)

È quindi spesso difficile considerare a priori che un provvedimento è in sé contrario o conforme al diritto dell'imputato ad un processo equo. (…)

Si possono tuttavia sottolineare i parametri che permetteranno di apprezzare il carattere equo della procedura seguita: principio di uguaglianza davanti ai tribunali, principio secondo cui ogni persona a diritto a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge; principio di presunzione d'innocenza e del diritto di essere informato sulla natura e i motivi dell'imputazione. L'imputato dovrà inoltre disporre del tempo e delle comodità necessarie alla preparazione della difesa e dovrà poter comunicare con il legale di sua scelta. Il giudizio dovrà avere luogo senza eccessivi ritardi, e durante l'udienza l'accusato dovrà potere beneficiare della difesa di un avvocato e, ove sia il caso, in forma gratuita. I testimoni a carico dovranno poter essere interrogati e l'imputato dovrà essere in grado di far comparire testimoni a discarico. Il doppio grado di giurisdizione, il principio di non retroattività della legge penale e il diritto di non essere giudicato due volte per lo stesso atto, costituiscono anch'essi garanzie fondamentali. Al fine di garantire l'effettività dei diritti dell'accusato, le prove ottenute in violazione di detti principi sono generalmente escluse dal tribunale.

 

METTERE SUI DUE PIATTI DELLA BILANCIA LA SICUREZZA COLLETTIVA CONTRO LO STATO DI DIRITTO?

 

La messa in pericolo della sicurezza collettiva e della democrazia, come nel caso di attacchi terroristi, solleva il problema dell'opportunità di mettere da parte provvisoriamente le garanzie dello Stato di diritto a vantaggio di una protezione migliore della sicurezza collettiva. In realtà non è così semplice poiché lo Stato di diritto resta il punto di riferimento che consente di autorizzare l'entrata in vigore delle leggi d'eccezione e sono autorizzate alcune deroghe per preservare l'essenza stessa dello Stato di diritto. La nozione di Stato di diritto non è quindi antinomica al concetto di sicurezza.

L’equilibrio da ricercare non è allora affatto tra sicurezza e Stato di diritto, essendo la sicurezza collettiva una delle condizioni stesse dell'esistenza dello Stato di diritto. Nessuno dei due concetti prevale sull'altro dato che l'uno ingloba l'altro.

 

METTERE SUI DUE PIATTI DELLA BILANCIA LA SICUREZZA COLLETTIVA CONTRO I DIRITTI DELLE PERSONE IMPUTATE DI TERRORISMO?

 

Si può parlare di conflitto di interessi fra diritti umani e sicurezza collettiva? (…)

Il realtà, il problema è sapere ciò che democrazia e giustizia esigono in ogni circostanza: è il principio stesso dello Stato di diritto. Se i diritti dell'imputato sono sacrificati per un interesse "superiore", uno dei pilastri dello Stato di diritto crolla: la procedura penale non potrà più svolgere il suo ruolo di garante della separazione dei poteri necessaria alla democrazia.

Le garanzie apportate dallo Stato di diritto sono le stesse quale che sia il crimine per cui l'imputato è perseguito; la protezione e le garanzie apportate dai principi fondamentali dei diritti della persona e della giustizia equa restano le stesse per tutti.

La ricerca di un equilibrio non può quindi essere fondata sulla scelta fra sicurezza e diritti umani, poiché se i diritti dell'imputato sono rimessi in questione in quanto tali, è lo Stato di diritto che è minacciato.

Detto questo, le infrazioni terroriste presentano particolarità che occorre prendere in considerazione. (…)

Come ristabilire un equilibrio procedurale che sia stato turbato? (…)

Spetterà al giudice, indipendente e imparziale, garante della libertà individuale, autorizzare le misure che derogano alla procedura normalmente applicabile, valutare se l'equilibrio è stato rispettato e decidere se il processo è globalmente equo. Si comprende quindi agevolmente il carattere fondamentale del principio di indipendenza e di imparzialità del giudice.

 

Quali adattamenti della procedura in caso di lotta contro il terrorismo?

(….)

- Ogni modifica della procedura penale concerne punti fondamentali in termini di protezione dei diritti della persona e di garanzia dello Stato di diritto, come lo sottolinea la funzione di questa procedura in democrazia.

- Una modifica della procedura normalmente applicabile avrà un impatto immediato dato che, almeno nel diritto francese, le leggi della procedura sfuggono al principio costituzionale di non retroattività della legge penale.

- Esistono rischi di eccessi particolarmente seri a causa della non esistenza in diritto internazionale di una definizione uniforme del terrorismo (…). Di conseguenza, come circoscrivere il campo di estensione di una lotta contro il crimine che permane senza un definizione soddisfacente?

- La messa in atto di procedure d'eccezione può fare da eco al bisogno politico di apportare una "risposta" a un attentato che abbia particolarmente segnato l'opinione pubblica, mentre le leggi abituali avrebbero potuto bastare. (…)

- Infine, certi argomenti che raccomandano la messa in atto di regimi derogatori applicabili alle infrazioni terroriste possono essere messi da parte senza difficoltà. (…)

 

Adattamenti della procedura penale nazionale: illustrazioni

 

Quando le legislazioni nazionali adattano alcune procedure alla lotta antiterrorista, le misure che attentano di più alle libertà pubbliche dovranno essere assortite di garanzie che permettano di limitare certi rischi di abuso. (…)

[Gli autori esaminano la designazione dei magistrati o dei tribunali specialmente competenti (gli autori analizzano la legge americana e la legge francese relativa alla centralizzazione delle azioni penali e alla composizione particolare delle Cours d'assises) il ruolo riservato alle vittime ed alla protezione dei testimoni (Gli autori analizzano la costituzione di parte civile e la possibilità di testimonianza anonima)]

 

Sviluppo della cooperazione giudiziaria internazionale

 

Le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale possono essere adattate alla specificità della minaccia terrorista, ma il rispetto dei diritti umani resta la condizione della loro validità.

 

[Riguardo all'adattamento delle procedure di cooperazione internazionale, gli autori esaminano la modifica delle condizioni di estradizione, in particolare in seno all'Unione Europea, sottolineando il rischio che qualsiasi oppositore politico venga qualificato come terrorista, e la messa in atto di procedimenti speciali per lottare contro il terrorismo, sottolineando che questi modi di cooperazione hanno necessariamente conseguenze sulla procedura penale e quindi sui diritti dell'imputato]

 

I diritti umani svolgono un ruolo centrale nella protezione della pace e della sicurezza internazionali, almeno quanto la lotta contro il terrorismo. Gli uni non devono essere sacrificati per l'altra. (…)

Il rispetto dei diritti umani da parte dello Stato di emissione della richiesta d'estradizione sarà di fatto un parametro preso in considerazione all'atto dell'applicazione della richiesta.

Questo principio è applicato quali che siano i termini dei trattati di estradizione. Esso sottolinea il carattere inderogabile di alcuni obblighi in diritto internazionale che hanno per oggetto la protezione dei valori superiori e comuni a tutti, e che gli Stati non possono mettere da parte negli accordi reciproci.

A questo proposito, la Decisione-quadro sul mandato di cattura europeo non prevede esplicitamente la possibilità per gli Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura nel caso in cui lo Stato richiedente non rispettasse alcuni dei diritti umani, come i principi fondamentali di procedura equa.

 

CONCLUSIONE

Allo stato attuale del diritto internazionale, il rispetto di una procedura equa facilita la cooperazione degli Stati nella lotta contro il terrorismo, proteggendo al contempo lo Stato di diritto. La messa in atto di un procedimento penale particolare, se non garantisce all'accusato il diritto effettivo di difendersi, non aiuterà affatto a lottare contro il terrorismo, ma potrà al contrario rafforzare la radicalizzazione dei movimenti contestatari. (…)

 

 

 

IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

DEI DIRITTI DELLE VITTIME

 

M. Cherif Bassiouni

 

Professore di Diritto

Presidente de l'International Human Rights Law Institute,

DePaul University College of Law

Presidente dell'International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences

Presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale

 

 

1. L'evoluzione dei diritti individuali delle vittime nel diritto internazionale

 

Dalla pace di Westfalia del 1648 alla II Guerra Mondiale, lo Stato è stato il solo e quindi l'originario soggetto del diritto internazionale. Gli individui erano considerati oggetti e non soggetti di diritti e obbligazioni, che non derivavano dal diritto internazionale, ma dal diritto nazionale, davanti al quale essi erano soggetti legali. In tal modo, degli individui a cui era stato arrecato pregiudizio da uno Stato diverso da quello della loro cittadinanza, potevano solo fare valere i loro diritti attraverso il proprio Stato di cittadinanza. Ciò presupponeva comunque che lo Stato di cittadinanza sposasse la causa del proprio cittadino e che la perseguisse attraverso canali diplomatici o mezzi giuridici, nei confronti dello Stato contro il quale la richiesta d'indennizzo era presentata. Questo evidenzia la natura statocentrica del diritto internazionale, in base alla quale un pregiudizio a un cittadino di uno Stato viene considerato come pregiudizio indiretto allo Stato stesso. Questo concetto è stato espresso da De Vattel verso la fine del 1700 in Les Droits des Gens in cui afferma: “Quiconque maltraite un citoyen offense indirectement l’état qui doit protéger ce citoyen.” È ancora questo il fondamento delle richieste d'indennizzo degli Stati per conto dei rispettivi cittadini. In verità, uno Stato che presenta una richiesta d'indennizzo contro un altro Stato per i danni ai suoi cittadini, lo fa su una base puramente discrezionale.

La preoccupazione del diritto internazionale verso la protezione dei singoli è in parte il risultato degli sviluppi giudiziari che nacquero sulla scia delle atrocità della II Guerra Mondiale e del perseguimento da parte della comunità internazionale di responsabilità penali individuali. Una volta che il diritto internazionale assoggettò i singoli a questa disciplina per gli scopi della responsabilità penale internazionale, ne seguì che il singolo divenne il soggetto dei diritti legali internazionali, il che spiega in parte la nascita della legge sui diritti internazionali dell'uomo.

Fino alla II Guerra Mondiale, i diritti e gli obblighi dell'individuo vis-à-vis dello Stato erano la prerogativa esclusiva della legislazione municipale, e uno Stato era più o meno libero di trattare i cittadini come gli piaceva. Da allora comunque, molti atti internazionali hanno stabilito protezioni e diritti per i singoli che hanno chiesto alle istituzioni di emanare una legislazione nazionale che protegga questi diritti.

L'enunciazione della comunità internazionale di diritti individuali internazionalmente protetti fu accompagnata da sforzi paralleli per garantire la protezione di questi diritti attraverso una gamma di meccanismi di applicazione internazionale. In realtà, molti atti sulla protezione dei diritti dell'uomo hanno portato alla creazione di enti speciali di controllo, come anche di procedure per ricevere le denunce di violazioni di diritti individuali, investigare su di esse e giudicarle, o almeno riferire su dette violazioni. Ma tutti questi meccanismi si sono mostrati insufficienti per realizzare la protezione voluta dei diritti dell'uomo, come è provato dal fenomeno delle vittime su larga scala che si è verificato negli ultimi cinquant'anni. Un diritto della vittima alla riparazione nelle sue varie modalità è diventato quindi una componente indispensabile degli sforzi per proteggere i diritti dell'uomo dei singoli.

Uno stacco significativo seguita comunque a esistere fra la legge sui diritti interanzionali dell'uomo e la legge penale internazionale. Sembra che la prima sia uno scudo senza spada, e la seconda una spada senza scudo. Il parallelismo di questi due istituti giuridici limita la ricerca del diritto penale internazionale nel punire le violazioni di diritti dell'uomo fondamentali, mentre questi diritti restano senza effettiva applicazione, ad eccezione da quanto disposto in merito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo. Ciò che segue è una descrizione dei diritti delle vittime e delle modalità di risarcimento ai sensi dell'attuale diritto internazionale.

 

2. Il quadro normativo del diritto individuale della vittima all'indennizzo

 

2.1. Il dovere di effettuare il risarcimento

Il dovere per lo Stato di effettuare un risarcimento legale nazionale alla vittima di violazioni dei diritti dell'uomo e di leggi umanitarie internazionali perpetrate nel suo territorio ha solide basi nel diritto internazionale. Le disposizioni di vari strumenti internazionali lo richiedono agli Stati in forma esplicita o implicita. Una rassegna della legislazione nazionale contemporanea e della prassi rivela poi che gli Stati si sforzano di risarcire le vittime colpite all'interno dei confini nazionali.

L'esistenza del dovere dello Stato di risarcire è basata su varie convenzioni internazionali e territoriali. Le convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 furono i primi strumenti internazionali che regolavano il diritto d'uso comune dei conflitti armati. Ai termini di queste convenzioni, le violazioni da parte di uno Stato impegnato in un conflitto armato che si risolvessero in pregiudizio fisico o danno per i civili e per la loro proprietà, così come danno ai combattenti protetti da queste norme d'uso comune, comportavano il diritto per lo Stato interessato a richiedere un risarcimento a nome dei suoi cittadini. Mentre questo riconoscimento dava origine alla figura del danno basato sui pregiudizi dei singoli soggetti, non dette comunque origine al diritto individuale all'azione legale contro uno Stato. Attenendosi alla norma della protezione diplomatica, permise appena allo Stato di cittadinanza o allo Stato territoriale in cui le violazioni di queste norme s'erano verificate, di sporgere una denuncia contro lo Stato responsabile delle violazioni. Riguardo alle violazioni dei diritti dell'uomo internazionali, le altre convenzioni che seguono riconoscono implicitamente il diritto al risarcimento dal momento che impongono il dovere alla parte in infrazione di risarcire per l'infrazione stessa: 1) La Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; 2) La Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra; e 3) Il Protocollo I aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra.

Dopo la II Guerra Mondiale i diritti individuali dell'uomo sono stati codificati in molti atti internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'Accordo internazionale sui diritti civili e politici, l'Accordo internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione contro la tortura e altre forme di trattamento crudele, inumano e degradante, e la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Inoltre, varie convenzioni regionali hanno altresì codificato questi diritti dell'uomo. Le principali sono: la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Convenzione americana dei diritti dell'uomo, e la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ma poche di queste convenzioni prevedono un diritto del singolo alla riparazione o al risarcimento, ad eccezione delle convenzioni europea e americana, che prevedono un risarcimento individuale per i danni originati dalla violazione di diritti protetti da parte di uno Stato. Più di recente, lo statuto del TPI del 1998 prevede il diritto della vittima al risarcimento.

Riguardo alle violazioni delle norme sui diritti dell'uomo, la ICCPR è forse più esplicativa. Essa dichiara all'articolo 2(3) che ogni Stato aderente alla convenzione s'impegna:

 

a) Ad assicurare che ogni persona i cui diritti di libertà come ivi riconosciuti sono violati debba ottenere un reale risarcimento, benché la violazione sia stata commessa da una persona agente in veste ufficiale;

b) ad assicurare che ogni persona che richiede un siffatto risarcimento avrà il questo diritto esaminato da autorità competenti giudiziarie, amministrative o legislative, o da ogni altra autorità competente, a questo scopo prevista dal sistema legale dello Stato ed a sviluppare le possibilità di risarcimento giudiziario;

c) ad assicurare che le autorità competenti attueranno queste riparazioni quando sono garantite.

 

Mentre la ICCPR non delega lo Stato contraente al perseguimento di un corso specifico di azione per risanare la violazione di diritti protetti, il testo di questo provvedimento considera chiaramente che il rimedio è effettivo, di natura legale e attuabile. È significativo che la ICCPR renda la difesa di una "azione dello Stato" inapplicabile, garantendo il dovere di risarcire senza tenere conto se le violazioni sono state commesse da persone che agivano in veste ufficiale. Questa limitazione è fondamentale onde garantire che le violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale siano risarcite, dal momento che questi atti sono spesso commessi solo dagli Stati.

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale formula anch'essa una richiesta specifica che gli Stati risarciscano. Questa convenzione richiede agli Stati contraenti di:

Garantire a ognuno all'interno della loro giurisdizione protezione e risarcimento effettivi, attraverso i tribunali nazionali competenti e altre istituzioni statali, contro ogni atto di discriminazione razziale contrario alla convenzione, che violi i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, oltre a tutelare il diritto di richiedere ai suddetti tribunali una riparazione giusta e adeguata o il risarcimento di ogni pregiudizio subito come risultato della suddetta discriminazione.

In modo simile alla ICCPR, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale prevede che il risarcimento sia efficace ed effettuato da tribunali e organi competenti.

Anche altre convenzioni richiedono esplicitamente che uno Stato fornisca la riparazione alla violazione dei diritti dell'uomo. Per esempio, la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie contiene un testo identico alla disposizione sopra citata della ICCPR.

Gli atti che seguono contengono tutti disposizioni relative al diritto di una forma di riparazione, che implica il diritto a un risarcimento: 1) Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dei paesi indipendenti; 2) Convenzione relativa allo statuto delle persone apatridi; 3) Convenzione contro la tortura e altre forme crudeli inumane o degradanti di trattamento o punizione; 4) Convenzione sui diritti dell'infanzia; 5) Convenzione americana sui diritti dell'uomo; 6) Convenzione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali; e 7) Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli.

In aggiunta al diritto convenzionale che crea un'obbligazione vincolante da parte degli Stati aderenti, molte dichiarazioni internazionali riaffermano il principio che uno Stato ha il dovere di fornire risarcimento alle vittime delle infrazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale. Un'elaborazione completa di questo diritto si trova nei Basic Principles of Justice. Un esame inoltre delle prassi attuali degli Stati, come appare nel diritto sostanziale e nelle procedure specifiche dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali, conferma il dovere di risarcire le vittime delle violazioni suddette.

Varie dichiarazioni di organismi internazionali e locali riflettono il principio che uno Stato ha il dovere di risarcire. Per esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita chiaramente che "ognuno ha il diritto a un risarcimento effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti per gli atti che violano i diritti fondamentali a lui garantiti dalla costituzione o dalla legge.” La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale riflette ancora una volta il concetto secondo cui ognuno avrà diritto a un risarcimento effettivo e alla protezione contro ogni discriminazione ... per il tramite di tribunali nazionali indipendenti che trattano queste materie.” In aggiunta, la Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla sparizione forzata prevede il dovere di fornire "una riparazione effettiva" come mezzo di determinare lo stato di questi soggetti scomparsi. La dichiarazione richiede inoltre "risarcimento adeguato" per le vittime. La Dichiarazione sulla protezione di ogni persona contro la tortura e altre forme crudeli inumane o degradanti di trattamento o punizione richiede che la vittima di tortura da parte dello Stato si veda "concedere indennizzo e risarcimento in accordo con la legge nazionale.” La Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo prevede che ogni persona possa fare appello al tribunale per vedersi riconoscere il rispetto dei suoi diritti legali”. La Dichiarazione universale mussulmana sui diritti dell'uomo espressa dal Consiglio islamico dichiara che "ogni persona ha non solo il diritto ma anche l'obbligo di protestare contro l'ingiustizia; nonché al ricorso e ai risarcimenti previsti dalla legge nel rispetto di ogni pregiudizio personale o perdita ingiustificata . . . .”

I Basic Principles of Justice stabiliscono poi i primi dettagli completi riguardo al dovere dello Stato di risarcire le singole vittime. In primo luogo, i Basic Principles of Justice dispongono che le vittime hanno diritto al risarcimento e raccomandano che gli Stati predispongano meccanismi giudiziari e amministrativi affinché le vittime ottengano un risarcimento rapido. Va comunque notato che poiché i Principi di Base s'interessano in primo luogo delle vittime di crimini nazionali, ciò è applicabile solo nel caso in cui il diritto penale nazionale di un certo Stato abbia incorporato la norma applicabile dei diritti dell'uomo o del diritto umanitario internazionale.

La prassi attuale degli Stati, evidenziata da un'inchiesta su vari quadri giuridici nazionali, consolida le affermazioni esortative contenute nelle dichiarazioni sopra citate come norma del diritto internazionale d'uso comune.

Mentre il diritto convenzionale e d'uso comune non impone un dovere specifico di creare procedure speciali, il testo sopra citato degli atti internazionali prevede che il rimedio sia "effettivo" e amministrato da tribunali e personale "competenti" allo scopo di fornire "giusti" e "adeguati" risarcimenti. Così, nel caso in cui il quadro giuridico di uno Stato è inadeguato a gestire la denuncia, sembrerebbe che lo Stato sia implicitamente in violazione delle disposizioni del diritto convenzionale.

Inoltre, anche in situazioni in cui il sistema giudiziario non sia in crisi, uno Stato potrebbe trovare più vantaggioso stabilire procedure speciali riguardo a situazioni che implicano molti richiedenti, o riguardo alla fissazione e alla distribuzione dei ricavati di accordi forfetari tra gli Stati.

Il diritto convenzionale e d'uso comune riflette il principio che tanto i cittadini di uno Stato che gli stranieri godano entrambi del diritto di risarcimento per le violazioni commesse all'interno del territorio dello Stato. Ciò risulta evidente nel diritto convenzionale dall'uso di un testo del tipo "ogni persona" e “ognuno all'interno della giurisdizione” quando fa riferimento a colui che lo Stato dovrà risarcire. La prassi statale rivela poi inoltre che agli stranieri viene in genere accordato un trattamento da cittadini.  E andrebbe ancora notato che il mancato risarcimento effettivo di uno straniero, equivale a una negazione di giustizia, che dà successivamente origine a una protesta internazionale da parte dello Stato di cui è cittadino lo straniero. Così, uno Stato deve chiaramente concedere agli stranieri lo stesso trattamento dei suoi cittadini riguardo alle riparazioni per violazioni commesse all'interno del suo territorio.

 

2.2. Il dovere di risarcire

Il dovere di uno Stato di risarcire per i suoi atti o omissioni è molto bene fissato nel diritto convenzionale e d'uso comune. Per esempio, la Corte permanente di giustizia internazionale ha ribadito questa affermazione nel Caso della fattoria Chorzów quando ha dichiarato:

È un principio del diritto internazionale che l'infrazione di un impegno comporti un'obbligazione all'indennizzo in forma adeguata. L'indennizzo è quindi il complemento indispensabile del difetto di applicazione di una convenzione e non c'è bisogno che questo sia espressamente affermato nella convenzione stessa.

Malgrado quest'affermazione generale, un testo specifico negli atti internazionali enuncia specificamente il dovere di risarcire. Riguardo alle violazioni del diritto umanitario internazionale, le principali convenzioni che regolano i conflitti armati contengono disposizioni che da una parte attribuiscono ai singoli il diritto di reclamare risarcimenti contro gli Stati aderenti, e dall'altra richiedono agli Stati di risarcire per le loro mancanze. Per esempio, la Convenzione dell'Aia riguardo le leggi e le usanze della guerra sulla terraferma prevede il dovere per uno Stato di pagare risarcimenti in caso di violazioni delle sue norme. Inoltre, le Quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 contengono disposizioni simili per quanto concerne le gravi infrazioni alla convenzione. In aggiunta, il Protocollo I dispone che un Stato aderente sarà tenuto a "pagare risarcimenti" per violazioni della convenzione.

Riguardo alle violazioni dei diritti dell'uomo, sia le convenzioni sia le dichiarazioni dispongono che queste violazioni vadano risanate con qualche forma di risarcimento. In chiaro, se lo Stato è l'autore della violazione, il dovere di assicurare riparazioni non può ricadere su nessun altro. Inoltre, la prassi dello Stato riflette sia il quadro giuridico, sia la messa in pratica del risarcimento alle vittime. Il governo statunitense per esempio ha disposto il risarcimento dei cittadini americani e dei residenti permanenti stranieri di origine giapponese che furono evacuati, trasferiti e internati a forza dalle autorità durante la II Guerra Mondiale. E ancora, il Cile, nello sforzo di tenere conto delle sue violazioni dei diritti dell'uomo dei decenni passati, ha creato una commissione nazionale il cui fine è predisporre un risarcimento per le famiglie delle vittime. I risarcimenti comprendono pensioni mensili, pagamenti di somme date e vantaggi sanitari e d'istruzione. Quindi è forse ben radicato nel diritto convenzionale e d'uso comune che uno Stato è sottoposto al dovere di risarcire per le sue violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale.

È un concetto di base della giurisprudenza sui risarcimenti che una persona senza ruolo statale che compia una violazione dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale è personalmente responsabile del risarcimento alle vittime. Una domanda a parte sorge invece per sapere se uno Stato assuma una qualche responsabilità a risarcire per atti od omissioni di cui sono responsabili semplici privati. Pur trattandosi di una lodevole aspirazione, il dovere di uno Stato ad assicurare indennizzo o risarcimento per violazioni non attribuibili allo stesso è forse meglio descritta come una norma in possibile gestazione.

Per quanto concerne l'Europa, la Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di crimini violenti (“Convenzione europea sul risarcimento”) affida questo principio a istanze in cui le norme sui diritti dell'uomo applicabili o sul diritto umanitario internazionale sono incorporate all'interno del diritto penale nazionale. In più, riguapdo agli altri Stati, il più solido supporto di questo principio sono le disposizioni simili trovate in nei Basic Principles of Justice.

La Convenzione europea sul risarcimento è stata decisa dagli Stati del Consiglio d'Europa per presentare o sviluppare programmi di risarcimento per le vittime di crimini violenti da parte dello Stato nel cui territorio il crimine è stato commesso, in particolare quando il colpevole non sia stato identificato o sia senza risorse. Questa convenzione non predispone nessun particolare programma di risarcimento; il suo fulcro è piuttosto quello di stabilire disposizioni di minima in questo campo. Ne risulta che esistono parecchie limitazioni significative che potrebbero essere poste al dovere da parte dello Stato a risarcire.

Come minimo, la Convenzione europea sul risarcimento prevede che il risarcimento venga pagato sia alle vittime che hanno subito seri danni fisici direttamente attribuibili a un crimine intenzionale violento, sia agli aventi diritto delle persone decedute in conseguenza de crimine, allorché il risarcimento non sia pienamente disponibile da altre fonti. In questi casi, il risarcimento va considerato senza riguardo al fatto che il colpevole sia perseguito o punito. Come è stato notato, uno Stato può comunque imporre vari vincoli al dovere di risarcire. Per esempio, l'articolo 3 dispone ch