TERRORISMO,
VITTIME
E
RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE
Opera
collettiva realizzata da S.O.S. Attentats, S.O.S. Terrorism
Con il sostegno finanziario di
Programma GROTIUS II della
Commissione Europea
del Ministero Francese degli Affari Esteri
del Consiglio Regionale dell’ Ile de France
Sotto la direzione di
Ghislaine Doucet
In partenariato con
l'Irish
Centre of Human Rights de Galway (Irlanda)
&
l'Institut
Supérieur International de Hautes Etudes Criminelles de Syracuse (Italia)
Ringraziamenti
a tutti i contributori
alla società Aspen Traduction
4 Sommario
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libro in Francese / in Inglese
? Forum di discussione (in Francese)
Prefazione, Françoise Rudetzki
Premessa, Cherif Bassiouni
IL DIRITTO DI FRONTE AL TERRORISMO
SEZIONE 1 TERRORISMO: MINACCE ATTUALI
> Rischi, terrorismo e
società: nuovi problemi sul
tappeto, Patrick Lagadec
>
Terrorismo e armi di distruzione di massa, Corinne Lepage
> Terrorismo e religione. Continuità e mutazioni della violenza
politica, Jean-François Mayer
>
Islam, laicità e terrorismoo il problema della legittimità del ricorso alla
forza in nome dell’Islam, Abdoullah Cisse
> Stato della minaccia terrorista islamista, Jean-François Ricard
SEZIONE
2 SANZIONARE IL TERRORISMO,
UNA SFIDA PER IL XXI SECOLO
1. Sanzioni e cooperazione internazionale
> La cooperazione europea, Denise Sorasio
> La cooperazione giudiziaria europea nella lotta
contro il terrorismo, Frédéric Baab
>
Le Nazioni Unite e la lotta contro il terrorismo, Aspetti giuridici
e penali, Jean-Paul Laborde
> Il terrorismo : quadro giuridico sul piano
dell'Unione Africana, Roch Gnahoui David
2. Aspetti di sicurezza e diritti
dell’Uomo:
un giusto equilibrio tra il diritto delle vittime e i
diritti della difesa
> La procedura penale applicata alle
infrazioni terroriste: diritto comune o regime particolare?, William A. Schabas
e Clémentine Olivier
> Il Riconoscimento Internazionale dei Diritti delle
Vittime, Cherif Bassiouni
> I detenuti francesi
a Guantanamo:
un buco nero giudiziario, William Bourdon
> Inter arma silent leges, Eileen
Servidio-Delabre
IL POSTO DEL TERRORISMO E DELLE VITTIME NELLE LEGISLAZIONI PENALI DEGLI STATI EUROPEI E NELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE
SEZIONE
1 STATO DELLE
LEGISLAZIONI PENALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
> La procedura penale
europea alla prova del terrorismo, Jean Pradel
> Stato della legislazione in Francia Il ruolo giocato da S.O.S.
Attentats, Françoise Rudetzki
> Orientamenti del Procura di Parigi nel campo della lotta contro il
terrorismo, Yves Bot
> Legislazione italiana anti-terrorismo,
Giovanni Pasqua
>
La legislazione antiterrorista
in Spagna,
José Luis de la Cuesta
> I diritti delle vittime nel processo penale tedesco,
Stéphan Maigné
> La legislazione anti-terrorista in irlanda,
William A. Schabas e C. Olivier
> La legislazione
anti-terrorista nel Regno Unito, William A. Schabas e C. Olivier
> Stato delle legislazioni anti-terroriste negli altri Stati membri
dell’Unione Europea, William A. Schabas e C. Olivier
SEZIONE
2 IL PROCESSO: UNA
RIPARAZIONE INDISPENSABILE PER LE VITTIME
> Terrorismo e diritti delle vittime,
Robert Cario
>
L'accesso delle vittime alla
giustizia penale internazionale, Claude Jorda
RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE PER TERRORISMO
SEZIONE
1 DIRITTO INTERNAZIONALE
PENALE: TRA EVOLUZIONE ED ESITAZIONI
1. Terrorismo: quale qualificazione?
> Terrorismo e Resistenza, Stéphane Hessel
> Terrorismo: crimine contro l'umanità?, William A. Schabas e
Clémentine Olivier
> Terrorismo: ricerca di definizione o deriva
liberticida?, Ghislaine Doucet
2. Responsabilità penale e immunità dei dirigenti: tra
giustizia e diplomazia
> La responsabilità dei dirigenti per i crimini
internazionali di uno Stato, Alain Pellet
>
Il contributo dei tribunali ad hoc nella repressione del terrorismo,
Cécile Tournaye
> La questione dell’immunità dei capi di Stato
stranieri alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione francese del 13
marzo 2001 e della Corte Internazionale di Giustizia del 14 febbraio 2002, Eric
David
> In forse l'usanza internazionale?, Emmanuel Decaux
> Il principio della competenza universale alla luce
dell'esperienza belga: il movimento del bilanciere, Damien
Vandermeersch
> Immunità, impunità :
Davvero la sola differenza è una consonante? L’immunità penale dei capi di Stato: tra
consuetudine e evoluzione, Thierry Cretin
SEZIONE 2 QUALI RISPOSTE AL TERRORISMO?
> Approccio criminologico
e vittimologico del terrorismo, Reynald Ottenhof
> Terrorismo e Responsabilità Penale Internazionale,
Ahmedou Ould Abdallah
> Guerra contro il terrorismo: fondamenti giuridici
e riflessioni sulle prospettive, Yves Sandoz
>
Il diritto internazionale umanitario a fronte della guerra contro il terrorismo,
Michel Veuthey
Sulla necessità di una risposta penale universale al
crimine di terrorismo
Ghislaine Doucet
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in Francese da Calmann-Lévy e da S.O.S. Attentats, Hôtel National des
Invalides, 75 007 Paris
Quelle est, selon vous,
le principal intérêt de ce livre ?
- le point sur
les législations pénales internes des Etats membres de l'Union européenne ?
- la
présentation de ce livre en 4 langues ?
- autres ……
Vos réactions sur :
- terrorisme
et résistance
- légitimité
du principe d'immunité des dirigeants en exercice ?
- terrorisme :
crime contre l'humanité ?
- terrorisme,
nouvelle forme de guerre ?
Que pensez-vous de :
-
l'harmonisation des législations pénales européennes en matière de terrorisme ?
-
l'idée d'inclure le crime de terrorisme dans la compétence de la cour pénale internationale
?
-
l'harmonisation du statut des victimes du terrorisme sur le plan international
?
-
l'application pleine du principe de compétence universelle en matière de
terrorisme ?
-
la place des victimes dans le procès pénal ?
ADRESSEZ VOS REPONSES ET REACTIONS A
NOUS LES METTRONS EN LIGNE
Françoise Rudetzki
Fondatrice e Delegata Generale
S.O.S. Attentats
In occasione delle procedure penali iniziate
in Francia da S.O.S. Attentats, le vittime del terrorismo hanno potuto
constatare che, nonostante le tante manifestazioni di buona volontà, gli
ostacoli che frenano l’azione della giustizia e aprono la via all’imputità sono
ancora troppo numerosi.In occasione delle procedure penali iniziate in Francia
da S.O.S. Attentats, le vittime del terrorismo hanno potuto constatare che,
nonostante (le) tante manifestazioni di buona volontà, gli ostacoli che frenano
l’azione della giustizia e aprono la via all’imputità sono ancora troppo
numerosi.
Le esitazioni diplomatico-strategiche degli
Stati sono spesso la causa della mancata esecuzione effettiva delle sentenze
pronunciate contro le persone, come nel caso dei sei alti funzionari libici,
autori dell’attentato perpetrato il 19 settembre 1989 contro il DC 10 d'UTA, peraltro giudicati e
condannati dalla Cour d'assises francese.
L’imbarazzo decisionale a livello politico, così come le esitazioni del mondo
giudiziario, hanno anche condotto la Corte di Cassazione, nelle delibera sulla
querela di S.O.S. Attentats contro il Colonnello Gheddafi, a decidere, il 13
marzo 2001, che : "le crime dénoncé,
quelle qu’en soit la gravité ne relève pas des exceptions au principe de
l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice".
Affinché sia resa giustizia alle vittime
ed a titolo di esempio, S.O.S. Attentats ha fatto ricorso presso la Corte
europea dei diritti dell’uomo per diniego di giustizia. Nello stesso tempo,
l’associazione ha permesso a sette famiglie americane i cui parenti sono stati
uccisi in questo attentato, di sporgere querela contro la Libia presso la Corte
federale di Washington, fornendo ai loro avvocati il fascicolo d’istruzione
francese completo.
Questa sentenza ha anche dato a S.O.S. Attentats l’idea di radunare i pareri di esperti
internazionali. Riuniti nel Livre Noir, i loro contributi hanno
fornito la materia per il colloquio internazionale organizzato
dall’associazione il 5 febbraio 2002 all'Assemblée
nationale.
A partire da
questo incontro, la lotta contro il terrorismo è diventata prioritaria per
tutti i responsabili delle decisioni a livello internazionale, regionale e
nazionale, spesso senza tener conto dei diritti dell’uomo, e sempre privando le
vittime di un indispensabile riconoscimento attraverso le strutture
giudiziarie, e tenendole lontane da un dibattito del quale esse sono nonostante
tutto il centro.
Nondimeno, il diritto penale internazionale ha compiuto
un incontestabile progresso con la creazione della Corte Criminale Internazionale
(CCI); il suo statuto esclude qualsiasi immunità per gli autori, i complici, i
mandanti dei crimini internazionali presi in considerazione, qualunque siano le
loro funzioni e la loro situazione, ma esclude però i crimini di terrorismo.
Due pesi e due misure? Il terrorismo merita di essere
ancora a lungo isolato dalle altre infrazioni internazionali? I suoi autori
possono, secondo la loro situazione, essere privati di qualsiasi elementare
diritto oppure godere di un’impunità assoluta?
Agendo con lo scopo di
instaurare una reale collaborazione giudiziaria tra tutti gli Stati, di
realizzare un riavvicinamento delle politiche di prevenzione e di repressione
del terrorismo ed un’armonizzazione dei sistemi di risarcimento per tutte le
vittime, chiunque siano e ovunque si trovino, S.O.S Attentats ha voluto
proseguire il dibattito avviato nel 2001.
In cooperazione con la
Commissione europea, che l’ha appoggiata in questo progetto, S.O.S. Attentats
ha riunito 38 contributi originali elaborati da 34 esperti.
Questa raccolta s’iscrive
nella permanente preoccupazione di S.O.S Attentats di ottenere giustizia da non
confondersi con un qualsivoglia desiderio di vendetta. S.O.S. Attentats lavora
nel rispetto di tutti i diritti e principi inerenti all’essere umano e con
l’unica ambizione che gli Stati assumano le loro responsabilità tanto nella
prevenzione che nella repressione del terrorismo.
Grazie allo status di organo consultivo presso il
consiglio economico e sociale dell'ONU che le è stato recentemente attribuito,
S.O.S. Attentats porterà sulla scena internazionale la parola di tutte le
vittime del terrorismo per ottenere che il crimine di terrorismo entri nelle
competenze della CCI, affinché lo status e il risarcimento delle vittime siano
armonizzati, e perché ogni vittima trovi nelle procedure penali lo spazio che
le spetta.
Di fronte alla mondializzazione del terrorismo, dobbiamo
armonizzare la risposta giudiziaria e chiarire le regole della responsabilità
penale internazionale, senza omissioni di sorta.
Cherif Bassiouni
Professore di Diritto, Presidente de l'International
Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law; Presidente
dell'International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences; Presidente
dell'Associazione internazionale di Diritto Penale
Il terrorismo è una
strategia basata sulla violenza, che colpisce gli innocenti al fine di
raggiungere obiettivi politici. Questa strategia, che può far capo a individui
o a gruppi d’individui o rappresentanti di organi dello Stato, è rivolta contro
persone pubbliche o private e contro beni pubblici o privati, allo scopo di
creare un clima di terrore tra la popolazione civile, allo scopo di dimostrare
l’incapacità dello Stato di proteggere la popolazione civile stessa e di mantenere
l’ordine pubblico.
Che sia una
strategia di stato o una strategia di individui, che agiscono soli o in quanto
membri di un gruppo di persone, sono soprattutto le popolazioni civili o alcune
delle loro componenti che ne subiscono le conseguenze. Chi usa questa forma di
violenza, spesso indiscriminata, non si preoccupa delle conseguenze che
scatena. La ragione per la quale compie questi atti di violenza è sufficiente a
giustificarli. Gli atti stessi e le loro conseguenze sono confusi con i valori e
gli obiettivi che i loro autori considerano come superiori alle sofferenze ed
ai danni che provocano. In un certo senso, è il fine che giustifica i mezzi,
una logica perversa che non prende in considerazione le conseguenze umane che
ne derivano: è dunque la protezione degli innocenti che questa ricerca si
prefigge.
La storia del diritto, in tutti i suoi rami, è testimone
dello sforzo di tutte le civiltà basate su uno Stato di diritto affinché la
responsabilità sia fondata sull’atto e sulle sue conseguenze, e non sulla sua
giustificazione politica. È in questa prospettiva che bisogna misurare la
natura criminale, anche se il movente dell’autore si ricollega a valori più
alti, perché questi stessi valori non potrebbero sopravvivere all’anarchia che
creerebbe una simile giustificazione di un atto criminale. La nostra civiltà
deve dunque rifiutare la violenza contro gli innocenti, in tutte le sue forme e
commessa da chicchessia, a meno di voler ricadere nella barbarie dove la forza
prevale sui valori umani.
La lotta contro il terrorismo è prima di tutto
un’affermazione dei valori umani la cui protezione si esercita attraverso
regole che si applicano a tutti i conflitti, che si tratti di conflitti
interstatali, interni o di potere.
La sfida attuale si inserisce a molteplici livelli tra i
quali si trovano gli obblighi e i doveri che nascono dai limiti imposti dal
diritto umanitario ai conflitti armati internazionali e non internazionali,
così come ai conflitti interni di ogni genere. Questa sfida, cosi come gli obblighi
internazionali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo, riguarda i mezzi
utilizzati da coloro che si oppongono ai regimi all’interno di uno stato e
coloro che si adoperano per mantenere i loro poteri in seno a qualsivoglia
società. È il diritto, in quanto istituzione d’ordine pubblico, internazionale
e nazionale, che deve far fronte a questa sfida attraverso il carattere
effettivo dei suoi mezzi di prevenzione e dei suoi metodi di coercizione,
sempre restando nell’ambito della legalità.
La presente
raccolta solleva un gran numero di questi problemi attraverso saggi incentrati
su numerosi aspetti di questo tema estremamente complesso che comprende la
definizione giuridica dei crimini riuniti sotto la voce terrorismo; dei mezzi
impiegati da coloro che ricorrono a questa forma di criminalità per i loro
moventi politici; e dei metodi impiegati dagli organi di protezione della
popolazione civile, bersaglio di questi crimini. Inoltre, questi saggi
riflettono la difficile scelta tra prevenzione e repressione e tra la regola di
diritto e il fatto di perseguire dei risultati al di fuori di questa.
Infine, e sempre, il problema delle vittime permane. Come
trattarle, quali sono i loro diritti, e con quali mezzi è possibile diminuire
le loro sofferenze e riparare nel miglior modo possibile i pregiudizi che hanno
sofferto.
Il contesto in cui si pongono questi problemi nell’era
della mondializzazione non dipende certamente più dal livello nazionale, ma
piuttosto da quello internazionale. Ciò implica nuovi dati nell’ordine
giuridico internazionale, come la fine delle immunità dei capi di stato e di
altre immunità, e come pure il riconoscimento e l’applicazione della competenza
universale e soprattutto degli obblighi derivanti dalla massima aut dedere aut judicare.
Il terrorismo, come tutti gli altri crimini
internazionali, non può più essere coperto dall’impunità che la politica di
certi stati ha mantenuto nell’ambito della realpolitik.
La comunità internazionale, alla quale la società civile ha mostrato il cammino,
esige di por fine alla condizione d’impunità di cui hanno goduto coloro che
hanno commesso i crimini più atroci di quest’ultimo secolo.
Dopo la fine
della seconda guerra mondiale la comunità internazionale ha deciso: « plus
jamais ça ». A tutt’ora questa dichiarazione non è stata pienamente
rispettata. Dobbiamo farne una realtà, non solo per solidarietà verso le
vittime dei crimini internazionali, ma anche per dovere verso la nostra stessa
umanità e verso coloro che sono in futuro suscettibili di diventare delle
vittime perché non abbiamo fatto abbastanza per prevenire questo pericolo. Se
dimentichiamo le esperienze del passato, siamo purtroppo condannati a
ripeterle.
La presente pubblicazione contribuisce a mantenere viva
l’attenzione della nostra coscienza individuale e della coscienza universale. È
con gratitudine verso S.O.S. Attentats che concludo queste brevi annotazioni,
sottolineando l’importanza degli sforzi che compie in difesa delle vittime.
IL DIRITTO DI FRONTE AL TERRORISMO
TERRORISMO:
MINACCE ATTUALI
>
Rischi, terrorismo e società: nuovi problemi sul tappeto, Patrick Lagadec
>
Terrorismo e armi di distruzione di massa, Corinne Lepage
> Terrorismo e religione: Continuità e mutazioni della violenza
politica, Jean-François Mayer
>
Islam, laicità e terrorismo o il problema della legittimità del ricorso alla
forza in nome dell’Islam, Abdoullah Cisse
> Stato della minaccia terrorista islamista,
Jean-François Ricard
NUOVI
PROBLEMI SUL TAPPETO
Patrick Lagadec
Direttore di Ricerca all’École Polytechnique
(Parigi)
Membro del Governing Council della European
Crisis Management Academy. Insignito nel 1999 del Premio del Forum Engelberg,
ha appena pubblicato con Xavier Guilhou: La
Fin du risque zéro, Eyrolles, Parigi, 2002
È un imperativo in materia di sicurezza: non essere mai
in ritardo di una guerra e a fortiori
di due. Quest'obbligo ardente s'impone evidentemente anche in materia di
terrorismo.
Già nel 1981 lanciavo questa messa in guardia: "In
un buon numero di casi, ci interroghiamo sulle ragioni di una forza militare di
dissuasione; ci chiediamo se non ci sia un vuoto stupefacente nella difesa del
paese, se l'industria non metta ogni giorno in opera quello che basta in qualche
ora ad annichilire gli sforzi costosi degli stati maggiori." Purtroppo,
tutta la riflessione sui rischi tecnologici principali – ben più facili da
"dirottare" di un aereo di linea – fu a lungo oggetto di un fermo
rifiuto. Come se il sistema non potesse prendere in carico lucidamente i
problemi di sicurezza emergenti dallo sviluppo stesso delle tecniche. Nel
maggio 1989, intervenendo sul tema dei "nuovi rischi" in occasione di
una conferenza organizzata da un grande organismo internazionale a Ottawa, il
Generale che mi passava il microfono ebbe il tempo di sussurrarmi all'orecchio:
"Eviti soprattutto di spaventarli!".
Nel giugno 2001, intervenendo in occasione di una riunione della Zona di Difesa
in Francia, un alto funzionario della Difesa mi rivolse in modo riservato lo
stesso tipo di osservazione, dopo avermi criticato al termine di un'esposizione
sui nuovi rischi di crisi: "Lei ha ragione, ma non si possono lasciar dire
queste cose davanti a dei Prefetti! ".
Il problema è che i terroristi, quanto a loro, non
soffrono necessariamente di queste patologie degli occhi bendati e del rifiuto.
La domanda è chiara: quali sono i nuovi problemi sul
tappeto per la difesa del nostro paese nel momento in cui il terrorismo arriva
a sconvolgere radicalmente le condizioni di sicurezza e di stabilità delle
nostre società?
Aprirei brevemente su tre vie d'analisi: i "nuovi
contesti" in materia di vulnerabilità, i "nuovi contesti" in
materia di reazione e di percezione sociale e infine le nuove esigenze in
materia di risposta e di governance. Poiché in questo risiede un'altra
patologia da non scoprire troppo tardi: per il fatto di essersi troppo a lungo
voluti rifugiare nell'autismo, non si deve poi, al momento di essere messi alla
prova, rifugiarsi nella fuga. Coloro che rifiutavano ieri ogni problema,
giustificando ciò con il bisogno di "rimanere ottimisti", farebbero
male ad abbandonare la nave al momento in cui le nuvole nere del ciclone
s'ammassano all'orizzonte. Occorre invece passare dall'ottimismo salottiero a
una determinazione senza esitazioni nel corso della crisi.
Non sono uno specialista del terrorismo. Fornirò qui dei
punti di riferimento per la governance delle società al momento in cui emergono
in generale nuove destabilizzazioni. A queste si aggiungono quindi i problemi
di terrorismo. Resterà da vedere, punto che lascerò aperto nella conclusione,
ciò che la generale constatazione qui proposta induce a cambiare nel nostro
approccio del terrorismo e, in modo reciproco, ciò che i nuovi contesti
terroristici devono indurre a modificare nella nostra valutazione generale
della situazione – in termini di conoscenze ma evidentemente anche di
intervento.
L'ambito: superamenti violenti di soglia
Vanno considerati tre ambiti operativi.
1. I rischi legati agli impianti
Sono i rischi industriali di ogni genere. Ciò non ha in
effetti nulla di nuovo. Già dal 1981 venivano menzionati gli incendi di
idrocarburi, le esplosioni di gas, gli attacchi contro i centri nucleari o
contro i centri di stoccaggio... Quello che costituisce una novità è la
dimensione sempre più grande degli impianti, la pericolosità a volte
accresciuta dei prodotti immagazzinati, la densità delle zone urbane
circonvicine – come abbiamo visto a Tolosa con l'esplosione della fabbrica AZF
il 21 settembre 2001, a Mexico con l'esplosione di un sito di stoccaggio di
idrocarburi nel 1984 e lo stesso anno con Bhopal.
2. I rischi legati alle reti
Il 5 gennaio 1998, Montréal si ritrova al buio. Una serie
di piogge ghiacciate ha distrutto buona parte della rete elettrica del sud del
Québec. Si verifica allora un effetto a cascata: blocco degli impianti di
alimentazione in acqua, blocco delle raffinerie, rete di trasporto in gran
parte paralizzata, inizio di blocco delle reti di telecomunicazione, rischi
elevati di incendi (ci si scalda con mezzi di fortuna, ci si illumina con
candele e non c'è più acqua). Nei dintorni, 700 comuni sono senza elettricità
in pieno inverno canadese. In Francia, le tempeste del dicembre 1999 hanno
mostrato questo rischio di effetto a cascata che ha percorso le reti vitali,
sempre più intrecciate fra loro, ma fragili.
Abbiamo a che fare in questo caso con un fenomeno di
diffrazione ad alta velocità su territori imponenti. A causa dei mezzi
planetari di trasporto di massa, un problema di sanità pubblica può divenire in
qualche minuto un problema intercontinentale; tramite internet, ogni problema
medico locale può trasformarsi in pochi minuti in problema mondiale. Ed il
tutto è istantaneamente mediatizzato, anche prima dell'emergenza del problema,
se non addirittura in assenza di qualsiasi problema effettivo.
Problema: le nostre società complesse altro non sono che
un intreccio di nodi, e concentrano poteri colossali di diffrazione. Ne
risultano problemi di sicurezza particolarmente acuti, fatti di effetti di
soglia, di effetti di complessità, di effetti di risonanza sconosciuti fino ad
oggi. Un'espressione riassume questo secondo punto sul tappeto: "from
massive destruction to massive disruption". Dalla distruzione di massa alla destrutturazione di massa.
3. I contesti lacerati
Il cambiamento climatico, la complessità iperbolica dei
nostri insiemi socio-tecnologici, l'accelerazione estrema della velocità, le
forme mondiali di mediatizzazione, il ritorno della guerra in forme inedite, le
ricomposizioni geostrategiche accelerate costruiscono altrettanti contesti
sempre più instabili, esposti a turbolenze forti e destabilizzanti, atte a
trasformare ogni guasto locale in ciclone che sfugge a qualsiasi controllo
regionale.
Già dal 1997 si poneva la questione delle
" infrastrutture critiche " ormai inserite in contesti
geostrategici post guerra fredda. Vanno citati a questo proposito i lavori
pionieristici di una commissione voluta dal Presidente Clinton nel 1998, che
invitava ad affrontare i problemi con uno sguardo nuovo (…)
Cinque anni dopo, in particolare dopo l'anthrax,
scopriamo la portata di questa riflessione. Il rischio non è più soltanto
l'attacco delle reti vitali, con gli effetti a cascata che possono derivarne.
La minaccia è nell'uso delle reti come arma di penetrazione. Dopo il concetto
di "difesa in profondità", ecco la minaccia di "attacco in
profondità", con questa nuova arma di "distruzione di massa".
La questione va assimilata su parecchi fronti, ivi
compreso il fronte mediatico – le grandi reti mondiali offrono, come si è visto
in forma estrema l'11 settembre 2001, casse di risonanza di una potenza inedita
("l’arma è il media" avrebbe potuto scrivere un Mc Luhan post 11 settembre).
La replica: ritardi e impacci
Vanno considerati almeno tre tipi di sfida.
1. Una sfida intellettuale
Noi disponiamo di strumenti di conoscenza e di azione
perfezionati per gli universi stabilizzati e omogenei, ma siamo presto
inadeguati in universi contrassegnati dalla discontinuità – proprio quelli che
ci vengono ormai imposti e su vari fronti. Il nostro mondo di riferimento si
rivela molto spesso essere quello caro ai naturalisti come Buffon nel XVIII
secolo (1749).
Negli anni settanta, Edgar Morin aveva tentato di
lanciare una "scienza delle crisi". Aveva così rimosso il primo
ostacolo: "Non c'è una scienza del
singolare, non c'è una scienza dell'avvenimento, è questo uno dei punti più
solidi di una vulgata teorica ancora dominante. L'avvenimento è stato rimosso
nella misura in cui è stato identificato alla singolarità, alla contingenza,
all'incidente, all'irriducibilità, al vissuto. È stato rimosso non solo dalle
scienze fisico-chimiche, ma anche dalla sociologia, che tende a organizzarsi
attorno a leggi, modelli, strutture e sistemi. "
Uriel Rosenthal, uno dei pionieri degli studi sulle crisi
in Europa, andava più lontano alla fine degli anni ottanta, all'epoca dei primi
studi sistematici sul soggetto: " Gli
scienziati non si sentono affatto a loro agio con questi fenomeni che sembrano
esterni al campo delle teorie tutte nitide e cesellate che hanno elaborato a
partire dalle circostanze e dagli avvenimenti inseriti nella normalità. Le
crisi sembrano essere in opposizione assoluta con la base stessa delle scienze
sociali moderne."
2. Una sfida esistenziale
Tutti coloro che sono stati al centro del turbine dei
rischi e delle crisi mettono d'altra parte in rilievo, e con priorità, la
difficoltà formidabile di vivere la
crisi. Il passaggio attraverso la psicologia è indispensabile. Lo si può fare,
con A. Bolzinger, attraverso qualche parola chiave :
" Subitaneità:
la crisi è percepita come un evento fulmineo che fa irruzione nella vita del
soggetto, anche quando è graduale e si insedia in qualche giorno.
Incoercibilità: la crisi
si impone fino nell'intimità del soggetto, con un'attualità incalzante e
inevitabile, senza tregua né riposo.
Incomprensibilità: la crisi è percepita come uno strano concorso di circostanze. Anche se il
soggetto in crisi aderisce interamente alla logica della situazione che lo
invade, conserva comunque un fondo di sorpresa e di misterioso turbamento.
Artificiosità: la crisi è
per il soggetto come una parentesi bruscamente distaccata dallo svolgimento
abituale dell'esistenza, un momento parossistico che viene vissuto come una
"realtà oggettiva", pur se separato dalla "realtà
oggettiva"."
Un siffatto sistema porta frequentemente alla
tetanizzazione, all’accecamento, agli errori grossolani. È il fiasco esemplare
della Baia dei Porci (Cuba, 1961), che ci appare come un modello compiuto, spesso
riprodotto.
Rileggiamo nel testo queste righe toccanti di Robert
Kennedy, seduto di fronte al fratello, al culmine della crisi dei missili di
Cuba, precisamente al momento in cui si annuncia un ribaltamento di posizioni e
il vuoto è tangibile (…).
3. Una sfida di gestione
New York, luglio 2001: il sindaco della città partecipa
in persona a un esercizio di crisi. Uno scenario critico, di natura
chimico-biologica. Rudolph Giuliani non si contenta di venire ad
"aprire" o a "concludere" questa simulazione. Resta due
giorni, gioca in pieno il suo ruolo, quello che sarebbe stato effettivamente il
suo ruolo nella situazione reale. Viene presa una decisione al termine delle
due giornate: sarà organizzato un secondo esercizio e ne viene fissata la data:
il 12 settembre 2001.
Delle domande vengono spontanee: quanti dei suoi colleghi
hanno accettato nel corso degli ultimi anni di partecipare personalmente a un
solo esercizio di crisi? E, se sono stati presenti, quali sorprese ha
comportato la situazione? Quale messa a frutto di esperienza ne è stata tratta?
Ci si può porre questa stessa domanda per i dirigenti delle grandi imprese? Per
l'alta amministrazione e per i gabinetti ministeriali? Per l'Europa? Per i
grandi organismi internazionali?
Queste resistenze hanno una traduzione operativa diretta:
nessuna formazione iniziale, nessuna preparazione dei gruppi dirigenti, nessuna
simulazione all'altezza di quello che sarebbe necessario fare; al loro posto
simulazioni del tutto convenzionali, orientate sulla preparazione logistica,
raramente sulle dimensioni decisionali, povere di capitalizzazione
d'esperienza, senza esplorazione di sorprese.
E più ancora: al centro della resistenza, un forte
sentimento di illegittimità di qualsiasi richiesta di preparazione su questi terreni.
Se in effetti i responsabili sono stati formati, reclutati, promossi in
funzione delle loro attitudini a far funzionare meccanismi e ingranaggi
stabilizzati, la loro identità si ritrova messa in questione da ogni appello a
esercitare le loro responsabilità su un terreno fatto di sorprese, di perdite
di riferimenti, di un ampio dovere di comunicazione con altri protagonisti.
Ralph D. Stacey, professore britannico di gestione,
stabilisce un giusto collegamento tra universo intellettuale, formazione alla
gestione e paralisi della governance in un universo non tradizionale (R.
Stacey, Strategic Management &
Organizational Dynamics. London,
Pitman, 1996, p. XIX-XX.)
L’esperienza insegna comunque che queste difficoltà
possono essere superate.
3. Governance: delle frontiere da
valicare
Dopo molti colpi di maglio, in particolare dopo
Tchernobyl, dopo le inquietudini legate al prione, dopo i crolli economici,
sanitari e umani di continenti interi, dopo gli attacchi dell'11 settembre e
dell'anthrax subito dopo, la sfida è triplice:
lo sconforto indubbio degli specialisti, confrontati a
fasce d'ignoranza sempre più invadenti, a intrecci inediti di vulnerabilità, a
contesti di esasperata instabilità;
la diffidenza sempre più marcata delle popolazioni
interessate;
la crescente minaccia di distacco fra gli ambienti
responsabili e le società civili.
La responsabilità è triplice: conoscere queste sfide,
identificare i vicoli ciechi da evitare nelle risposte, costruire approcci e
assunzioni di responsabilità pertinenti.
Tutto ciò sulla base di un imperativo: non affrontare le
realtà attuali in emergenza accelerata con gli occhi fissi sul retrovisore. Noi
che eravamo fieri dei nostri strumenti, pensati per i nostri giardinetti di
impeccabile architettura, ci troviamo confrontati a giungle invadenti,
sconosciute e minacciose. Eccoci sempre più strattonati dall'inedito,
dall'impensabile e dall'inconcepibile.
Occorre saper misurare la difficoltà di fondo, sapendo di
partire da una cultura che aveva il più delle volte respinto il non
convenzionale fuori dalle frontiere. Ed ecco che da ogni lato, quelle che
consideravamo realtà barbare, contenute ai confini dell'impero del razionale,
tendono a fare irruzione verso il centro, e con la brutalità più estrema.
Abbiamo bisogno di rotture
creatrici, e su diversi fronti.
1. Un lavoro intellettuale in rottura
Ciò che era registrato in teorie valide, in robuste serie
statistiche sgombre da ogni eccesso, non è più l'essenziale. Ciò che era in
passato considerato come "fuori campo" è ora al centro e deve essere
considerato come tale: discontinuità, irreversibilità, spinta agli estremi,
ribaltamento, cristallizzazione, risonanza, e va messo in atto in tutte le
discipline e in forma interdisciplinare.
2. Un forte coinvolgimento dei livelli
più alti
Quando ci si trova confrontati a situazioni di un tale
peso, che toccano l'identità, la sopravvivenza, i progetti e le visioni
d'avvenire, nulla può essere fatto senza un coinvolgimento forte, personale e
diretto dei vertici delle organizzazioni. Abbiamo visto all'opera Rudolph
Giuliani, sindaco di New York. Colui che occupa incarichi elevati è atteso al
varco delle linee di frattura, dei principali punti in gioco e della
mobilitazione dei protagonisti. Sarà giocoforza dare in materia segnali forti.
3. Il calo delle capacità di
riflessione
Precipitate in mondi di violente turbolenze, le
organizzazioni vanno pilotate, mobilitate e responsabilizzate su registri
nuovi. Non gli basta più dotarsi di qualche arsenale tecnico rigido per situazioni
straordinarie. Sono necessarie al più alto livello una lunga anticipazione e
una forte reattività su segnali deboli, per anticipare le rotture, saper
cogliere le derive, aprire le necessarie reti di intervento. A causa delle sorprese, della complessità,
dell'aberrazione dei fenomeni, occorre sviluppare nelle organizzazioni una
nuova funzione di veglia. Occorre poter disporre tra i dirigenti di persone
rotte alle situazioni di crisi, capaci di distacco al momento di trovarsi in
situazione delicata. Questo servirà a contrastare le patologie più gravi che
vanno di pari passo con le nuove forme di crisi: il blocco della riflessione
"Nella crisi non si ha il tempo di riflettere"; la tendenza alla
"bunkerizzazione" che fa ripiegare ognuno nel suo angolo; il trattamento
puramente tecnico dei problemi, senza esame delle posizioni di fondo.
Le grandi crisi, oggi più ancora di ieri, saranno perdute
per mancanza di riflessione e di capacità strategiche di guida. Il caso della
Spagna e del Prestige dovrebbe
costituire qui un ultimo avvertimento, anche per la stessa Europa. In occasione
di una recente simulazione internazionale, abbiamo potuto osservare fino a che
punto il deficit di capacità strategica in queste materia sia stato
determinante. In due ore, la capacità europea non è più esistita. È stata
d'altra parte creata un'espressione per tradurre questa osservazione:
"crises as institutions killers " [le crisi come killer delle
istituzioni].
3. Iniziative audaci
Esempio: l’autostrada Aix-Nizza, ha conosciuto nel
febbraio 2001 un grave evento nevoso che ha bloccato 4000 persone sulla
carreggiata per circa 36 ore in seguito a condizioni meteorologiche mai viste
prima – 80 cm di manto nevoso in qualche ora. Invece di invocare la "forza
maggiore", il presidente della società interessata (Escota), volle una
messa a frutto pubblica dell'esperienza. Tutti i protagonisti interessati
furono invitati per mezzo stampa a venire a mettere in comune le rispettive
esperienze nel corso di una riunione pubblica tenuta tre mesi dopo. Il lavoro
collettivo fu inoltre completato in seduta da una riflessione comune su ciò che
gli uni e gli altri avrebbero potuto apportare come contributo alla sicurezza
di una grande rete come quella (che presuppone per esempio in caso di bisogno
di blocco a livello del Var che i mezzi pesanti siano trattenuti alla frontiera
spagnola e alla frontiera italiana). Il risultato fu particolarmente
interessante, sia per una migliore comprensione dell'episodio e delle
difficoltà da affrontare, sia per la preparazione del futuro. In poche parole,
la riunione permise una migliore presa di coscienza degli intrecci in gioco, e
permise soprattutto di tessere nuovi intrecci fra i protagonisti – società
autostrade, autorità nazionali e locali, stazioni di servizio, meteo,
camionisti e automobilisti.
Sarebbe necessario ispirarsi ampiamente a tali iniziative
su tutti i fronti, a cominciare da quelli più esposti.
4. Una società civile rimessa in
circuito
Nello stesso spirito, è tempo di finirla con l'idea che
in caso di situazione delicata tutto vada immediatamente affidato a una qualche
struttura dello Stato a comando unico, in una sorta di logica militare secondo
cui la società civile, da parte sua, non può che "farsi prendere dal
panico e darsi al saccheggio". Al riguardo, l'episodio del 1998 delle
piogge ghiacciate in Québec è molto interessante. La messa a frutto
dell'esperienza (largamente aperta, estremamente approfondita) ha sottolineato
fortemente il bisogno di concepire la risposta in stretto legame con la società
civile. È stato indicato per esempio che, in presenza di guasti così complessi
delle reti, occorre che il cittadino sappia prevedere una certa autonomia per
far fronte alla situazione al suo livello, in attesa di un ristabilimento della
normalità che esige necessariamente del tempo e che deve innanzitutto essere
diretto verso la rimessa in funzione strutturale delle reti.
Ogni altra strategia può solo condurre all'impotenza
dell'insieme e alla drammatizzazione della diffidenza. Non si tratta della
visione militante che difende qualche "basismo" pericoloso. Gli shock
che andranno di pari passo con i nuovi universi del rischio esigeranno modi di
funzionamento che non potranno più essere basati sulle nostre visioni di uno
Stato che apporta le soluzioni a gruppi umani inerti.
Ciò presuppone in particolare un'altra visione della
scienza. Occorrerà per questo liberarsi dalle logiche positiviste, meditando
per esempio queste parole di un ex Chief Scientific Adviser britannico, Sir
Robert May, in occasione di una conferenza europea sulla scienza e la
governance: "Su molti grandi
questioni in ballo - al contempo di sicurezza e di etica – la scienza fornisce
raramente da sola risposte indiscutibili. Come l'ha scritto Brecht nella sua
pièce La vita di Galileo: "La
funzione principale della scienza non è di aprire una porta sull'infinita
saggezza, ma di fissare un limite all'errore infinito"".
Al momento dell'incertezza, se non dell'ignoranza,
occorrerà rivedere le nostre concezioni dell'informazione e della democrazia.
Di nuovo Sir Robert May, in una deposizione davanti alla commissione
d'inchiesta sulla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) in Gran
Bretagna, indicava ancora una volta vie positive da seguire: "A volte, si può avere la tentazione di
bloccare alcune informazioni perché sia possibile condurre una discussione
interna e arrivare alla formazione di un consenso che serva a esprimere verso
l'esterno un messaggio semplice. La mia opinione è molto salda: occorre
resistere a questa tentazione ed è invece tutto il processo disordinato
attraverso il quale si costruisce la comprensione scientifica, con tutte le sue
contraddizioni, che va aperto verso l'esterno. "
È vero che così facendo tocchiamo il cuore della nostra
concezione della governance. Durante una grande riunione dei collaboratori di
un grande ministero, tenuta qualche anno fa in seguito a diversi episodi
meteorologici difficili, uno dei responsabili territoriali difese davanti ai
colleghi una nuova concezione del posizionamento dello Stato. Lo fece
proponendo una citazione: "Pretendere
di risolvere tutti i problemi e rispondere a tutte le domande sarebbe una
fanfaronata così solenne e una presunzione così stravagante da renderci per
questo subito indegni di fiducia ". Emanuele Kant, Critica della ragione pura. " La
sala fece capire chiaramente quanto fosse in armonia con questa affermazione.
Un alto responsabile manifestò indignazione per sottolineare a che punto lo
Stato aveva al contrario tutti i mezzi per svolgere le sue nobili missioni.
Siamo qui al centro delle discussioni sul rischio: è un'occasione di aprire
problematiche e assunzioni di responsabilità o al contrario un pericolo di
vedere riaffermare il principio del 'tutto è sotto controllo", pertanto
svuotato di ciò che può avere avuto di "rassicurante"?
5. Formazione
La conferenza delle Grandes Ecoles 2002, che ha scelto
per tema "Sistemi e Rischi", ha dimostrato che buona parte dei
direttori di istituti era estremamente interessata da questi nuovi campi
disciplinari – che restano d'altronde largamente da costruire e da strutturare.
Conclusione: al rischio del terrorismo,
fra determinazione e lacerazione
Ho volontariamente omesso di trattare direttamente il tema centrale: in che
termini il terrorismo sconvolge ancora il terreno operativo che ho esposto?
Costituisce un'incitazione in più ad andare nel senso sopra raccomandato,
quello di una società che raccoglie a partire da sé stessa, nelle sue
molteplici componenti, la nuova sfida che le si para davanti? Ci apostrofa in
modo da obbligarci a rivedere tutte queste concezioni che attribuiscono
posizioni centrali alla democrazia e al diritto? Sarebbe evidentemente
estremamente grave sbagliarsi su questi nodi fondatori. Ciò presuppone come
minimo riflessione e dibattito. Ma facciamo attenzione: non avremo
necessariamente per noi il tempo di condurre questa riflessione vitale. Certo
va respinta la precipitazione. Ma occorre anche saper riconoscere gli
imperativi della realtà. Come Camus fa dire al suo eroe nel romanzo La Peste:
"ce n’est pas ici une question de vocabulaire, c’est une question de
temps ". ("non è una
questione di vocabolario, è una questione di tempo").
TERRORISMO E ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA
Corinne Lepage
Avvocato del Foro di Parigi, ex ministro
Professore, Institut d'Etudes Politiques,
Parigi
Presidente di CAP 21
AVVERTIMENTO
Sintesi. L'articolo completo è
disponibile in Francese e in Inglese
L’uso da parte
dei terroristi di armi di distruzione di massa è una delle minacce mondiali tra
le più serie. La gravità di una minaccia deriva oggi infatti da una pluralità
di criteri, tra cui due paiono essenziali: l'estensione potenziale
dell'esposizione, ossia il numero di esseri umani suscettibili di essere
interessati dalla minaccia, e la capacità di premunirsi contro di essa.
Sulla scala del
rischio, questi due criteri sono al massimo grado quando si tratti di
bioterrorismo, nel campo delle armi dell'arsenale A.B.C. Certo, la minaccia
nucleare è notevole ma il numero di morti e di feriti potrebbe essere
paradossalmente inferiore a quello delle vittime del bioterrorismo.
Le rivelazioni di Ken Alibek aprono campi fino ad ora
impensabili di uso delle malattie come armi: antrace, febbre botulinica, vaiolo
geneticamente modificato e altre malattie come Ebola o le febbri emorragiche
appaiono come nuovi vettori possibili di un ricatto contro uno Stato o una
popolazione, mezzi di distruzione di massa o mirata, addirittura tecnica di
devastazione di ogni forma di vita, ad esempio tramite l'inquinamento genetico.
Sarebbero state effettuate perfino delle ricerche per riuscire, a partire dai
geni propri a tale o a tal'altra etnia, a distruggere certe categorie di esseri
umani.
Non si tratta di fantascienza, ma di una realtà a cui va
data una risposta universale adeguata.
Come
fare in modo che queste armi non arrivino nelle mani dei terroristi e in caso
vi arrivino, che non possano essere usate? La risposta è nella messa in opera
di una reale politica di prevenzione e di dissuasione.
Va impegnata una profonda riflessione sui rischi di
deriva o di uso a fini terroristi delle rivoluzioni tecnologiche avviate nel
campo della biologia e della batteriologia.
La prevenzione passa anche
per la definizione di un campo d'applicazione molto largo della complicità e
della penalizzazione internazionale del terrorismo, allo scopo di utilizzare al
meglio la tecnica dissuasiva. La Corte Criminale Internazionale (CCI) non ha
oggi competenza per la repressione del bioterrorismo, mentre si potrebbe
considerare che attentare al genoma, disseminare volontariamente malattie
mortali o ancora rendere la vita impossibile in determinati territori potrebbe
essere qualificato come un crimine contro l'umanità.
Un primo sforzo potrebbe vertere allora sull'estensione
del campo di competenza della CCI, onde premettere una repressione
internazionale di questo crimine.
In generale, la repressione del bioterrorismo comporta
una catena di presa di coscienza delle conseguenza di ognuno dei nostri atti.
Solamente la mobilitazione di tutti contro questo nuovo
totalitarismo che non esita a concepire migliaia di vittime può consentire di
trovare soluzioni originali che permettano di conciliare il rispetto dello
stato di diritto, senza il quale le nostre democrazie perdono ragione di
essere, e l'azione efficace che permette la sopravvivenza dell'Umanità.
CONTINUITÀ E MUTAZIONI DELLA VIOLENZA POLITICA
Jean-François Mayer
Storico svizzero
Autore di una decina di libri tradotti in varie lingue e
di numerosi articoli sui fenomeni religiosi contemporanei, Jean-François Mayer
ha lavorato inoltre per otto anni nel campo della politica della sicurezza.
Ricopre attualmente una cattedra dell'Università di Friborgo. È consulente,
redattore capo dei siti web www.terrorisme.net e www.religioscope.info nonché
co-redattore della lettera d'informazione mensile americana Religion Watch.
Tra le trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi
venti anni nelle manifestazioni del terrorismo, una delle più vistose è la
presenza di motivazioni che si basano almeno in parte su dottrine religiose.
Vari autori hanno mostrato – con l'appoggio di statistiche – che prima del 1980
praticamente non esistevano gruppi terroristi che si richiamassero a ideali
religiosi. A metà degli anni novanta invece, circa la metà del gruppi
generalmente qualificati come terroristi « potevano essere considerati
religiosi nei caratteri o nelle motivazioni ».
Il terrorismo è spesso usato da gruppi non appartenenti
ad apparati statali, indipendentemente dal sostegno o dall'utilizzazione da
parte degli Stati. L’emergere di riferimenti religiosi in atti di terrorismo è
parallelo a quello del fattore religioso in insurrezioni che usavano in passato
un griglia di interpretazione nazionalista. In questo modo, nelle zone
meridionali delle Filippine in cui si battono gruppi mussulmani, (alcuni dei
quali etichettati come terroristi), si trattava essenzialmente in origine di
una lotta contro gli sconfinamenti di immigranti in provenienza dalle aree a
predominante cristiana. La lotta ha comunque preso progressivamente un tono
sempre più nettamente « islamico », illustrato dalle etichette
adottate. Questo rafforzamento dell'autoidentificazione islamica degli insorti
si basa certamente su una realtà oggettiva, ma anche su evoluzioni globali: le
ideologie marxisteggianti di ieri sono in gran parte passate di moda. Inoltre,
mentre una lotta di carattere etnico-nazionale non è certa di suscitare
simpatie al di là di una eventuale diaspora, una lotta che proclama un'identità
religiosa crea reti di solidarietà istintiva che superano le barriere
nazionali.
I gruppi militanti che ricorrono a tattiche terroriste
senza fare riferimento a ideali religiosi non sono scomparsi. In qualche area
del mondo essi continuano (per esempio in America del Sud) a formare
l'essenziale dei battaglioni della violenza politica. I fantasmi del passato ci
tornano a volte in mente, come in occasione della sparatoria fra agenti di
polizia e membri delle Brigate Rosse in un treno italiano nel marzo del 2003.
L'estremismo politico o le rivendicazioni etnico-nazionali continueranno anche
loro ad alimentare la violenza terrorista, ma altri protagonisti occupano il
terreno in modo più visibile.
Dalla contestazione agli attentati suicidi: perché il mondo mussulmano?
Uno sguardo rapido alle statistiche permette di constatare
che la maggior parte dei gruppi che negli ultimi venti anni ricorre alla
tattica del terrorismo invocando giustificazioni religiose è apparsa nel mondo
mussulmano. Ciò solleva interrogativi che riguardano sia il contesto in cui
questi gruppi si sono sviluppati, sia i fondamenti teologici che potrebbero
spiegarli.
I fattori legati al contesto politico, sociale ed
economico sono stati già spesso citati e saranno qui dunque solo ricordati
brevemente. Innanzitutto, l'esaurimento e il discredito di ideologie secolari:
più di un regime dei paesi del mondo mussulmano si è riferito a tesi socialiste
o ad altre ideologie d’origine occidentale instaurando sistemi repressivi che
non si sono rivelati capaci di assicurare un ampio benessere economico. Le contestazioni
che si rifacevano a tali ideologie vedevano di colpo messa in discussione la
loro credibilità, tanto più a partire dal momento in cui i regimi comunisti
hanno cominciato a sfaldarsi. Si sviluppa così l'idea che « l’islam è la
soluzione » e che l'errore è stato quello di adottare modelli stranieri.
Questa convinzione – che l'esercizio del gioco politico, laddove sia possibile,
può portare a sfumare – anima sia i movimenti d'opposizione in linea di massima
non violenti, sia frange che non vedono altra via d'uscita se non nel ricorso
alla violenza per rovesciare governi che non possono più essere considerati
mussulmani e si trovano quindi delegittimati. A fronte di questa situazione di
apostasia, la jihad diventa un dovere individuale.
La Rivoluzione islamica in Iran ha poi fatto soffiare sul
mondo mussulmano il sogno di un cambiamento che potrebbe fare riferimento a un
modello endogeno, e non più a ideologie importate, pur coltivando il mito del
sollevamento della fede che ha ragione dell'empietà e dell'imitazione
dell'Occidente. Inoltre, già prima della Rivoluzione islamica, aveva fermentato
nel mondo sunnita una contestazione dei regimi al potere nei paesi mussulmani.
La repressione selvaggia che aveva spesso accolto anche l'espressione non
violenta di questa contestazione ha contribuito anch'essa alla radicalizzazione
di alcuni gruppi.
Delicata – e propizia a tutte le derive interpretative! –
è la questione del legame fra fede e violenza. Il quadro di questo articolo non
consente una discussione generale: il tema delle religioni e della guerra ha
dato luogo a una letteratura abbondante, e così i criteri in base a cui si
poteva eventualmente delineare una « guerra giusta ». Le religioni
sono lungi dall'essere l'unica fonte possibile di violenza: i totalitarismi che
hanno causato decine di milioni di vittime nel XX secolo erano spesso
antireligiosi. Ciononostante, anche se le religioni hanno spesso tentato di
emanare con più o meno successo regole per limitare l'uso della violenza e
canalizzarla, le convinzioni religiose possono essere sfruttate per
giustificare alcuni casi di violenza (raramente una violenza senza limiti).
Non possiamo sfuggire all'interrogativo con cui ci
chiediamo perché il mondo cristiano ha per esempio generato recentemente pochi
casi di gruppi terroristi che si reclamavano cristiani. Forse certe teologie
sono più incline di altre a legittimare la violenza?
Steve Bruce – sociologo che si interessa da tempo ai
lealisti protestanti in Ulster – ritiene che esista una differenza sensibile tra
gli estremisti protestanti in Irlanda del Nord (o gli ambienti fondamentalisti
più radicali degli Stati Uniti) e i fenomeni islamisti, anche se l'etichetta
religiosa è presente da una parte e dall'altra. La teologia dei primi è di
natura più individualista e si trova contrassegnata dall'eredità filosofica
occidentale di separazione tra la sfera religiosa e quella politica. Pur
sottolineando che non si devono ignorare le conseguenze pratiche delle credenze
religiose, Bruce ammette comunque – come lo farebbe la maggior parte degli
esperti – che l'estremismo violento deriva in genere da una combinazione tra
quelle e le realtà di un ambito politico, sociale ed economico.
Queste osservazioni riguardano movimenti legati a una
tradizione religiosa grande, e non a piccoli gruppi come le
« sette », le cui derive violente hanno a volte origine in fattori
interni (a cominciare dalla paranoia di un dirigente), anche se la percezione
di un'opposizione esterna (reale o immaginaria) gioca anch'essa un ruolo in
queste esplosioni. Se ci limitiamo tuttavia agli atti di terrorismo
propriamente detti, le sette vi si trovano implicate piuttosto di rado, benché
esista qualche caso spettacolare, a cominciare ovviamente da quello della setta
Aum Shinrikyo nel 1995 in Giappone.
La complessità del dibattito sul fondamento teologico che
potrebbe giustificare o incoraggiare il terrorismo è ben illustrata dal
problema degli attentati suicidi, i cui partigiani ne rifiutano questa
designazione qualificandoli invece di « operazioni di martirio »
L’islam proibisce in effetti il suicidio, che conduce chi lo commette nelle
fiamme dell'inferno. Questo punto merita a maggior ragione la nostra attenzione
dal momento che abbiamo assistito a uno sviluppo folgorante del fenomeno e che
questo tipo d'azione si trovava sempre più associato a motivazioni religiose.
Eppure, il gruppo che all'inizio aveva commesso il più
gran numero di attentati suicidi era quello delle « Tigri » Tamil,
che si battono nel nome di una causa etnico-nazionale. È anche vero che erano
stati preceduti dagli islamisti sciiti in Libano (sono in molti a ricordare i
micidiali attentati suicidi contro l'ambasciata degli Stati Uniti e contro gli
alloggi dei militari americani e francesi a Beirut nel 1983), ben presto
emulati da « martiri » libanesi affiliati a organizzazioni politiche
che non si rivendicavano esplicitamente come islamiche. Ma il fenomeno
dell'attentato suicida era rimasto limitato ad alcuni terreni particolari.
Nel corso degli anni novanta, la geografia degli
attentati suicidi ha cominciato a cambiare e questo fenomeno si è accelerato
negli ultimi anni. A partire dal 1993, furono i militanti palestinesi a
mettersi a usare questo metodo. Ai « martiri » dei gruppi islamisti
se ne aggiunsero ben presto altri, appartenenti al campo
« secolare ». Così, varie donne palestinesi sacrificarono nel 2002 la
vita in attentati suicidi.
Questa pratica comincia inoltre a uscire dal quadro
vicino orientale e in Cecenia o in Cachemire le « operazioni di martirio »
trovano nuovi volontari. Le operazioni spettacolari del settembre 2001 hanno
mostrato come la pratica poteva essere messa al servizio delle reti
dell'islamismo radicale transnazionale. Nella primavera 2003, operazioni
suicide coordinate contro vari obiettivi vengono effettuate in Arabia Saudita e
in Marocco. Sono solo alcuni esempi. In questo inizio di XXI secolo la pratica
dell'attentato suicida nel mondo mussulmano si mondializza con una rapidità
stupefacente, se teniamo conto del suo carattere recente e della proibizione
islamica del suicidio.
Ciò non vuol dire che le « operazioni di
martirio » siano accettate senza discussione. Esse al contrario danno
luogo a dibattiti. L'Hezbollah libanese, che dispone in materia dell'esperienza
più lunga, ritiene che il metodo dell'attentato suicida vada usato solo nel
caso in cui ci sono forti probabilità che porti un colpo severo al nemico, ma è
accettabile solo nel quadro di una lotta contro l'oppressione, di una jihad difensiva, in particolare di
fronte a un nemico che dispone di mezzi militari superiori. Un esame del
fenomeno degli attentati suicidi e delle reazioni che suscitano nel mondo
musulmano mostra comunque che è prima di tutto il problema palestinese –
sentito in modo particolarmente sensibile – che complica la situazione a inibire
molti teologi, che esprimerebbero verosimilmente in un altro contesto condanne
o riserve rispetto a questa pratica: non sembra infatti possibile condannare i
Palestinesi, in una situazione in cui la immensa maggioranza dei mussulmani
prova nei loro confronti solidarietà e manifesta quindi comprensione per
pratiche che susciterebbero altrimenti larga riprovazione. La controversia
israeliana-palestinese falsa completamente la reazione. Questa stessa
riflessione può essere applicata in una certa misura anche ad altre aree in cui
i musulmani vedono i correligionari come resistenti all'oppressione esercitata
da un nemico più potente.
Come ha infatti osservato l'islamologo americano David
Cook, le operazioni di martirio non rappresentano prima di tutto una conseguenza
delle teorie tradizionali della jihad
(anche se esse vi troveranno argomenti), ma l'espressione invece di un
sentimento di inferiorità che vede negli attentati suicidi l'arma del povero,
la possibilità offerta – a debole costo, senza grandi mezzi materiali – di
infierire duri colpi e ispirare terrore a un avversario meglio armato e meglio
equipaggiato. Esse rappresentano poi un ideale disinteressato - il
« martire » è pronto al sacrificio della vita – che rende poco
convincenti le critiche provenienti da istanze delle autorità (civili o
religiose) confortevolmente installate nelle rispettive funzioni e percepite
come corrotte.
Su scala individuale, l'attentato suicida s'accompagna di
frequente alla convinzione dell'ottenimento della salvezza eterna e della
purificazione dei propri peccati tramite il sacrificio della vita.
« Saremo insieme in Paradiso dopo il martirio. Vi ritroveremo i martiri
che ci hanno preceduto. Entrare in Paradiso non è un compito facile, occorrono
sacrifici », leggiamo nel dialogo di due sorelle Cecene prima della
partenza verso la morte, diffuso con ammirazione negli ambienti della jihad. Il
sopravvissuto di un'operazione mancata in Palestina ha confidato da parte sua i
sentimenti che lo animavano mentre si preparava a diventare un martire:
« […] premendo il detonatore, puoi aprire subito la porta del Paradiso – è
la via più breve verso il Cielo. » Questo stesso candidato al martirio
evocava lo stato di fervore permanente che invadeva quelli che si preparavano:
« Furono i giorni più felici della mia vita. »
Se i partigiani di queste operazioni arrivano a parlare
di « esplosioni sacre », il caso palestinese mostra in modo eloquente
che la pratica dell'attentato suicida è indissociabile dalla lotta di tipo
nazionale. Il tema del « martirio » è stato in questo caso ampliato
al di là del significato puramente religioso. Come l'ha giustamente osservato
una etnologa, « nell'essere una referenza, il concetto di religione del
martire è stato rimaneggiato e modellato costantemente dai processi sociali che
l'hanno rivestito e lo rivestono ancora di vari linguaggi (nazionalista,
socialista, islamico...). » Gli attentati suicidi in Palestina sono venuti
a inserirsi come una nuova variante sul tema già presente del martirio. Al
contempo, il « modello » palestinese, con la legittimità che gli è
inerente nel mondo mussulmano al quale il dramma palestinese provoca una
cattiva coscienza, ha fatto scuola.
Terroristi religiosi: tra spettacolo e risposta a una minaccia.
Anche se i fattori « classici » (lotte
nazionali ecc.) non sono assenti da molte forme di terrorismo a motivazione
parzialmente religiosa, bisogna quindi riconoscere che le ideologie secolari
non sono affatto più le sole a motivare gli impegni che sfociano in azioni
terroriste. Questo merita qualche osservazione generale.
L'espressione « terrorismo religioso » non è
solo discutibile perché lascia intendere al pubblico che motivazioni unicamente
teologiche condurrebbero a questi atti terroristi, ma anche perché essa copre
tipologie di gruppi diversi. I loro rapporti con società più ampie sono già
differenti. La setta Aum Shinrikyo, colpevole dell'attentato nel metro di Tokyo
del 1995 e di altri vari misfatti, era certamente pericolosa, ma non presentava
una minaccia strategica: i 10.000 membri circa di Aum Shinrikyo in Giappone non
avevano un potenziale di simpatizzanti che andasse al di là dei propri
effettivi. Quando invece un gruppo come Al Qaïda o – a maggior ragione – un
gruppo islamico palestinese commette un attentato, può contare su una
solidarietà di un ambiente molto più vasto, ossia di un segmento più o meno
considerevole della comunità religiosa a cui appartiene. I giovani che, in
Nigeria o in Indonesia, hanno cominciato dopo l'11 settembre a sfoggiare
T-shirts con l'immagine di Oussama ben Laden non erano ovviamente membri di Al
Qaïda! Ma, oltre all'ammirazione per la figura di un ribelle che diviene un Che
Guevara islamico, si crea una solidarietà basata sulla referenza mussulmana e
anche sulla dimensione antioccidentale. In queste solidarietà e nelle fratture
che comportano, risiede il pericolo principale a lungo termine, più che nelle
azioni micidiali e spettacolari. E per cominciare sotto una angolo puramente
tecnico, l'esistenza o meno di una cerchia di simpatizzanti potenziali più
vasta è tutto quello che più conta per ogni gruppo terrorista che invochi o no
giustificazioni religiose.
I gruppi terroristi hanno in genere un senso acuto
dell'impatto mediatico delle loro azioni, e ciò non vale solo per i gruppi che
proclamano convinzioni religiose. Sembrano però segnare il superamento di un
livello, come se sparisse l'inibizione che avrebbe impedito di andare così
lontano. Nel suo libro Terror in the Mind
of God, il ricercatore americano Mark Juergensmeyer aveva parlato di una violenza
da spettacolo – performance violence
– che trasforma l'azione in un rituale pur sforzandosi di lasciare il segno più
forte sugli spettatori. L'11 settembre 2001 è un vertice del genere. La
dimensione deliberatamente simbolica è forse ancora più accentuata che in altri
contesti. Gli obiettivi colpiti sono scelti in funzione dell'elevato valore
simbolico. Quanto alla psicologia dei capi dei gruppi che cercano di
impressionare il mondo attraverso un atto violento, è impressionante constatare
le similitudini tra le immagini video che abbiamo visto di Ben Laden che
commenta il « successo » al di là di ogni speranza delle azioni, e
quelle dei piccoli gruppi anch'essi colpevoli di azioni violente. Così in
Uganda, la profetessa del movimento per la restaurazione dei dieci comandamenti
di Dio, dichiara a un'amica qualche giorno prima della morte provocata di molte
centinaia di fedeli del gruppo: « Sentirai parlare di noi alla radio e
leggerai articoli su di noi nei giornali. ». Qualche mese prima degli
omicidi e suicidi dell’Ordre du Temple Solaire, il capo Jo Di Mambro, confidava
a un piccolo gruppo di intimi che ciò che il gruppo avrebbe fatto sarebbe stato
« più spettacolare » (sic)
dell'incidente di Waco. Jim Jones, il capo del Temple du Peuple, di cui ricordiamo
la fine tragica nella giungla della Guyana nel 1978, si mostrava fortemente
preoccupato della traccia che la sua azione avrebbe lasciato nei libri di
storia. Questi tre casi citati non appartengono al terrorismo, ma a una
violenza legata a convinzioni religiose e apportano punti di vista pertinenti.
Per il terrorista animato da convinzioni religiose, la
lotta cosmica fra il bene e il male scende sulla Terra – il che non implica
necessariamente una prospettiva delirante. Juergensmeyer ha mostrato che la
lotta in cui s'ingaggia il terrorista religioso prende altre dimensioni. La
metafora guerriera non è assente dal vocabolario religioso, ma di colpo la
metafora diviene reale. Ciò autorizza attitudini implacabili. Tutto diventa
permesso a colui che si trova impegnato nella lotta apocalittica contro forze
sataniche. Attenzione comunque a non interpretare sistematicamente queste
attitudini in termini apocalittici: l'immagine dei millenaristi impazienti
ingaggiati in azioni folli può rivelarsi ingannevole. Gruppi come Al Qaïda sono
pazienti: i loro partigiani sanno che gli obiettivi perseguiti non sono a
portata di mano. L'esistenza inoltre di una dimensione apocalittica o di una
retorica virulenta non genera necessariamente la violenza. La maggior parte dei
gruppi con convinzioni apocalittiche non è violenta e attende lo svolgimento
imminente di eventi che Dio stesso dirigerà, soddisfatta di sapere ciò che
accadrà, senza pensare di dover esercitare una qualche influenza su avvenimenti
più grandi di essa. Quando al contrario il terreno si presta, la presenza di
una dimensione apocalittica può creare un retroterra propizio, instillando un
sentimento d'imminenza, d'emergenza.
Noi percepiamo questi gruppi terroristi come minacciosi e
capaci di tutto. Alcuni lo sono. Ma occorre uno sforzo per metterci nella loro
prospettiva. Constatiamo allora che essi stessi si sentono minacciati. Hanno il
sentimento di essere impegnati in un'azione difensiva contro tutto ciò che
minaccia la loro causa, se non addirittura la loro esistenza. Una mussulmana
che vive in Europa e che ha soggiornato in Afghanistan nell'ambiente della
jihad, esprime appunto la convinzione che – dalla Cecenia alla Palestina –
tutto avviene « come se si trattasse di un grande complotto il cui scopo
finale sarebbe lo sterminio dei mussulmani sulla Terra ». Tutti i gruppi
cosiddetti « fondamentalisti » infatti vengono dalla sensazione di
una minaccia, di un'angoscia nei confronti di avversari molto potenti. Quando
si sviluppa il senso di minaccia per l'esistenza, sembrano di colpo
giustificabili comportamenti estremi. Basta guardare le video di Al Qaïda: il
mondo mussulmano è ovunque assediato e 19 uomini (i « martiri »
dell'11 settembre) hanno il coraggio di attaccare quasi a mani nude la sola
grande potenza del mondo...
Il terrorismo a giustificazione religiosa può legittimare
l'omicidio e la violenza esercitati da persone i cui principi l'avrebbero
vietato. La maggior parte dei terroristi non sono assassini, nati con un
coltello fra i denti. Ma l'ideologia o la teologia autorizzano e razionalizzano
l'atto omicida. Va letto questo documento straordinario – di cui esistono varie
traduzioni in Inglese – intitolato « L'Ultima Notte », un testo
attribuito a Mohammed Atta, capo dei commando responsabili degli attentati
dell'11 settembre 2001. In queste istruzioni ai membri del commando si
mescolano raccomandazioni pratiche e soprattutto esortazioni alla preghiera:
recitare una certa preghiera durante il viaggio verso l'aeroporto, un'altra
salendo sull'aereo: « Quando entrerete nell'aereo, la prima cosa che
dovrete fare entrando sarà di recitare preghiere e suppliche. » Poi, fino
al momento di passare all'azione, si dovrà passare il tempo a ricordarsi di
Dio. « E quando l'aereo comincerà a muoversi per il decollo, dite la
preghiera del viaggiatore, poiché viaggerete verso Dio l'Onnipotente, e
benedetto fra tutti è questo viaggio! » ci sono anche stati casi di
terroristi o combattenti non credenti che avanzavano con la stessa
inflessibilità verso la morte certa – ma ciò che colpisce è la straordinaria
ritualizzazione di tutta l'azione. Fino all'istruzione secondo cui non si dovrà
esitare quando verrà l'ordine di uccidere qualcuno, e questa citazione di un hadith (detto) del Profeta, che non era
applicato ovviamente a degli omicidi e che serve ora per una strana
misericordia: « Affilate i coltelli per non causare dolore alla vostra
vittima. » Disumanizzazione di coloro che saranno uccisi, trasformati in
vittime rituali. Troviamo anche nel documento l'idea che occorre colpire per
Dio e non per vendicarsi. Questa giustificazione religiosa dell'atto che
trasforma un credente in pio assassino non è esclusiva dell'Islam: nel marzo
del 2003 un cattolico convinto è stato dichiarato colpevole negli Stati Uniti
dell'assassinio nel 1998 di un medico che praticava aborti – non in un momento
di rabbia, ma in modo metodicamente pianificato e meticolosamente eseguito. Il
suo avvocato ha spiegato che l'uomo era motivato dall'amore – dall'idea che
l'omicidio può essere legittimo per prevenire un male maggiore … Religiosi o
meno, buon numero di terroristi deve trovare una forma di giustificazione
morale al suo agire: « Uccidi perché non si uccida più », lanciava al
suo interlocutore uno dei personaggi dello Cheval
blême di Boris Savinkov (1879-1925), terrorista divenuto romanziere.
Parlando di religione e violenza, le convinzioni
personali dell'osservatore vengono spesso a confondersi alla valutazione.
Occorre comunque limitarsi a un'analisi rigorosa, che sfocia inevitabilmente in
una conclusione incerta: quella che è stata chiamata « l’ambivalenza del
sacro», che può giustificare a seconda dei casi tanto la ricerca appassionata
della pace, che la violenza al servizio di una causa resa assoluta.
Intrecciata a una quantità di altri fattori, la religione
diventa ciò che gli uomini ne fanno. E se scelgono di trasformarla in strumento
di giustificazione teologica della violenza, non stupisca che essa sembri
prendere a volte un gusto di apocalisse …
O IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMITÀ DEL RICORSO ALLA FORZA IN NOME DELL’ISLAM
Abdoullah CISSE
Professore e decano dell'Unità di formazione e di ricerca
in Scienze
giuridiche e politiche (Università Gaston Berger di Saint
Louis, SENEGAL)
Nella lotta che la comunità internazionale conduce contro
il terrorismo d'origine religiosa, è importante tenere conto delle risposte
islamiche a questo fenomeno che si propaga spesso nel suo nome.
Anche se la laicità nello Stato moderno ha
considerevolmente evoluto, fino a costituire ai giorni nostri solo una tecnica
operativa di ordinamento e di gestione del pluralismo in tutte le sue forme,
non è superfluo per motivi di chiarezza d'analisi e di pacificazione dei
rapporti sociali, ricordare:
la concezione islamica della laicità (1); e la
controversia dei giureconsulti mussulmani riguardo alla strumentalizzazione
della nozione di jihad per delegittimare (2) o legittimare (3) il ricorso alla
forza in nome dell’Islam.
Il terrorismo tra Islam e laicità
Il problema della legittimità del ricorso alla forza in nome dell'Islam è
intimamente legato a quello della laicità nei paesi islamici, che suscita
sempre controversie e dibattiti molto appassionati. Una delle ragioni
fondamentali risiede nel fatto che gli autori non mirano alle stesse realtà
nell'accogliere questa nozione e non perseguono gli stessi obiettivi.
L'interpretazione teleologica è in genere privilegiata in modo cosciente o
incosciente: l'interprete si fissa uno scopo e interpreta i testi in funzione
dello stesso, verso cui tutta la sua dimostrazione converge. Così, in nome
dell'Islam, si legittimerà la laicità fino a parlare di una "laicità
islamica", oppure essa verrà presentata come totalmente estranea alla
lettera o allo spirito dell'Islam.
In Occidente, la laicità designa in senso largo "il fatto di non avere
carattere religioso o di essere estraneo a qualsiasi religione" e in un
senso più stretto "la separazione fra Stato e religione". Si è
d'accordo nel dire che la laicità è una questione politica e non religiosa. È
lo stato che decide della laicità e a volte la impone. La religione non può che
adottare un'attitudine negativa nei confronti della laicità: "essa non
prende mai l'iniziativa di instaurarla, ma ha di solito tendenza a opporvisi
(...). Questa situazione non sorprende poiché la religione cerca naturalmente
ad affermarsi e a svilupparsi e non deve imporsi limiti. Di conseguenza, la
laicità che l'esclude dallo Stato non può venire da lei ".
Se una concezione
siffatta può essere generalizzata per alcune religioni, essa è difficile da
trasporre nell'Islam, dove merita di essere sfumata. In effetti l'islam ha
previsto la laicità e la sua posizione si trova esposta nella Sunna in due
testi d'importanza capitale, notoriamente autentici ma paradossalmente
misconosciuti.
Primo testo:
Di Huzaifata Ibn Yamani: ho detto:
"O Messaggero d'Allah, noi
eravamo nel Male (prima dell'Islam), Allah ci ha apportato il Bene (l'Islam) e
noi vi siamo. Ci sarà dopo questo Bene un Male?
Egli rispose: si. E io gli dissi:
ci sarà dopo questo Male un Bene? Egli rispose: si. E io gli dissi: ci sarà
dopo questo Bene un Male? Egli rispose: si. E io gli dissi: come è possibile?
Egli rispose:
Dopo di me verrà un'epoca in cui
i capi (detentori del comando) non seguiranno il Corano e non si conformeranno
alla mia Sunna. Ci saranno fra di loro persone con un cuore di Satana in un
corpo di uomo.
Gli dissi: che devo fare se vivessi a un'epoca siffatta?
Egli rispose: tu ascolti e obbedisci al detentore
dell'autorità anche egli si attacca con violenza alla tua persona o ai tuoi
beni ".
Secondo testo:
Di Awf Ibn Malik (Che Allah l'illumini): ho sentito il
Messaggero d'Allah (PBSL) dire:
" I migliori dei vostri capi
sono quelli che amate e che vi amano, quelli nei confronti dei quali formulate
preghiere e che formulano nei vostri confronti preghiere; i peggiori tra i
vostri capi sono quelli che odiate e che vi odiano, quelli che maledite e che
vi maledicono.
Egli disse: noi dicemmo: Oh Messaggero d'Allah, li
combattiamo con la spada?
Egli rispose: No, fintanto che diranno la preghiera fra
di voi! Fintanto che diranno la preghiera fra di voi, formulate preghiere nei
loro confronti ".
Da questi due testi, può essere tratto un certo numero di
insegnamenti:
1°) Il Profeta (PBSL) ha predetto l'ineluttabilità della
separazione del potere e della religione;
2°) La separazione tra il potere politico e la religione
in un contesto islamico non è considerata in sé come un segno di modernità,
contrariamente all'Occidente in cui la laicità costituisce la fase suprema
della modernità politica dello Stato. La laicità nell'Islam non è un obiettivo
politico auspicato; l'Islam non cerca affatto a instaurarla ma ci si adatta.
3°) La laicità, voluta o imposta che sia, non s'instaura
in modo definitivo e non scompare in modo definitivo. Ci sarebbe una sorta di
alternanza condizionata dalla volontà divina fra periodi d'Islam e periodi di
laicità. Il credente deve fare prova di capacità di adattamento, preservando la
continuità della fede.
L'Islam, attento alla tolleranza, raccomanda l'obbedienza
dei mussulmani verso i detentori del comando con il solo scopo di preservare la
comunità, anche qualora essi non si conformino a una parte o all'integralità
dei precetti del Corano e della Sunna. L'Islam detta in realtà al mussulmano la
condotta da adottare di fronte al potere laico. Questa condotta si riassume
nell'obbedienza al detentore del potere: "tu ascolti e obbedisci il
detentore dell'autorità". Ma non si può non constatare che non si tratta
di un incoraggiamento alla laicità, ma di un'obbedienza alla volontà di Dio,
Signore del Tempo. Ingiungendo al mussulmano il dovere dell'obbedienza, l'Islam
privilegia la saggezza sulla ragione. La ragione avrebbe voluto che il
mussulmano si opponga a colui che esercita il potere e regge la comunità senza
fare applicazione del Corano e della Sunna. La saggezza gli ricorda però che è
il Creatore che ha deciso in questi termini e che le sue creature non possono
modificare il corso del Destino. Secondo il pensiero di alcuni studiosi
dell'Islam, voler instaurare in questo mondo quello che Dio non ha voluto
instaurarvi è fare prova di ignoranza specifica.
Dettando l'obbedienza come principio di condotta, l'Islam
intende preservare la comunità (la UMMAH). La laicità prevista dall'Islam in
effetti, nell'adattarsi allo Stato moderno, consente la distinzione fra
l'essere umano come individuo, l'essere umano come cittadino e l'essere umano
come credente. In quanto tale, gli sono dapprima riconosciuti i diritti del
cittadino in conseguenza della sua appartenenza alla comunità politica
costituita dalla Stato; poi i diritti dell'uomo in conseguenza della sua
appartenenza alla società civile e infine i diritti di servitore (huquq al
ibad) in conseguenza della sua appartenenza all'Ummah.
I diritti del servitore comportano necessariamente un
insieme di obblighi religiosi giustificati dalla qualità di servitore
sottoposto alla volontà del Creatore. Ed è in questi obblighi che trova posto
il dovere di obbedienza alle autorità laiche, da cui deriva una duplice
limitazione: in primo luogo i suoi diritti in quanto cittadino si trovano
ridotti poiché gli è vietato andare alla conquista del potere con la forza allo
scopo di instaurare l'applicazione della legge islamica, pur restandogli la
scelta di partecipare all'esercizio del potere o di conquistarlo in conformità
con il diritto positivo in vigore. In secondo luogo i suoi diritti in quanto
uomo, membro della società civile, rischiano di essere violati nel quadro dello
Stato laico, senza che egli sia in misura di replicare a causa del dovere di
obbedienza che lo lega. Gli è chiesto di obbedire al detentore dell'autorità
mentre i suoi stessi diritti vengono violati. L'obbedienza significa anche il
rispetto della legalità nel far valere i propri diritti e il divieto di farsi
giustizia da soli.
È una disposizione a priori sorprendente e che spiega in
parte il travisamento di questo testo, che molti non esitano a nascondere
perché non serve i loro interessi del momento. Eppure questo precetto è dettato
dalla preoccupazione di preservare la fede e la comunità islamica. L'esercizio
del diritto alla resistenza all'oppressione può essere fatale per la fede del
mussulmano e per la sua comunità. Le sventure che possono risultarne possono
essere peggiori di ciò che è vissuto in conseguenza della violazione di questi
diritti dell'uomo. Come si può constatare, l'Islam si serve di un argomento
religioso, per indirizzare la vita dei mussulmani nella comunità politica e
nella comunità civile con la preoccupazione di preservare l'Ummah.
L'obbedienza prescritta al mussulmano è quasi assoluta
poiché gli è richiesto di obbedire anche in caso di violazione dei suoi diritti
fondamentali. Ma l'obbedienza ha dei limiti, o più precisamente un limite: noi
dicemmo" Oh Messaggero d'Allah, li combattiamo con la spada? Egli
rispose: No, fintanto che diranno la preghiera fra di voi! Fintanto che diranno
la preghiera fra di voi, formulate preghiere nei loro confronti ".
Si chiede al mussulmano di obbedire fino a che la
preghiera sarà mantenuta nella comunità. In altri termini, fino a che la
libertà di compiere le preghiere rituali sarà garantita dai detentori del
potere, che pure non lo esercitano conformemente al Corano e alla Sunna, il
mussulmano gli deve obbedienza, anzi gli viene chiesto di pregare per loro.
Chiunque creda nell'Islam è sottoposto a quest'obbligo.
Appare ora che questo precetto divino può non convenire a colui che vuole
conquistare il potere in nome della religione e con tutti i mezzi. In tali
circostanze, non è più dell'Islam che si tratta ma di una lettura interessata
del messaggio islamico; ci si serve di esso per giungere a fini che gli sono
estranei. Partendo da questa regola, si comprende agevolmente che non dovrebbe
mai verificarsi l'occasione per un mussulmano di esercitare il diritto alla resistenza
contro l'oppressione, nel senso islamico del termine, in un contesto di Stato
di diritto in cui i diritti dell'uomo e in particolare la libertà di culto sono
garantiti. In un tale contesto, l'obbedienza è facilitata e la tolleranza
sancita. Forse proprio in questo risiede la forza della laicità occidentale e
della filosofia dei diritti dell'uomo: nel fatto di essere pervenute a produrre
"la pozione neutralizzante" del mussulmano che vive in un contesto
laico. La pace nella città degli uomini passa per l'applicazione di questa
regola da parte dell'insieme dei mussulmani (dirigenti e semplici cittadini) e
per la sua conoscenza da parte dei non mussulmani.
Emerge da questa regola che il pilastro più importante
dell'Islam, quello tramite il quale esso si identifica è proprio la preghiera.
Ragione per cui, l'attentato alla libertà di preghiera è considerato come il
criterio di legittimazione dell'esercizio del diritto di resistenza
all'oppressione. Quando questa libertà non è più garantita dalle autorità laiche,
la pace è compromessa e la resistenza anche armata è autorizzata, se non
addirittura prescritta in uno spirito di legittima difesa della religione, a
meno che non vi sia impedimento. È questo il senso della jihad con le armi.
Occorre sottolineare comunque che l'obbedienza resta
obbligatoria anche in caso di attentato alla preghiera, a condizione che questo
attentato non sia fondamentale e sostanziale. Non basta che vi sia un semplice
impedimento od ostacolo al compimento della preghiera perché la jihad sia
lanciata. Alcuni compagni del profeta recitarono la preghiera in una moschea
sotto la direzione di un governatore in stato di ubriachezza che compì quattro
genuflessioni (rak’a) invece di due al momento della preghiera del mattino.
Quando terminò, si burlò di loro dicendo loro: "ve ne ho aggiunte".
Nessuno rispose, tenuto conto del fatto che era possibile riprendere a casa
questa preghiera non valida.
Se malgrado tutti questi divieti alla ribellione e alla
disobbedienza, alcuni si permettono di ricorrere alla forza contro le autorità
mussulmane del loro Stato, sono previste sanzioni religiose molto gravi nei
loro confronti.
Le fonti islamiche sono esplicite. Di Abou Houraira: il
Messaggero d'Allah ha detto:
- "Sarà considerato come morto nell'ignoranza (non
mussulmano), chiunque muoia dopo essersi ribellato e allontanato in questo modo
dalla comunità".
- "Non fa parte della mia comunità, chiunque sia
stato ucciso sotto la bandiera dell'ignoranza combattendo per lo spirito di
corpo (asabiyya) ".
- "Non può reclamarsi di me,
chiunque della mia comunità aggredisca un'altra parte della mia comunità,
combattendo senza distinzione i buoni e i perversi e senza nessuna
considerazione per i credenti e i non mussulmani protetti". Ai giorni
nostri si direbbe semplicemente che questo hadit ci insegna che tutti i
cittadini hanno gli stessi diritti in un contesto di Stato di diritto senza
nessuna discriminazione, in particolare se fondata sulla religione.
L'Imam Jaafar Sadiq ha lottato in favore della tolleranza
religiosa, soprattutto nei confronti dei cristiani e degli ebrei. Era una lotta
che effettuava contro il nazionalismo (assabiyya) che considerava come dannoso
per l'Islam e per l'umanità. Secondo lui, tutti gli individui che si permettono
di alzare la mano contro i non mussulmani protetti (ahl dhimma) violano i
precetti del Corano e della sunna e non possono in nessun caso reclamarsi
appartenenti all'Islam, quali che siano le loro pretese in materia di sapere e
di religione.
Ciononostante, alcune istanze insegnano in nome
dell'Islam che la propagazione dell'Islam con la guerra è al di sopra dei
cinque pilastri dell'Islam e che la jihad prenderà fine solo con la UMMAH
generalizzata all'insieme del mondo! Un problema importante di interpretazione
va chiarito a questo proposito. Questo chiarimento passa dapprima per la
precisione della nozione di jihad, a seconda che essa sia ispirata a una
politica di difesa della fede o a una politica egemonica.
La jihad difensiva o la salvaguardia della libertà religiosa
Il termine jihad è stato abusivamente tradotto sotto
l'influenza delle crociate e dell'orientalismo con "guerra santa". In
verità, sul piano etimologico, il termine jihad rinvia allo sforzo. Può essere
uno "sforzo di guerra" quando gli interessi superiori dell'Ummah sono
minacciati o compromessi. Questi interessi sono simboleggiati dal diritto e
dalla libertà di pregare, di adorare il Signore dell'Universo. In caso di
attacco, il ricorso alla forza armata diviene lecito. L'Islam tollera solo la
politica difensiva in materia di lotta armata:
"Aggredite coloro che vi aggrediscono, e
per ogni cosa proibita un contrappasso."
"Ma non attaccateli vicino
alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono,
uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti."
"Non toccare la mia preghiera", questo è il
sacerdozio del mussulmano. Così, in caso di aggressione contro i mussulmani che
comporti un attentato contro il loro diritto alla preghiera, la jihad o lotta
armata diventa un obbligo d'istituzione divina a carico di ogni mussulmano
(fardhou aïn). In questa situazione, il Profeta chiama alla lotta "con i
beni, le mani e la parola". È la ragione della sua istituzionalizzazione
al tempo del Profeta, giustificata dalle aggressioni ripetute perpetrate contro
la comunità nei momenti cruciali della sua installazione. A ogni volta in cui
si riproduce una situazione siffatta, la regola ritrova la stessa forza. Ma, al
di fuori di questi contesti, i giureconsulti hanno considerato che si trattava
di un obbligo di solidarietà di portata generale, considerata come rispettata
quando le persone in misura di rispettarla, si conformano a essa (obbligo di
solidarietà o fardhou kifaya). Ne risulta che nessuno ha il diritto di sentirsi
obbligato dalla necessità di ricorrere alla jihad, altrimenti ci sarebbe
aggressione e violazione patente del testo coranico:
" Combattete per la causa di Allah contro
coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama coloro che
eccedono.".
Il testo di riferimento merita di essere riprodotto nella
sua integralità poiché una delle sue parti è usata per legittimare il
terrorismo presso gli estremisti mussulmani:
" Combattete per la causa
di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama
coloro che eccedono.
Uccideteli ovunque li incontriate, e
scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione è peggiore
dell'omicidio. Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi
non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa
dei miscredenti. Se però cessano, allora Allah è perdonatore, misericordioso.
Combatteteli finchè non ci sia più
persecuzione e il culto sia [reso solo] ad Allah. Se desistono, non ci sia
ostilità, a parte contro coloro che prevaricano.".
Riguardo a questi versetti, il giureconsulto Cheikh
Mouhamed Abdouh ha fatto notare che Allah ha fatto della jihad una lotta la cui
finalità ultima è la garanzia della libertà religiosa e della sicurezza in
materia di pratica religiosa. Una regola che si giustificava con le aggressioni
ripetute e violente di cui i mussulmani erano oggetto da parte dei non
mussulmani in conseguenza della religione che praticavano. Queste aggressioni
erano intollerabili tanto più che i mussulmani non erano in grado di replicare
a causa della regola fondamentale che vieta la costrizione in materia
religiosa. Ingiungendo al Profeta e ai suoi compagni di replicare e combattere
gli aggressori "fino a che non ci sia più fitna", Allah cercava di far cessar le aggressioni, le
persecuzioni e gli attentati di tutti i tipi contro la loro libertà religiosa.
La fitna designa allora ogni
situazione in cui il mussulmano si trova nell'impossibilità di rendere grazie
al Signore dell'Universo e proclamare il monoteismo puro, a causa
dell'insicurezza provocata dall'attitudine dei non mussulmani. La finalità
della jihad è quindi la liberazione della religione e la consacrazione della
libertà e della sicurezza della persona e della fede del mussulmano.
Questa concezione presenta il vantaggio di essere in
perfetta sintonia con questo testo coranico di riferimento in materia di jihad
o guerra difensiva:
"A coloro che sono stati aggrediti è
data l'autorizzazione [di difendersi], perché certamente sono stati oppressi e,
in verità, Allah ha la potenza di soccorrerli - a coloro che senza colpa sono
stati scacciati dalle loro case - solo perché dicevano : "Allah è il
nostro Signore". Se Allah non respingesse gli uni per mezzo degli altri,
sarebbero ora distrutti monasteri e chiese, sinagoghe e moschee nei quali il
Nome di Allah è spesso menzionato. Allah verrà in aiuto di coloro che
sostengono [la Sua religione]. In verità Allah è forte e possente."
Questo testo di portata generale protegge la libertà
religiosa senza discriminazione alcuna legata alla confessione. Se dovesse
esserci una scala delle libertà, la libertà religiosa potrebbe essere
considerata come la libertà fondamentale situata al vertice nell'Islam.
E come per mostrare il carattere strettamente difensivo
della jihad, l'Islam precisa l'estensione degli obblighi dei credenti
perseguitati, dopo la vittoria che il Signore loro accorda:
"[Essi sono] coloro che
quando diamo loro potere sulla terra, assolvono all'orazione, versano la
decima, raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole.
Appartiene ad Allah l'esito di tutte le cose."
L'arresto delle ostilità consente
ai credenti di riconciliarsi con sé stessi per una pratica pacifica dei
precetti divini sopra elencati. Ai tiranni e ai despoti di tutte le nature, il
Corano invia un messaggio dissuasivo per evitare a ogni costo che si diano alla
persecuzione dei credenti:
"Quante città facemmo
perire perché furono ingiuste! Ora sono ridotte in rovine, quanti pozzi deserti
e palazzi abbandonati! Non percorrono dunque la terra? Non hanno cuori per
capire e orecchi per sentire? Ché in verità non sono gli occhi ad essere
ciechi, ma sono ciechi i cuori nei loro petti ".
La jihad offensiva o la tentazione di
islamizzare l'umanità
Di fronte a questa concezione, troviamo quella
restrittiva e molto controversa del celebre compagno del Profeta Ibn Abbas che
traduce la fitna con "associazione" o idolatria. È d'altro canto
questa interpretazione che si trova nella maggior parte delle traduzioni.
Secondo lui, il versetto dice in sostanza: "combatteteli finché non vi sia
più associazione (il fatto di associare altre divinità al culto reso ad Allah)
sulla Terra, che scompaiano le altre religioni e che non resti che
l'Islam". È la tesi che è stata privilegiata nella maggior parte dei
gruppi estremisti per legittimare la jihad offensiva e le "campagne
d'islamizzazione".
Una tale interpretazione, accolta da Aloussi nel suo
commento del Corano (Rouhoul ma'âni,) è stata considerata da eminenti esegeti
come Cheikh Mouhammed Abdouh non conforme allo spirito e alla lettera del
Corano. In appoggio alla sua tesi, egli invoca un hadith di Abdoullah Ibn
Oumar. Secondo questo hadith riferito da Boukhari, un giovane si avvicinò a
questo compagno del Profeta e gli fece questo rimprovero: "che cosa vi
impedisce di andare a combattere pur conoscendo il versetto che dice: "Se due gruppi di credenti combattono tra loro,
riconciliateli. Se poi [ancora] uno di loro commettesse degli eccessi,
combattete quello che eccede, finché non si pieghi all'Ordine di Allah."
Gli rispose: " Preferisco che mi si rimproveri di
non combattere sulla base di questo versetto piuttosto che sulla base del
versetto secondo cui: "Chi uccide
intenzionalmente un credente, avrà il compenso dell'Inferno, dove rimarrà in
perpetuo. Su di lui la collera e la maledizione di Allah e gli sarà preparato
atroce castigo.".
Il suo interlocutore, non convinto gli ribatté: "ma
Allah ha detto: Combatteteli finchè non ci sia più
politeismo,".
Abdoullah Ibn Oumar gli rispose:
"Noi l'abbiamo fatto dal tempo del Profeta (PBSL)
quando l'Islam era in minoranza, il mussulmano era perseguitato a morte. Oggi
che l'Islam è divenuto forte, non c'è più persecuzione, più fitna e la
religione è interamente di Allah ". Secondo altre versioni riferite da Ibn
Kathîr, avrebbe inoltre detto:" abbiamo combattuto fino a che non ci sia
più fitna e che la religione sia interamente ad Allah, mentre voi e i vostri
compagni, volete combattere fino a che la fitna ritorni e che la religione non
sia più ad Allah ".
Questo scambio è abbastanza
eloquente per dare un'idea della legittimità del ricorso alla forza nella
tradizione islamica. La sagacia di Ibn Oumar rende la sua interpretazione la
più pertinente nei confronti delle società contemporanee, anche se quella di
Ibn Abbas ha più successo negli ambienti estremisti. Attraverso questa
dimostrazione, si comprende che allorché la libertà religiosa è compromessa, la
sua difesa anche con la forza è legittima. È una forma di resistenza
all'oppressione. Quando invece la libertà religiosa è garantita, il ricorso
alla forza, ispirato da mire egemoniche, dal terrorismo o dalla propaganda
religiosa non può che essere considerato come una fonte di fitna, di calamità,
di minaccia alla libertà religiosa e alla sicurezza delle persone che vi fanno
ricorso ma anche delle loro vittime. Il Corano è formale su questo punto:
" Temete la fitna, essa non insidierà solo coloro che sono stati ingiusti;
sappiate che Allah è severo nel castigo "
Se la fitna è qui tradotta dalla maggioranza dei
giureconsulti come una calamità, perché volere a ogni costo interpretarla come
"associazione o idolatria" nel versetto oggetto della controversia?
Eppure nella tradizione del Profeta, ogni interpretazione non conforme e in
contraddizione con il testo coranico e la sunna va rigettata. Il Profeta non ha
forse detto: "Ogni innovazione che non possa integrarsi a questa Regola,
la nostra, va rigettata ".
A voler supporre inoltre che fitna possa essere interpretato come idolatria o associazione, come
comprendere allora i versetti seguenti:
" Non c'è costrizione
nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore.".
" Se il tuo Signore avesse
voluto, avrebbe fatto di tutti gli uomini una sola comunità. Invece non smettono di essere in contrasto tra loro;
eccetto coloro ai quali il tuo Signore ha concesso la
Sua misericordia. Per questo li ha creati.".
" Se il tuo Signore
volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te (il
Profeta) costringerli ad essere credenti? Nessuno può
credere, se Allah non lo permette.".
Sarebbe una smisurata presunzione, una posizione ribelle
alla legge di Allah, voler essere più "realista del re", tentando di
realizzare con le armi ciò che il Signore per Il quale si crede di militare
considera impossibile, se non contronatura. Non c'è in questo semplicemente la
volontà di usare l'Islam come un alibi al servizio di una causa inconfessata,
la cui finalità gli è completamente estranea?
Il peggio non è solo il fatto che i gruppi estremisti
invocano in nome dell'Islam dei precetti che gli sono estranei, ma risiede nel
fatto ch'essi seminano la corruzione su Terra credendo di fare bene (e talvolta
essendo malintenzionati). È un vero prodigio vedere predetta nel Corano la
situazione che viviamo ai giorni nostri:
E quando si dice loro: "Non spargete la
corruzione sulla terra", dicono: "Anzi, noi siamo dei
conciliatori!"
Non sono forse questi i corruttori? Ma non se
ne avvedono.
E quando si dice loro:"Credete come
hanno creduto gli altri uomini", rispondono: "Dovremmo credere come
hanno creduto gli stolti?". Non sono forse loro gli stolti? Ma non lo
sanno. "
Il Profeta dell'Islam ha fatto sapere molto chiaramente
che coloro che si ribellano contro le autorità, coloro che combattono i
mussulmani in terra d'Islam e non tengono conto dei diritti dei non mussulmani
protetti, coloro che uccidono i buoni e i malvagi senza distinzione, non fanno
parte della sua comunità e non possono reclamarsi di Lui né del suo messaggio e
sono considerati alla morte come non mussulmani.
Si tratta quindi, in conformità con l'universalità del
messaggio islamico, di un avvertimento che si indirizza non solo ai mussulmani
ma all'insieme dell'Umanità, affinché ognuno sappia a che cosa attenersi. Tutti
gli individui i cui diritti saranno violati dalle persone che rispondono a
questi criteri devono sapere, in caso di reazione, che non gli sarà mai
rimproverato da parte dell'Islam, di avere attentato alla vita o ai beni di
persone appartenenti alla Ummah islamica.
In ogni caso, la jihad difensiva per la libertà e la
sicurezza in materia religiosa non potrebbe essere invocata in un contesto di
Stato di diritto in cui la libertà religiosa è garantita. Essa costituisce in
realtà solo una misura dissuasiva in tempo di pace e la cui applicazione
necessariamente eccezionale non è mai auspicabile.
Esiste invece nell'Islam un'altra forma di jihad, valida
in tutti i tempi e in tutti i luoghi e che ha valore di obbligo religioso a
carico di ogni credente (fardhou aïn). È una jihad inerente all'Islam, che è
stata interrotta agli inizi a causa delle persecuzioni ed altre oppressioni di
cui i mussulmani erano vittime. È nel caso specifico la "djihadou
nafs" ossia la lotta condotta dal credente contro le sue passioni e contro
Satana. È così che dopo la grande battaglia di Badr, il Profeta (PBSL) riunì i
compagni e disse loro: "Siamo tornati dalla piccola jihad e siamo in
marcia per la grande jihad" ossia dalla jihad con le armi per restaurare
la libertà religiosa, alla jihad con la fede contro le passioni e il diavolo.
Dirà inoltre: "il combattente vero è quello che combatte le sue passioni
nella sottomissione a Dio"; o ancora "la lotta migliore è quella che
la persona conduce contro le sue passioni e le sue tendenze ". La lotta
nell'Islam è allora più simbolica e spirituale che armata e temporale.
STATO DELLA MINACCIA TERRORISTA ISLAMISTA
Jean-François RICARD
Primo Giudice Istruttore
Parigi
Tracciare le grandi linee di quel che è oggi la minaccia
terrorista significa affrontare in primo luogo la novità di questa minaccia, le
sue caratteristiche, la sua ampiezza e, possiamo dirlo oggi, la sua
universalità.
Novità di questa minaccia, perché la sua base ideologica
non presenta né riferimenti alla rivoluzione o al terzo mondo, né riferimenti
nazionalisti, ma un riferimento prima di tutto teologico nell’ambito del quale
il concetto di Jihad gioca un ruolo chiave.
Presente in Egitto fin dagli anni 1920, il
fondamentalismo islamico ha conosciuto una diffusione via più ampia dalla fine
degli anni 1980, in seguito ad una duplice causa: il crollo del mondo bipolare
con la scomparsa dell’URSS e la guerra in Afghanistan.
Nel contempo, ben lungi dal costituire una minaccia
monolitica ed immobile, l’islamismo radicale ha, fin dalla seconda parte degli
anni 1990, subito una profonda evoluzione.
In primo luogo, gli anni dal 1992 al 1995, per i paesi
dell’Europa occidentale sono stati contrassegnati dall’emergere del GIA, che ha
assicurato il suo controllo sull’insieme del movimento islamista algerino e
non.
A partire da quest’epoca attraverso tutta l’Europa si
sono sviluppate molteplici reti di approvvigionamento in armi, documenti falsi,
mezzi di comunicazione, legate ad una zona di scontro, per non dire di aperto
conflitto: l’Algeria.
Ma già, lo studio di queste reti, fin dal 1994, doveva permettere di mettere in luce l’avvio di
volontari provenienti dal mondo intero ed in modo particolare dall’Europa,
verso la zona PAKISTANO-AFGHANA, per seguirvi una formazione di combattenti in
campi d’addestramento specialmente organizzati; si tratta di un elemento
centrale che reca in germe il nuovo volto dell’islamismo radicale del periodo
che seguirà.
In parallelo, delle vere e proprie reti installate in
modo particolare in Francia, incaricate fino ad allora di svolgere un compito
logistico, daranno prova della loro capacità, dopo l’arrivo di un capo
operativo, talvolta nello spazio di pochi giorni, a colpire in Europa come sarà
il caso nella campagna d’attentati del 1995.
Sarebbe in
effetti illusorio credere che le reti islamiste fanno una differenza tra i
territori che utilizzano come retrovia e quelli che decidono di colpire
direttamente.
Oltre la campagna di attentati del 1995, è forse
necessario ricordare il dirottamento dell’ Airbus del dicembre 1994 che ha
annunciato il primo atto dell’estensione della violenza islamista sul territorio
francese?
L’iper-terrorismo non è dunque nato l’11 settembre 2001
Ma se l’attivismo in Francia di organizzazioni come il
GIA che possiamo qualificare di "tradizionali", anche se non avevano
che qualche anno di anzianità, è sembrato declinare nel corso del periodo 1996
/ 1998, in questo stesso periodo il movimento islamico ha conosciuto un
fenomeno di dispersione e di internazionalizzazione.
Per prima cosa il riferimento ad un paese, ai
combattimenti che vi si svolgono e quindi al sostegno che conviene apportare ai
combattenti partigiani che vi agiscono va diminuendo: penso certo all’Algeria,
ma questo è anche valido per l’insieme dei paesi nordafricani.
Anche se gruppi specifici di supporto a questi partigiani
agiscono sempre a partire dall’Europa, assistiamo all’organizzazione, ivi
compreso nei nostri paesi, di vere reti internazionali che agiscono senza alcun
riferimento alla nazionalità d’origine dei loro membri.
Le strutture gerarchiche classiche, già molto diverse da
quelle che si potevano incontrare nelle vecchie reti terroriste, lasciano
sempre più il posto a funzionamenti di tipo orizzontale, proteiformi e
mutevoli.
Il criterio della nazionalità dell’attivista non è più
operante, quello di una destinazione fissa ad una funzione, ad esempio di
logistica, in un dato paese, nemmeno.
L’attivista che si specializzava nelle reti di
fabbricazione di documenti falsi può in tempi brevissimi passare all’attività
operativa.
Ritroviamo una prova della mutazione subita da queste
reti anche nel fatto che la localizzazione del combattente, che agisce da un
paese o da un continente, è diventata un modo di funzionamento superato.
Colui che viene visto agire nell’ombra di un alto
dignitario islamista nel Regno Unito, ad esempio, si ritroverà domani in
Germania, da dove potrà colpire la Francia, in connessione con altri attivisti
installati in altri paesi europei... ma potrà anche essere diretto verso il
continente nordamericano da dove proseguirà il suo jihad.
Quel che più colpisce è che abbiamo dovuto affrontare una
vera e propria mondializzazione di queste reti.
Così, fino dal 1996, partendo da indagini sviluppate
sulla base di elementi apparsi in margine al caso detto "di Roubaix",
e a partire, in apparenza, da un semplice traffico di passaporti, si è potuta
evidenziare una vera e propria rete, sia logistica che operativa, che agisce
tanto in Europa (Francia, Belgio, Germania, Regno Unito, Italia, Bosnia) e in
Turchia, che in Africa, nel Medio Oriente, in Estremo Oriente e in America del
Nord.
È questa stessa rete che doveva tentare di provocare un
grave attentato sul suolo americano per il passaggio all’anno 2000 (Caso
Ressam).
L’esistenza di questi dati ha permesso alla Francia di
apportare un concorso giudiziario importante agli Stati Uniti prima ancora degli
attentati dell’11 settembre.
Il necessario distacco accumulato col passar del tempo
permette di capire meglio oggi quanto ci fosse di premonitore nel dirottamento
dell’Airbus del mese di dicembre 1994 e nel caso "Ressam" del
dicembre 1999 :
- Il primo annunciava l’iper-terrorismo dell’11
settembre, ma anche le azioni dell’estate del 1995, ossia l’esportazione del
terrorismo, mentre alcuni credevano di poterlo contenere nella zona di azione
tradizionale del G.I.A : l’Algeria.
- Il caso "Ressam", in cui l’obiettivo era, per
il passaggio all’anno 2000, l’aeroporto di Los Angeles, eventualmente collegato
ad azioni concomitanti in Europa, annunziava chiaramente la volontà di colpire
il suolo nordamericano, obiettivo adottato al più tardi nel 1998, da un’alleanza
tra gruppi del Jihad internazionale e le più alte istanze di AL QAEDA.
Altro segno caratteristico: l’ancoraggio di queste reti,
qualunque sia la nazionalità dei loro membri, nei fronti della belligeranza
aperti, come la Bosnia di prima degli accordi di Daytona, il Kossovo e la
Cecenia, hanno spostato una zona di conflitti verso l’occidente, ed hanno
assicurato ad una generazione di Mudjaidin la loro formazione di combattenti e
il loro legame col "martirio".
Principale "marchio di fabbrica" : l'AFGHANISTAN,
punto di passaggio obbligato fino all’autunno del 2001: sul posto i volontari
vi seguivano un vero cursus universitario del terrorismo, in campi di
addestramento a vocazione specializzata, e questo secondo i periodi, attivisti
di tutte le nazionalità insieme poi, in seguito, usufruendo dell’organizzazione
di un appoggio logistico e di un’organizzazione distinta per nazionalità.
Soprattutto, nella stessa zona, la tendenza più dura
degli anni 1998-2001 sarà contrassegnata dall’influenza sempre più forte di AL
QAEDA su reti che conserveranno spesso, ciononostante, una vasta autonomia.
In parallelo con queste grandi tendenze, la stessa fase è
senza dubbio caratterizzata dal congiungimento del movimento AL QAEDA con altri
gruppi islamisti ben insediati in tutto il mondo occidentale come il GSPC, ma
anche in Medio Oriente (Giordania, Siria, Nord dell’Iraq, Yemen), nell’immenso
territorio che forma l’Estremo Oriente (Malesia, Tailandia, Indonesia,
Filippine) e infine in tutta la zona del Caucaso.
Ma qual’è la situazione dopo l’11 settembre e soprattutto
dopo le azioni americane contro i Talebani, le reti di AL QAEDA, e i gruppi che
sono loro legati, basati sul suolo Afgano ?
Per prima cosa bisogna sottolineare il fatto che gli
attentati dell’11 settembre non costituiscono l’inizio di un nuovo conflitto e
ancor meno un atto isolato.
Esiste un’evidente continuità strategica tra gli
attentati del 1998 in Africa orientale, finanziati dall’organizzazione di Usama
Bin Laden ed il jihad islamico egiziano del Dottor Ayman El Zwahri che aveva
appena creato il "Fronte Islamico Mondiale contro gli Ebrei ed i
Crociati", e gli attentati dell’ 11 settembre.
Il dopo 11 settembre è stato caratterizzato da una
moltitudine di attentati perpetrati su tutti i continenti e di minacce
proferite da Al Qaeda: l’attentato contro la sinagoga di Djerba l’11 aprile
2002, poi l’8 maggio quello perpetrato a Karachi contro un autobus che
trasportava dei francesi impiegati nel settore della costruzione navale,
seguito il 14 giugno da un altro attentato contro il Consolato Generale degli
Stati Uniti a Karachi. Il 6 ottobre 2002, la petroliera francese
"Limburg" era vittima di un’operazione suicida. Il 12 ottobre una
serie di attentati particolarmente cruenti venivano perpetrati contro una discoteca
e contro il Consolato degli Stati Uniti a Bali, poi a Mombasa in Kenya. Più di
recente gli attentati in Arabia Saudita e a Casablanca ci hanno ricordato la
gravità di questa minaccia, ma anche mostrato l’apparizione di nuovi obiettivi.
Si deve anche includere in questa lista la presa degli
ostaggi di Mosca il 23 ottobre 2002 da parte di un commando ceceno, il che
prova l’influenza delle reti islamiche radicali nella regione del Caucaso.
Un primo elemento di risposta può essere fornito da un
paradosso: la permanenza di AL QAEDA, paradosso quando si conosce l’importanza
delle azioni che hanno toccato le basi dell’organizzazione in Afghanistan, poi
gli arresti nelle più alte sfere d’AL QAEDA stessa.
Abbiamo tutti in mente il recente arresto di Khaled Sheikh
MOHAMED, ma c’è stato anche quello di
Abu ZUBEIDA o d’Abdullah Mohamed RAMZI BINALSHIBH.
Un "nucleo duro" esiste però sempre e si è
riorganizzato sotto altre forme.
Così Al Qaeda ha guadagnato alla causa del jihad
organizzazioni settarie pachistane pro-kashmiri.
Altre organizzazioni, non pachistane, sono anche
direttamente legate ad attentati perpetrati durante l’anno 2002. È così in modo
particolare per la Jama’a Islamya indonesiana, designata come responsabile
degli attentati di Bali.
Soprattutto ai margini di questo "nucleo duro",
connesso a lui, usufruendo però di una reale indipendenza, si è sviluppato un
vasto movimento islamista di obbedienza salafista che condivide la stessa
ideologia di Al Qaeda e a stessa strategia del Jihad contro i paesi
occidentali.
Esso costituisce oggi un vivaio sempre rinnovato,
impegnato in attività logistiche, ma anche idoneo a partecipare ad operazioni
terroriste sul teatro europeo e in America del Nord.
Questo movimento ci riguarda direttamente: le sue basi
sono ampiamente insediate in Europa;
si tratta di un movimento di tipo “esploso”, perché
formato da molteplici cellule e reti, che evolvono separatamente e non sono
collegate le une alle altre da un legame organico o gerarchico.
Queste strutture non seguono nessun tipo determinato: le
loro cellule non hanno costituzioni definite e variano per la loro importanza
ed il loro ruolo secondo le necessità del momento.
Allo stesso modo, il formato di queste reti è variabile,
e la loro costituzione così come il loro funzionamento non obbediscono a nessun
criterio prestabilito; inoltre, i membri che le compongono passano da una
cellula all’altra.
L’elevazione del livello degli attivisti che compongono
queste reti è anch’essa visibile: abbiamo a che fare con individui totalmente
formati, di un livello intellettuale spesso elevato, poliglotti, che
usufruiscono di competenze universitarie, che hanno ricevuto formazioni molto
specializzate in campi di addestramento e che possono ricorrere a meccanismi
importanti di micro-finanziamento. Si spostano continuamente e sono per di più
dotati di una capacità notevole di vivere a lungo nella clandestinità.
Un’ultima evoluzione riguarda prima di tutto l’Europa:
l’apparizione di nuove alleanze caratterizzate dall’incontro tra gli elementi
provenienti dalla lotta partigiana islamista algerina e altri provenienti dal
Jihad internazionale con, in comune, un’esperienza acquisita in modo
particolare nella zona del Caucaso, e la loro volontà di agire contro
l’Occidente.
Così "Al Qaeda" ha tratto vantaggio dalla
situazione post-11 settembre per rinforzare le sue posizioni in Cecenia.
In questa logica, dei gruppi del Jihad internazionale
hanno fornito ai commando ceceni materiale militare ed informatico, ma anche
numerosi volontari che, in cambio, riceveranno per alcuni tra loro nuove
missioni contro i paesi occidentali.
In effetti, la zona del Caucaso presenta un duplice
interesse per questi attivisti: zona di Jihad, è anche una zona di acquisizione
di nuove tecnologie, di scambi, di motivazioni e anche di direttive.
È qui che è emersa una nuova minaccia rivolta
direttamente contro di noi: il ricorso ad attacchi chimici o biologici.
Quanto alla presa di ostaggi di Mosca il 23 ottobre 2002,
questa è il segno di una "talebanizzazione" della Cecenia che tende
fare di questo paese e del Caucaso in generale un nuovo Afghanistan. È senza
dubbio il segno che il terrorismo islamista radicale si è imposto in Cecenia e
che il problema ceceno non è più un problema semplicemente russo-russo.
Altra interrogazione : le incidenze della guerra in Iraq
sulla minaccia islamista e la sua prevedibile evoluzione nel contesto
post-iracheno.
Se, contrariamente a quanto è stato detto, non esistono
legami verificati tra il regime di Saddam Hussein e Al Qaeda, questo periodo è
stato invece caratterizzato da una radicalizzazione del "discorso di
massa" islamista e l’impegno sempre più determinato per il jihad si
traduce con un’accelerazione sensibile del reclutamento di nuovi adepti del
jihad stesso, che infoltiscono le reti esistenti.
È evidente che la guerra in Iraq non potrà non avere
influenza su questi aspetti, anche se oggi è troppo presto per dire di più.
Permanenza di una minaccia di alto livello,
mondializzazione delle reti, mantenimento
di un’organizzazione strutturata e internazionale dotata di mezzi
importanti e di cellule multiple in movimento permanente, emergenza di nuovi
gruppi, su nuovi spazi, organizzazione di alleanze fino ad ora inedite,
ridistribuzione degli obiettivi, questi sono alcuni degli aspetti attuali della
minaccia islamista radicale.
SANZIONARE IL TERRORISMO, UNA SFIDA PER IL XXI SECOLO
1. Sanzioni e cooperazione
internazionale
> La cooperazione europea, Denise Sorasio
> La cooperazione
giudiziaria europea nella lotta contro il terrorismo, Frédéric Baab
>
Le Nazioni Unite e la lotta contro il terrorismo, Aspetti giuridici e penali,
Jean-Paul Laborde
> Il terrorismo : quadro giuridico sul piano
dell'Unione Africana, Roch Gnahoui David
Denise Sorasio
Direttrice
Sicurezza e giustizia penale – Rapporti
esterni e allargamento
Commissione europea
Direzione Generale Giustizia e Affari
Interni
Questo intervento riflette le sole opinioni personali dell'autrice, senza
impegnare l'istituzione che la stessa rappresenta.
Intervento effettuato da Denise Sorasio in occasione del
convegno internazionale organizzato a Parigi il 5 febbraio 2002 da S.O.S.
Attentats
Molti progressi sono stati realizzati negli ultimi tempi
dall'Unione Europea nella lotta contro il terrorismo. Il quadro succinto che
farò del problema è quindi ridotto all'essenziale. Può essere motivo di
soddisfazione il fatto che eventi tanto gravi e tragici come quelli dell'11
settembre abbiano in fondo contribuito a sbloccare situazioni e a consentire
l'assunzione di decisioni. L'Unione Europea ha reagito rapidamente e non si è
accontentata di limitarsi a questo; lo sforzo dopo questa data è rimasto
sostenuto e non possiamo che rallegrarcene.
Questa capacità di agire nel campo della giustizia e degli
affari interni è una novità relativa per quanto concerne l'Unione Europea.
Abbiamo mezzi di azione che non sono forse ancora perfetti. Speriamo che la
futura Convenzione migliorerà da questo punto di vista la situazione, ma
disponiamo in effetti di veri e propri mezzi d'azione solo dopo l'entrata in
vigore del Trattato di Amsterdam del 1° maggio 1999.
Dopo questo trattato, abbiamo effettivamente ravvicinato,
nel campo della giustizia e degli affari interni, ciò che era previsto in modo
ancora piuttosto embrionario nel Trattato di Maastricht a ciò che sperimentiamo
più generalmente nel sistema comunitario, con un conseguente aumento di
efficacia.
Ciò significa che abbiamo in particolare i mezzi di
azione sul piano legislativo ma anche nei campi della cooperazione tra le
polizie e della cooperazione giudiziaria penale. Quello che è stato realizzato
impiega queste diverse vie. Ovviamente, affinché risultati iniziali abbiano
potuto essere prodotti con tanta rapidità, malgrado un processo decisionale che
è di solito abbastanza lungo da metter in opera, va precisato che i lavori di
preparazione erano ben anteriori agli attentati dell'11 settembre.
Il Trattato di Amsterdam prevede in realtà la lotta
contro il terrorismo nel novero di altri elementi di lotta contro il crimine
organizzato, che vanno dal traffico degli essere umani, al traffico di droga e
ad altri elementi. La preoccupazione e la base dell'azione le troviamo quindi
nel Trattato di Amsterdam. Le troviamo inoltre nelle conclusioni che sono state
decise dai capi di Stato e di governo, ossia a livello del Consiglio d'Europa,
già dalla fine del 1999. Le troviamo per finire nei piani d'azione che, sulla
base di questi orientamenti, sono stati messi in atto dalla Commissione. Si
trattava dunque di un programma di iniziative che esisteva da un certo tempo.
Esiste d'altro canto una risoluzione del Parlamento europeo che data
dell'inizio settembre 2001, ovvero prima degli attentati, e che insiste appunto
sulla necessità di lottare efficacemente contro il terrorismo. Poiché questo
elemento figurava tra gli obiettivi primordiali dei compiti da svolgere in
materia di giustizia e di sicurezza, la Commissione è stata effettivamente in
grado di presentare il 19 settembre 2001 delle proposte di decisione quadro sul
terrorismo e sul mandato d'arresto europeo. Queste proposte sono state
approvate dal consiglio nei principi nel mese di dicembre 2001 e adottate il 13
giugno 2002. È quindi un record in termini di rapidità decisionale.
Queste proposte legislative, adottate da allora come
decisioni-quadro, sono al contempo un'illustrazione dei nostri mezzi di azione.
Una è relativa all'armonizzazione delle legislazioni, l'altra affronta il tema
del riconoscimento reciproco.
La decisione quadro sul terrorismo, un esempio di armonizzazione,
include una definizione comune del terrorismo e un obbligo per gli Stati membri
di imporre sanzioni nei confronti di alcune infrazioni, il cui minimo della
pena massima è fissato da questo testo, nonché regole concernenti la
competenza. Ovviamente il carattere tecnico prevale, ma è estremamente
importante avere una legislazione comune a livello dell'Unione, in modo tale
che gli atti di terrorismo non siano puniti in maniera diversa da un Stato
membro all'altro. E ciò va nel senso della preoccupazione che manifestava il
Presidente Forni all'inizio dei lavori quando parlava di « oasi di
pace » in cui i criminali potrebbero trovare una situazione protetta.
Dotandosi di una legislazione comune, si è fatto dunque
il necessario per evitare questa situazione. È stata adottata in seno
all'Unione una definizione comune del terrorismo – che ha suscitato parecchi
dibattiti – che essenzialmente consiste a prendere in considerazione tutta una
serie di fatti che sono in ogni caso crimini e delitti, come la presa di
ostaggi, l'omicidio, la diffusione di sostanze pericolose, ma considerando che l'intenzione terrorista, ed è qui la
differenza, costituisce una circostanza aggravante e impone quindi pene più
pesanti. Questo costituisce il primo elemento.
Il secondo strumento, che è di tutt'altra natura, pur
prendendo la stessa forma, ossia quella di una decisione quadro, è il
"mandato d'arresto europeo". È un meccanismo di reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, partendo dall'idea, quali che siano
le differenze di procedura e di sistemi tra gli Stati membri, che tutti questi
sistemi danno garanzie sufficienti, sono sufficientemente buoni perché ci si
possa fidare – ed è questa la parola chiave del reciproco riconoscimento – ci
si possa fidare tra autorità giudiziarie degli Stati membri. Si passa quindi da
un sistema di estradizione classico, che presuppone in particolare l'intervento
dell'autorità politica in un certo numero di casi, a un riconoscimento puro e
semplice, direi quasi automatico, di decisioni prese da un magistrato o da una
giurisdizione di uno Stato membro e che possono essere direttamente eseguite da
un altro Stato membro.
Aggiungo che il mandato d'arresto europeo non ha come
solo oggetto i fatti di terrorismo: esso copre una lunga lista di infrazioni
per le quali dovrebbe trovare applicazione.
Le grandi linee del meccanismo previsto sono le seguenti:
il mandato d'arresto europeo si sostituirà fra gli Stati membri alle attuali
procedure d'estradizione. Riguarda tutte le situazioni che erano in precedenza
coperte dalla Convenzione europea d'estradizione del 1957. Il meccanismo
previsto è esclusivamente giudiziario e, contrariamente all'estradizione,
esclude l'intervento politico nella decisione di consegnare una persona. Il
principio della doppia incriminazione è soppresso per un elenco di 32
infrazioni (tra cui quelle che costituiscono il terrorismo, come è definito
nella decisione quadro) quando queste sono represse sul territorio dello Stato
d'esecuzione con una pena detentiva di almeno 3 anni. La decisione di consegna
dovrà intervenire entro un termine massimo di 90 giorni dopo l'arresto, e le
condizioni del rifiuto sono strettamente inquadrate. Gli Stati membri che
finora hanno rifiutato di consegnare propri cittadini non potranno più avvalersi
di questa eccezione.
Altro elemento: la
cooperazione giudiziaria penale. Anche questo è un campo che travalica la lotta
al terrorismo, ma il terrorismo, data la pressione degli avvenimenti che
conosciamo, è uno dei tipi di criminalità da prendere in considerazione con
priorità.
Va citata qualche altra
iniziativa importante in questo senso: il 19 aprile 2002, la Commissione ha
emesso una proposta di decisione quadro sugli attacchi dei sistemi
d'informazione, che completerà il mandato d'arresto europeo e la decisione
quadro sul terrorismo stabilendo misure efficaci per lottare contro il
cyber-terrorismo. Questa proposta risponde alla preoccupazione crescente
rispetto alla possibilità di attacchi terroristi contro i sistemi
d'informazione facenti parte della struttura essenziale degli Stati membri (per
esempio per gestire gli ospedali, per il controllo del traffico aereo, ecc.).
L'accordo per questa proposta è stato realizzato il 28 febbraio 2003. Una
proposta di decisione quadro sul blocco degli averi e delle prove ha ricevuto
il 28 febbraio 2002 un accordo sull'orientamento generale e si attende la
rimozione di qualche riserva parlamentare per potere presentare questa misura,
che assisterà le autorità giudiziarie e di polizia nel lavoro d'indagine
transfrontaliera.
Altro elemento importante è
la creazione di Eurojust, nuovo organo dell'Unione creato da una decisione del
Consiglio del 28 febbraio 2002 che è entrata in vigore il 6 marzo 2002, e nel
riunire dei rappresentanti dei sistemi giudiziari degli Stati membri, deve
servire a permettere di coordinare le indagini. Quando per esempio siano stati
commessi crimini in diversi Paesi membri, questo organo permette di riunire le
informazioni per un aiuto reciproco efficace.
Abbiamo anche il suo corrispettivo più anziano, che
riguarda la cooperazione delle forze di polizia: Europol. Europol è un organo
destinato a riunire tutta una serie di informazioni fornite dai servizi
nazionali sul terreno, in modo tale che la circolazione delle informazioni (e
sappiamo quanto sia importante per lottare contro tutte le forme di
criminalità) possa essere effettuata tramite questo luogo di scambi, di
raccolta e di ridistribuzione d'informazioni che è Europol. In seguito agli
avvenimenti che conosciamo, Europol si è vista assegnare una missione
prioritaria in materia di lotta contro il terrorismo e dei mezzi supplementari,
sia che si tratti di mezzi finanziari o di risorse umane. In effetti, anche in
questo campo, che non ha un carattere legislativo ma piuttosto un carattere
d'efficacia per quanto concerne la messa in comune di informazioni detenute dai
servizi di polizia e dai servizi informazione degli Stati membri, c'è stato un
incremento di mezzi. Va aggiunto a ciò che, con una recente decisione relativa
all'applicazione di misure specifiche di cooperazione giudiziaria e di organi
di polizia in materia di lotta contro il terrorismo, gli Stati membri si sono
impegnati a comunicare le informazioni "pertinenti" a Europol e a Eurojust allo scopo di rafforzare la
cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta contro il
terrorismo.
Ma non vanno comunque dimenticate le garanzie
fondamentali che formano la base necessaria di ogni democrazia e che ispirano
tutte le iniziative proposte a livello europeo. Poiché, se per la preoccupazione
di perseguire e punire le persone colpevoli di atti terroristi non
rispettassimo più i diritti della difesa quali accolti nell'articolo 6 della
Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, contribuiremmo, sminuendo la nostra
società, agli obiettivi dei terroristi. La Commissione europea s'è quindi
impegnata in un lavoro molto completo sulle garanzie procedurali nelle
procedure penali, la cui tappa più recente è stata la pubblicazione, il 19
febbraio 2003, di un libro verde. Una decisione quadro è prevista per la fine
dell'anno.
LA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA
NELLA LOTTA CONTRO IL
TERRORISMO
Frédéric BAAB
Magistrato di collegamento a Berlino, ministero francese
della Giustizia
Distaccato presso il ministero francese degli Affari
esteri
AVVERTIMENTO
Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e
in Inglese
Di fronte alla
crescita della minaccia terrorista e allo sviluppo di una criminalità
organizzata transnazionale, la risposta dell'Unione Europea doveva essere
globale.
Il Consiglio di Tampere (Finlandia, ottobre 1999) ha
condotto a una progressiva armonizzazione dei diritti interni applicabili negli
Stati membri e all'adozione del mandato di cattura europeo (MCE). Questo
insieme normativo è stato completato dalla creazione dell'unità di
coordinamento delle inchieste e delle azioni giudiziarie, Eurojust, primo
abbozzo di una procura europea.
Un tale edificio giuridico permetterà ai giudici e ai
procuratori di agire più efficacemente, pur nel rispetto dei diritti
fondamentali.
La Decisione quadro relativa alla lotta contro il
terrorismo, oltre a un
largo ventaglio d'incriminazioni che coprono le nozioni di attentato o di
azioni terroriste, ha inoltre come oggetto la direzione o l'appartenenza a un
gruppo terrorista, nonché alcuni delitti annessi.
Per tutte queste
infrazioni, la Decisione quadro impone un livello minimo di sanzioni in
funzione della gravità delle stesse. Il testo prevede altresì sanzioni penali
contro le persone giuridiche.
Sono infine
previste disposizioni particolari per le vittime e per le loro famiglie.
L'MCE e
l’esecuzione dei provvedimenti di gelo degli averi e delle prove sono strumenti
di mutuo riconoscimento che si basano sul principio di assimilazione della
decisione estera a una decisione nazionale.
L'MCE, adottato
dal Consiglio JAI del 13 giugno 2002, sostituirà la procedura d'estradizione,
che continuerà invece ad essere applicata al di fuori del territorio della UE.
L'MCE è frutto
di una decisione giudiziaria presa in uno Stato membro, lo stato di emissione,
al fine di ottenere l'arresto di una persona in un altro Stato membro, lo Stato
d'esecuzione, e la sua ulteriore consegna, o per fargli scontare una pena o per
esercitare nei suoi confronti un'azione penale.
L'autorità
giudiziaria d'esecuzione dispone di un termine di sessanta giorni prorogabile
di trenta giorni, per deliberare definitivamente sulla consegna della persona
ricercata.
L'MCE può essere
emesso per tutte le infrazioni punite con almeno un anno di detenzione nello
Stato d'emissione e per tutte le condanne ad almeno quattro mesi di detenzione
pronunciate a titolo definitivo.
Dovendo la
Decisione quadro essere integrata dagli Stati membri prima del 31 dicembre
2003, l'MCE si sostituirà all'estradizione dal 1° gennaio 2004 nell'insieme
della UE
La Decisione quadro relativa all’esecuzione delle
decisioni di gelo degli averi e delle prove (Consiglio JAI del 28 febbraio 2002) prevede un meccanismo rapido ed
efficace che consente alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di fare
eseguire immediatamente una misura cautelare in un altro Stato membro, allo
scopo di impedire la dissimulazione di averi o la distruzione di elementi di
prova.
Eurojust, creata il 28 febbraio 2002, comporta quindici
membri nazionali, uno per Stato, che la rappresentano e agiscono in suo nome.
La sua competenza è limitata alle forme più gravi di
criminalità organizzata, come il terrorismo. Eurojust non ha il potere di
ottenere o effettuare atti d'indagine: Eurojust non è ancora una procura
europea.
Eurojust
contribuisce a facilitare la cooperazione fra le autorità nazionale e lavora in
stretto rapporto con Europol, l’OLAF e la rete giudiziaria europea. I
magistrati di collegamento fanno parte di questa rete.
LE NAZIONI UNITE E LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO
ASPETTI GIURIDICI E PENALI
Jean-Paul Laborde
Capo del Servizio di prevenzione contro il terrorismo
Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine
Questa cronica riflete solamente le
opinioni del suo autore e non impegna in nessuno modo l’Organisazione delle
Nazioni Unite
AVVERTIMENTO
Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e
in Inglese
Dopo l'11 settembre 2001, l'ONU ha agito in tre
direzioni.
DISSUADEREI DISPERATI AD ADERIRE AL TERRORISMO
Gli Stati sono invitati a
ratificare e mettere in atto i trattati universali contro il terrorismo, in
piena complementarità con i testi locali.
Ai dodici trattati specifici, occorre aggiungere la
Convenzione sulla sicurezza delle Nazioni Unite e del personale associato
(1994), alcune delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e
altri strumenti collaterali quale la Convenzione contro la criminalità
organizzata e i suoi protocolli. Tutti questi testi vanno applicati in
concordanza con gli strumenti internazionali protettori dei diritti dell'uomo.
Equilibrio sottile ma indispensabile poiché la protezione delle vittime e i
diritti della difesa devono beneficiare di pari attenzione.
PRIVARE GRUPPI E INDIVIDUI DELLA
POSSIBILITÀ DI COMMETTERE ATTI DI TERRORISMO
È in virtù del Capitolo VII della Carta dell'ONU che il
Consiglio di sicurezza adottava la risoluzione 1373, il 28 settembre 2001.
Il Comitato contro il terrorismo creato con questa
risoluzione è un meccanismo di controllo dell'applicazione degli strumenti
giuridici internazionali.
Il Comitato è incaricato della messa in opera per ogni
paese delle incriminazioni e dei meccanismi giuridici indispensabili alla
cooperazione internazionale. Dovrà in seguito promuovere la formazione del
personale incaricato dell'applicazione di questi nuovi quadri giuridici e
sostenere il processo di cooperazione.
LOTTARE CONTRO IL TERRORISMO ATTRAVERSO
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
La risoluzione 1373 ha incaricato
il Comitato contro il terrorismo di analizzare le legislazioni nazionali, di
rilevare i bisogni di cooperazione tecnica per sostenere gli Stati
nell'aggiornamento delle rispettive leggi e di coordinare gli sforzi della
comunità internazionale.
Il programma mondiale di lotta contro il terrorismo
Il Servizio di prevenzione del terrorismo, situato
nell'ambito dell’Ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione del
crimine, è stato creato il 1° gennaio 1998
Dall'ottobre 2002, l’Ufficio lanciava il Programma contro
il terrorismo, costruito su quattro assi:
- mettere strumenti di lavoro a disposizione dei paesi
- fornire assistenza giuridica adeguata agli Stati che la
richiedono
- creare una lista di esperti volontari per apportare
agli Stati l'appoggio necessario per le questioni d'estradizione o di reciproco
aiuto giudiziario
- lavorare in stretta collaborazione con gli organismi
internazionali, regionali o sub-regionali.
L’Ufficio ha messo a disposizione degli Stati membri una
guida legislativa, ha aggiornato il manuale per la messa in atto dei trattati
tipo dell'ONU sull'estradizione e l'aiuto giudiziario e ha fornito tramite il
suo sito Internet un'informazione completa sui test dell'ONU.
L'ONU ha progredito enormemente negli ultimi due anni
nella lotta contro il terrorismo. Molto resta tuttavia da fare. La lotta contro
il terrorismo ha bisogno dell'adesione di tutti. La mondializzazione, che non
si ferma alle porte del crimine, richiede questo consenso. Grazie a questa
adesione collettiva, il lavoro dell'ONU contro il terrorismo potrà avere
successo.
IL TERRORISMO : QUADRO GIURIDICO SUL PIANO DELL'UNIONE AFRICANA
Roch Gnahoui DAVID
Professore Incaricato Titolare delle Facoltà di Legge
UCAD Dakar Senegal
Il terrorismo non conosce frontiere: si è mondializzato,
e per l’Africa,la battaglia contro il terrorismo è un imperativo assoluto. Molti
paesi africani sono stati e continuano ad essere vittime del terrorismo
pagando, in questo senso, un prezzo molto elevato per proteggere i loro
cittadini e garantire il funzionamento delle loro istituzioni. In effetti, gli
eventi dell’Agosto del 1998 con il tentativo di distruzione delle ambasciate
degli Stati Uniti a Nairobi e a Dar El Salam, gli attacchi terroristi in Kenya
e in Tunisia nel 2002, a Casablanca in Marocco il 16 maggio 2003, hanno
evidenziato la vastità del fenomeno, il suo carattere pernicioso e devastatore.
Gli attentati dell’ 11 settembre 2001 negli Stati Uniti traducono perfettamente
l’ignominia del fenomeno e le sue conseguenze terribili e nefaste: è evidente
che bisogna combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme. Gli Stati africani,
per la loro stessa sicurezza e quella del continente devono fare fronte con il
massimo rigore. Il continente africano, confrontato a problemi di sviluppo
economico e sociale, vedrebbe tutti i suoi sforzi annientati da atti terroristi
che lo riporterebbero indietro di molti
anni e che nuocerebbero gravemente all’instaurazione della pace e della
stabilità politica. La minaccia contro la stabilità che rappresenta il
terrorismo impone azioni decise in comune e congiunte, adeguamenti e riforme
sul piano legislativo, un’armonizzazione delle procedure. È da questi
imperativi che procede l’elaborazione e la messa in opera di una convenzione
sul piano africano per permettere agli Stati africani di assumere i loro
obblighi che nascono dalla solidarietà internazionale in materia di lotta
antiterrorista, come sono definiti dalle Risoluzioni
1368 del 12 settembre 2001 e 1373 del 28 settembre 2001 del Consiglio di
sicurezza.
A questo riguardo, l’Organizzazione dell’Unità Africana
ha compreso perfettamente il pericolo rappresentato dal terrorismo. Fin dal
luglio 1992 a Dakar (Senegal), i capi di Stato e di governo dell’Organizzazione
dell’Unità Africana (OUA/ L’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) è
diventata l’Unione Africana (UA) in occasione del Vertice di Durban in
Sudafrica nel mese di Luglio 2002) hanno adottato una risoluzione [AHG /
Risoluzione 213 (XXVIII)] destinata a rafforzare la cooperazione e il
coordinamento tra gli Stati africani per meglio combattere il fenomeno
dell’estremismo. In modo più specifico, sono stati d’accordo per non permettere
a nessun movimento che sfrutta la religione o le differenze etniche e altre
differenze sociali o culturali di intraprendere attività ostili contro gi Stati
membri, e per imporre di astenersi dall’accordare un supporto, qualunque sia,
ad un qualsivoglia gruppo suscettibile di rendere instabili gli Stati membri
così come di portare pregiudizio alla loro integrità territoriale per mezzo
della violenza. Due anni dopo, nel giugno del 1994, a Tunisi, in occasione della
sua 30a sessione ordinaria, il Vertice dei capi di Stato e di governo ha
adottato una dichiarazione che costituisce un Codice di condotta sulle
relazioni inter-africane [AHG / Dichiarazione (XXX)]. In questa dichiarazione,
il Vertice ha rifiutato come inaccettabili e nocivi alla promozione della pace
e della sicurezza sul continente, il fanatismo e l’estremismo qualunque ne sia
la natura, l’origine e la forma, in modo particolare il fanatismo e
l’estremismo di ordine religioso. Il Vertice ha condannato senza riserve le
azioni, i metodi e le pratiche terroriste ed ha espresso la sua determinazione
per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in vista di eliminare
questo flagello. Questa volontà collettiva di affrontare, in maniera più
coordinata e determinata, il terrorismo, è culminata nell’adozione, nel luglio
del 1999 ad Algeri, da parte della 35a sessione ordinaria del Vertice dei capi
di Stato e di governo, della Convenzione dell’OUA sulla prevenzione e la lotta
contro il terrorismo [AHG / Dichiarazione 132 (XXXV)]. Nella premessa della
Convenzione, gli Stati membri dell’Organizzazione dell’Unità Africana hanno
espresso la loro convinzione che il terrorismo non può essere giustificato
qualunque ne siano le circostanze determinanti e dovrebbe essere combattuto
sotto tutte le sue forme, in modo particolare quando degli Stati sono
direttamente o indirettamente implicati, e ciò malgrado la sua origine, le sue
cause ed i suoi obiettivi. Nel mese di Ottobre 2001, alla
conferenza africana convocata a Dakar dal Presidente senegalese, l’Avvocato
Abdulaye Wade, perorava per un
"Patto africano contro il terrorismo", ma il vertice dopo
aspre discussioni è piuttosto sfociato, in una "dichiarazione contro il
terrorismo".
Dopo la sensibilizzazione degli Stati membri da parte
della Commissione che ha portato nel settembre del 2002 all’entrata in vigore
della Convenzione dell’Unione Africana sulla prevenzione e la lotta contro il
terrorismo in Africa, la Commissione ha organizzato, ad Algeri alla stessa
data, una riunione ad alto livello. Ne è sfociata la concezione di un piano
d’azione sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo. Questo piano
d’azione è stato adottato dal Consiglio Esecutivo a N’djamena (Ciad) nel marzo
2003. La Commissione ha inoltre sollecitato dagli Stati membri, in gennaio ed
in aprile 2003, i loro commenti sul protocollo additivo alla Convenzione
d’Algeri.
Insomma un quadro giuridico
comune di riferimento per arrestare il terrorismo su scala africana è ormai
definito ed alcuni stati africani, in modo particolare nel Magreb hanno tratto
vantaggio dal nuovo contesto per legittimare la loro politica anteriore di
lotta contro il terrorismo. Altri Stati sono ancora allo stadio
dell’elaborazione di insiemi legislativi a livello nazionale per combattere il
terrorismo. Ma, qualunque sia la situazione, si può sottolineare la volontà
comune evidente degli Stati africani di prevenire e lottare contro il
terrorismo (I), nonostante i limiti osservati per un trattamento efficace del
fenomeno.
I. Gli strumenti giuridici di lotta contro il terrorismo
nell’Unione Africana
Gli strumenti giuridici di prevenzione e di lotta contro
il terrorismo nell’Unione Africana si situano ad un duplice livello: dapprima
sul piano africano con la convenzione d’Algeri del 10 luglio 1999, poi sul
piano nazionale con l’obbligo imposto agli Stati di organizzare una
legislazione o di armonizzare quella esistente con la convenzione africana.
A. Il quadro giuridico fondamentale : la Convenzione dell’OUA
La convenzione dell’OUA sulla prevenzione e la lotta
contro il terrorismo contiene disposizioni in grado di organizzare la
cooperazione tra gli Stati, attraverso gli scambi di informazioni su eventuali
gruppi terroristi e le reti che ne assicurano il finanziamento (articolo 4).
Oltre a ciò, essa dà una definizione molto ampia dell’atto terrorista. In
effetti, l’articolo 1.3 (a) della Convenzione recita: « è un atto
terrorista qualsiasi atto o minaccia di atto in violazione delle leggi penali
dello Stato firmatario, suscettibile di mettere in pericolo la vita,
l’integrità fisica, le libertà di una persona o di un gruppo di persone, che
provoca o può provocare danni ai beni privati o pubblici, alle risorse
naturali, all’ambiente o al patrimonio culturale, e che è commesso con l’intenzione
:
- (i) d’intimidire, provocare una situazione di terrore, forzare,
esercitare pressioni o condurre qualsivoglia governo, organismo, istituzione,
popolazione o gruppo di questa, a prendere qualsiasi iniziativa o a
astenersene, ad adottare una posizione particolare o a rinunciarvi, o ad agire
secondo alcuni principi;
- (ii) di turbare il funzionamento normale dei servizi pubblici, la
prestazione di servizi essenziali alle popolazioni o di creare una situazione
di crisi in seno alle popolazioni
- (iii) di creare un’insurrezione generale in uno Stato firmatario.
La definizione è completata dallo stesso articolo nel suo
punto (b) : è così sempre considerato atto terrorista qualsiasi promozione,
finanziamento, contributo, ordine, aiuto, incitamento, incoraggiamento,
tentativo, minaccia, cospirazione, organizzazione o dotazione di qualsiasi
persona con l’intenzione di commettere qualsiasi atto menzionato al paragrafo
(a), da (i) a (iii). Questa definizione molto ampia può far temere che cadano
nell’ambito dell’infrazione terrorista un gran numero di atti, provocando così
una deviazione nel senso del mantenimento dell’ordine stabilito. Così, basta ad
esempio commettere un’azione che può causare un danno ad una proprietà pubblica
o privata con uno degli scopi enumerati nella convenzione perché si tratti di
un atto terrorista. Ora, questo reato può anche non essere di natura
terrorista. Per questa ragione, per conciliare l’applicazione della Convenzione
con la protezione dei Diritti dell’uomo, l’Unione Africana ha adottato nel
marzo del 2003 un Protocollo additivo di lotta contro il terrorismo che prevede
un meccanismo di sorveglianza specifico della conformità delle misure
antiterroriste, Protocollo adottato dagli Stati membri dell’Unione Africana,
ivi compreso a livello regionale, con la Carta africana dei diritti dell’Uomo e
dei popoli e le norme internazionali relative ai diritti dell’uomo.
La convenzione evoca d’altra parte il caso
dell’estradizione (articolo 8), le inchieste extra-territoriali (Parte V della
Convenzione) e anche l’assistenza giudiziaria (Parte V della Convenzione).
Testo centrale che definisce il quadro giuridico del terrorismo in Africa, la
Convenzione del 1999 mette l’accento sull’obbligo per gli Stati firmatari di
rivedere la loro legislazione (articolo 2.a). L’importanza della lotta è tale
oggi che delle reazioni comunitarie e nazionali positive nel senso di una
regolamentazione adeguata non hanno tardato a manifestarsi.
B. I quadri giuridici periferici: le legislazioni comunitarie e nazionali
I provvedimenti presi per lottare contro il terrorismo
trovano, basandosi sulla Convenzione dell’OUA, dei quadri giuridici
complementari in un certo numero di strumenti a livello regionale e nazionale.
Sul piano regionale, bisogna già rilevare i progetti di
convenzioni sull’estradizione e sull’assistenza giudiziaria reciproca in
materia penale iniziati dalla 72a sessione ordinaria del Consiglio dei Ministri
dell’ OUA, tenutasi a Lomé nel luglio del 2000. È d’altronde sulla base della
decisione presa nel corso di questo vertice che l’OUA ha organizzato a
Addis-Abeba (Etiopia), dal 2 al 5 aprile 2001, una riunione di esperti per
esaminare la questione. Le due convenzioni, una volta finalizzate, adottate e
ratificate, rinforzeranno in maniera notevole quanto disposto dalla convenzione
dell’OUA sul terrorismo a proposito dell’estradizione e dell’assistenza
giudiziaria reciproca. Aspettando l’adozione e l’entrata in vigore di queste
convenzioni, bisogna rilevare i regolamenti dell’Unione economica e monetaria
dell’Africa occidentale (UEMOA - regolamento n° 14/2002/CM/UEMOA relativo al
gelo dei fondi ed altre risorse finanziarie nel quadro della lotta contro il
finanziamento del terrorismo negli Stati membri dell’Unione economica e
monetaria dell’Africa occidentale) e della Comunità economica e monetaria
dell’Africa centrale (CEMAC – regolamento n° 01/03-CEMAC-UMAC sulla prevenzione
e repressione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo in
Africa centrale).
I due regolamenti sono molto vicini per quanto riguarda
il contenuto, e colmano il vuoto che esiste a livello degli Stati membri.
Organizzano un dispositivo di lotta contro il riciclaggio di capitali e il
finanziamento del terrorismo, basato sulla prevenzione e l’identificazione, la
cooperazione internazionale e la repressione. I testi pubblicano provvedimenti
di protezione dei dichiaranti e di messa in opera della loro responsabilità.
Sul piano nazionale, conviene citare la legge marocchina
n° 03-03 sulla lotta contro il terrorismo, entrata in vigore il 29 maggio 2003.
Il testo qualifica come atti di terrorismo dei crimini che sono
intenzionalmente in relazione con un’azione individuale o collettiva avente lo
scopo di turbare l’ordine pubblico attraverso la paura, il terrore o la violenza.
Il testo presenta un grado di precisione giustificato da una grande
preoccupazione di ridurre all’estremo le possibilità di deviazione.
Il testo comporta disposizioni pertinenti sui diritti
della difesa delle persone messe in causa nelle azioni terroriste. L’articolo
66, comma 4, oltre a fissare la durata del fermo di polizia a solo 96 ore,
rinnovabili due volte nella misura di 96 ore per volta, istituisce anche la
possibilità per l’avvocato di entrare in contatto con il suo cliente durante il
secondo periodo di fermo. Le disposizioni relative alle perquisizioni e visite
domiciliari sono anch’esse accompagnate da garanzie. La stessa osservazione è
possibile sulle disposizioni del testo che riguardano il finanziamento del
terrorismo. Così, e secondo il primo comma dell’articolo 595 di questo testo, è
solo in caso d’inchiesta giudiziaria che il Procuratore generale del Re può
domandare alle banche delle informazioni sulle operazioni o movimenti di fondi
che si sospettano legati al finanziamento del terrorismo.
Dobbiamo anche ricordare la nuova legge
antiterrorista ugandese adottata dal Parlamento il 20 marzo 2002. Questo testo
prevede delle pene che possono arrivare a dieci anni di prigione in caso di
pubblicazione "d'informazioni suscettibili di promuovere il
terrorismo". La pena capitale è anche prevista per qualsiasi persona
riconosciuta colpevole di atti di terrorismo o di fornire un supporto
finanziario a delle organizzazioni terroriste.
In Senegal un progetto è allo studio e deve
poter completare efficacemente le disposizioni del codice penale che reprimono
alcuni atti che possono essere qualificati di atti terroristi. È quasi la
stessa situazione che prevale in altri Stati africani, ma checché ne sia e
tenuto conto dell’ampiezza del fenomeno terrorista, qualunque sia la qualità
dei testi africani, il vero problema che si pone è quello dell’efficacia. Gli
stati africani non hanno i mezzi e le capacità necessarie per decapitare il
terrorismo, e d’altra parte, possono trovare attraverso i regolamenti il mezzo
per « imbavagliare » le opposizioni e per attentare ai diritti
dell’Uomo.
II. I limiti del funzionamento efficiente degli strumenti giuridici
nell’Unione Africana.
I limiti di un trattamento efficace del terrorismo sono
da esaminare a due livelli: prima per quel che riguarda i mezzi e le capacità
da utilizzare, poi per quanto riguarda i pregiudizi apportati ai diritti
dell’Uomo.
A. L’insufficienza di mezzi e di capacità.
L’Africa, da più di quarant’anni, è sempre
all’inseguimento del suo sviluppo. Gli Africani devono poter accedere
all’acqua, all’educazione, alla salute ed alla casa senza discriminazione. Ora,
ciò può essere effettivo unicamente a partire da una soglia di sviluppo
accettabile. L’Unione Africana sembra essere consapevole di questa sfida per il
continente africano, in modo particolare installando la nuova collaborazione
per lo sviluppo dell’Africa (NEPAD). Si spera che questa iniziativa risponderà
effettivamente alle esigenze di sviluppo in Africa.
In ogni modo e per il momento, l’Africa è ancora
sottosviluppata e gli atti terroristici che subisce ipotecano maggiormente i
suo sviluppo. Non ha i mezzi per farvi fronte con efficacia, perché i metodi ed
i mezzi utilizzati dai terroristi sono spesso sofisticati. Alcuni Stati sono attualmente
incapaci di creare o di aggiornare un archivio informatico su informazioni di
capitale importanza per prevenire e perseguire il terrorismo. Talvolta la loro
preoccupazione dominante è occuparsi di problemi più o meno legittimi di
sopravvivenza dei loro regimi politici. Altri paesi restano completamente
indifferenti di fronte al terrorismo.
L’efficacia della lotta contro il terrorismo dipende
dall’idoneità del personale chiamato a mettere in opera i testi specifici editi
in proposito e senza questa idoneità qualunque quadro giuridico, per quanto
elaborato sia, non rivestirebbe nessun interesse. È necessaria una certa
preparazione ed una formazione adeguata di questo personale, ed è la qualifica
di questo personale, del quale fanno parte i magistrati, i giudici
d’istruzione, gli agenti della polizia giudiziaria, gli avvocati, gli
inquirenti e gli esperti a meritare una particolare attenzione e a mancare in
certi paesi africani.
In ogni caso, per vincere il terrorismo ci vogliono mezzi
umani, materiali e finanziari importanti, e certi paesi africani non possono
pretendere, malgrado tutta la loro buona volontà, di affrontare e vincere il
male se non dispongono di questi mezzi. Per questa ragione, per pretendere di
sradicare il fenomeno, è indispensabile coniugare gli sforzi individuali per
creare una strategia di lotta efficiente prima sul piano africano e poi a
livello internazionale. La cooperazione richiesta qui e là da più di un
decennio è più che mai indispensabile. Questa cooperazione deve però utilizzare
nel suo piano d’azione il rispetto dei diritti come quadro federativo.
B. il rischio di una violazione dei diritti dell’Uomo
Molti Stati, in modo particolare in Africa, avevano da
tempo organizzato delle vere strategie per mettere a tacere tutti coloro che
avevano un’opinione diversa o comunque critica. I difensori dei diritti
dell’uomo non cessano di descrivere questa situazione. Ma la campagna
internazionale contro il terrorismo, che provoca un riposizionamento degli
Stati e l’adozione di disposizioni di legge contribuirà senza dubbio ad
apportare una cauzione morale internazionale agli Stati più repressivi, che
spesso utilizzano il pretesto della lotta contro il terrorismo per
sanzionare qualsiasi forma
d’opposizione.
L’urgenza di dare una definizione internazionale del
terrorismo è evidente. La lotta antiterrorista interferisce necessariamente
nella situazione dei diritti dell’Uomo, in modo particolare in Africa. A questo
scopo, conviene mettere l’accento sull’organizzazione di un osservatorio
africano per prevenire le deviazioni e l’applicazione di leggi retroattive.
L’estensione della competenza della Corte penale
internazionale agli atti terroristi sarebbe d’altra parte molto apprezzata.
Gli attentati commessi
contro una popolazione civile non possono trovare una qualsivoglia
giustificazione ed i loro autori e committenti devono essere perseguiti
legalmente e sanzionati, ma nel rigoroso rispetto delle norme universali di
protezione dei diritti dell’Uomo.
2.
Aspetti di sicurezza e
diritti dell’Uomo:
un giusto equilibrio tra il diritto delle vittime e i diritti della difesa
> La procedura penale applicata alle infrazioni
terroriste: diritto comune o regime particolare?, William A. Schabas e
Clémentine Olivier
> Il Riconoscimento Internazionale dei Diritti delle
Vittime, Cherif Bassiouni
> I detenuti francesi a Guantanamo: un buco nero
giudiziario, William Bourdon
> Inter arma silent leges, Eileen Servidio-Delabre
LA PROCEDURA PENALE
APPLICATA ALLE INFRAZIONI TERRORISTE: DIRITTO COMUNE O REGIME PARTICOLARE?
William A. Schabas
Professore di Diritto, National University of Ireland, Galway
Direttore, Irish Centre for Human Rights
Clémentine Olivier
Preparazione di dottorato, National University of Ireland
AVVERTIMENTO
Sintesi. L'articolo completo è disponibile in Francese e
in Inglese
LA FUNZIONE DELLA PROCEDURA PENALE
La procedura penale definisce il modo di organizzare
l'iter della reazione sociale nei confronti di una turbativa suscettibile di
costituire un'infrazione.
Al di là del suo aspetto tecnico e talvolta austero, la
procedura penale costituisce una delle garanzie principali dello Stato di
diritto. (…)
Il diritto a un processo equo resta al centro della
procedura penale e diviene il criterio di apprezzamento del rispetto dei diritti
sostanziali da parte dei tribunali e, al di là, diviene in sé stesso un vero e
proprio diritto sostanziale.
La procedura penale assume una doppia funzione
(perseguire i delinquenti, ma anche permettere all'accusato di difendersi ed
evitare la detenzione di un innocente) che permetterà di garantire
l'affidabilità del processo penale, necessario alla protezione dello Stato di
diritto e alla garanzia di una buona giustizia. (…)
La procedura penale governa due momenti distinti
dell'avvio di azioni giudiziarie nei confronti di delinquenti. Le regole di
procedura penale permettono innanzitutto di inquadrare la ricerca degli autori
di un'infrazione e di riunire le prove necessarie allo svolgimento del
processo. In occasione di questa fase, la procedura renderà possibili delle
limitazioni alla libertà di andare e venire o alla vita privata. Poiché queste
misure attentano alla libertà di cui gode normalmente ogni individuo, esse sono
inquadrate da regole procedurali precise.
Le regole di procedura penale permettono inoltre di
definire le condizioni in cui un imputato verrà giudicato: sarà precisato il
carattere imparziale del tribunale, sarà definita la procedura applicabile
all'udienza, nonché la doppia giurisdizione e il principio secondo cui nessuno
può essere giudicato due volte per lo stesso reato.
Allo scopo di assolvere le sue funzioni la procedure
penale deve assicurare un equilibrio fra i mezzi a disposizione dell'accusa e
quelli a disposizione della difesa.. (…).
I sistemi in atto nei paesi di diritto romano-germanique differiscono dai
sistemi esistenti nei paesi di common law.
È difficile affermare che un sistema giudiziario è più "giusto" ed
"equo" di un altro. (…)
Gli elementi che permettono di considerare una procedura
"equa" si situano in punti diversi di ogni sistema. (…)
È quindi spesso difficile considerare a priori che un provvedimento è in sé
contrario o conforme al diritto dell'imputato ad un processo equo. (…)
Si possono
tuttavia sottolineare i parametri che permetteranno di apprezzare il carattere
equo della procedura seguita: principio di uguaglianza davanti ai tribunali,
principio secondo cui ogni persona a diritto a che la sua causa sia ascoltata
equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente e
imparziale, stabilito dalla legge; principio di presunzione d'innocenza e del
diritto di essere informato sulla natura e i motivi dell'imputazione.
L'imputato dovrà inoltre disporre del tempo e delle comodità necessarie alla
preparazione della difesa e dovrà poter comunicare con il legale di sua scelta.
Il giudizio dovrà avere luogo senza eccessivi ritardi, e durante l'udienza
l'accusato dovrà potere beneficiare della difesa di un avvocato e, ove sia il
caso, in forma gratuita. I testimoni a carico dovranno poter essere interrogati
e l'imputato dovrà essere in grado di far comparire testimoni a discarico. Il
doppio grado di giurisdizione, il principio di non retroattività della legge
penale e il diritto di non essere giudicato due volte per lo stesso atto,
costituiscono anch'essi garanzie fondamentali. Al fine di garantire
l'effettività dei diritti dell'accusato, le prove ottenute in violazione di
detti principi sono generalmente escluse dal tribunale.
METTERE SUI DUE PIATTI DELLA BILANCIA LA SICUREZZA COLLETTIVA CONTRO LO
STATO DI DIRITTO?
La messa in pericolo della sicurezza collettiva e della
democrazia, come nel caso di attacchi terroristi, solleva il problema
dell'opportunità di mettere da parte provvisoriamente le garanzie dello Stato
di diritto a vantaggio di una protezione migliore della sicurezza collettiva.
In realtà non è così semplice poiché lo Stato di diritto resta il punto di
riferimento che consente di autorizzare l'entrata in vigore delle leggi
d'eccezione e sono autorizzate alcune deroghe per preservare l'essenza stessa
dello Stato di diritto. La nozione di Stato di diritto non è quindi antinomica
al concetto di sicurezza.
L’equilibrio da ricercare non è allora affatto tra
sicurezza e Stato di diritto, essendo la sicurezza collettiva una delle
condizioni stesse dell'esistenza dello Stato di diritto. Nessuno dei due
concetti prevale sull'altro dato che l'uno
ingloba l'altro.
METTERE
SUI DUE PIATTI DELLA BILANCIA LA SICUREZZA COLLETTIVA CONTRO I DIRITTI DELLE
PERSONE IMPUTATE DI TERRORISMO?
Si può parlare di conflitto di interessi fra diritti
umani e sicurezza collettiva? (…)
Il realtà, il problema è sapere ciò che democrazia e
giustizia esigono in ogni circostanza: è il principio stesso dello Stato di
diritto. Se i diritti dell'imputato sono sacrificati per un interesse
"superiore", uno dei pilastri dello Stato di diritto crolla: la
procedura penale non potrà più svolgere il suo ruolo di garante della
separazione dei poteri necessaria alla democrazia.
Le garanzie apportate dallo Stato di
diritto sono le stesse quale che sia il crimine per cui l'imputato è
perseguito; la protezione e le garanzie apportate dai principi fondamentali dei
diritti della persona e della giustizia equa restano le stesse per tutti.
La ricerca di un equilibrio non può quindi
essere fondata sulla scelta fra sicurezza e diritti umani, poiché se i diritti
dell'imputato sono rimessi in questione in quanto tali, è lo Stato di diritto
che è minacciato.
Detto questo, le infrazioni terroriste presentano
particolarità che occorre prendere in considerazione. (…)
Come ristabilire un equilibrio procedurale che sia stato
turbato? (…)
Spetterà al giudice, indipendente e imparziale, garante
della libertà individuale, autorizzare le misure che derogano alla procedura
normalmente applicabile, valutare se l'equilibrio è stato rispettato e decidere
se il processo è globalmente equo. Si comprende quindi agevolmente il carattere
fondamentale del principio di indipendenza e di imparzialità del giudice.
Quali adattamenti della procedura in
caso di lotta contro il terrorismo?
(….)
- Ogni modifica della procedura penale concerne punti
fondamentali in termini di protezione dei diritti della persona e di garanzia
dello Stato di diritto, come lo sottolinea la funzione di questa procedura in
democrazia.
- Una modifica della procedura normalmente applicabile
avrà un impatto immediato dato che, almeno nel diritto francese, le leggi della
procedura sfuggono al principio costituzionale di non retroattività della legge
penale.
-
Esistono rischi di eccessi particolarmente seri a causa della non esistenza in
diritto internazionale di una definizione uniforme del terrorismo (…). Di
conseguenza, come circoscrivere il campo di estensione di una lotta contro il
crimine che permane senza un definizione soddisfacente?
- La messa in atto di procedure d'eccezione può fare da
eco al bisogno politico di apportare una "risposta" a un attentato
che abbia particolarmente segnato l'opinione pubblica, mentre le leggi abituali
avrebbero potuto bastare. (…)
-
Infine, certi argomenti che raccomandano la messa in atto di regimi derogatori
applicabili alle infrazioni terroriste possono essere messi da parte senza
difficoltà. (…)
Adattamenti della procedura penale nazionale: illustrazioni
Quando le legislazioni nazionali adattano
alcune procedure alla lotta antiterrorista, le misure che attentano di più alle
libertà pubbliche dovranno essere assortite di garanzie che permettano di
limitare certi rischi di abuso. (…)
[Gli autori esaminano la designazione dei magistrati o dei tribunali
specialmente competenti (gli autori analizzano la legge americana e la legge
francese relativa alla centralizzazione
delle azioni penali e alla composizione
particolare delle Cours d'assises) il ruolo riservato alle vittime ed alla protezione dei testimoni (Gli autori analizzano la costituzione di
parte civile e la possibilità di testimonianza anonima)]
Sviluppo della cooperazione giudiziaria
internazionale
Le procedure di
cooperazione giudiziaria internazionale possono essere adattate alla
specificità della minaccia terrorista, ma il rispetto dei diritti umani resta
la condizione della loro validità.
[Riguardo
all'adattamento delle
procedure di cooperazione internazionale, gli
autori esaminano la modifica delle condizioni di estradizione, in particolare in seno all'Unione Europea,
sottolineando il rischio che qualsiasi oppositore politico venga qualificato
come terrorista, e la messa in atto di procedimenti speciali per lottare
contro il terrorismo, sottolineando che
questi modi di cooperazione hanno necessariamente conseguenze sulla procedura
penale e quindi sui diritti dell'imputato]
I diritti umani svolgono un ruolo centrale nella
protezione della pace e della sicurezza internazionali, almeno quanto la lotta
contro il terrorismo. Gli uni non devono essere sacrificati per l'altra. (…)
Il rispetto dei diritti umani da parte dello Stato di
emissione della richiesta d'estradizione sarà di fatto un parametro preso in
considerazione all'atto dell'applicazione della richiesta.
Questo principio è applicato quali che siano i termini
dei trattati di estradizione. Esso sottolinea il carattere inderogabile di alcuni obblighi in diritto internazionale che hanno
per oggetto la protezione dei valori superiori e comuni a tutti, e che gli
Stati non possono mettere da parte negli accordi reciproci.
A questo proposito, la Decisione-quadro sul mandato di cattura europeo non prevede
esplicitamente la possibilità per gli Stati membri di rifiutare l'esecuzione
del mandato di cattura nel caso in cui lo Stato richiedente non rispettasse
alcuni dei diritti umani, come i principi fondamentali di procedura equa.
CONCLUSIONE
Allo stato attuale del diritto
internazionale, il rispetto di una procedura equa facilita la cooperazione
degli Stati nella lotta contro il terrorismo, proteggendo al contempo lo Stato
di diritto. La messa in atto di un procedimento penale particolare, se non
garantisce all'accusato il diritto effettivo di difendersi, non aiuterà affatto
a lottare contro il terrorismo, ma potrà al contrario rafforzare la
radicalizzazione dei movimenti contestatari. (…)
IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE
DEI DIRITTI DELLE VITTIME
M. Cherif Bassiouni
Professore di Diritto
Presidente de l'International Human Rights Law Institute,
DePaul University College of Law
Presidente dell'International Institute of Higher Studies
in Criminal Sciences
Presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto
Penale
1. L'evoluzione dei diritti individuali delle vittime nel diritto
internazionale
Dalla pace di Westfalia del 1648 alla II Guerra Mondiale,
lo Stato è stato il solo e quindi l'originario soggetto del diritto
internazionale. Gli individui erano considerati oggetti e non soggetti di
diritti e obbligazioni, che non derivavano dal diritto internazionale, ma dal
diritto nazionale, davanti al quale essi erano soggetti legali. In tal modo,
degli individui a cui era stato arrecato pregiudizio da uno Stato diverso da
quello della loro cittadinanza, potevano solo fare valere i loro diritti
attraverso il proprio Stato di cittadinanza. Ciò presupponeva comunque che lo Stato
di cittadinanza sposasse la causa del proprio cittadino e che la perseguisse
attraverso canali diplomatici o mezzi giuridici, nei confronti dello Stato
contro il quale la richiesta d'indennizzo era presentata. Questo evidenzia la
natura statocentrica del diritto internazionale, in base alla quale un
pregiudizio a un cittadino di uno Stato viene considerato come pregiudizio
indiretto allo Stato stesso. Questo concetto è stato espresso da De Vattel
verso la fine del 1700 in Les Droits des Gens in cui afferma: “Quiconque maltraite un citoyen offense
indirectement l’état qui doit protéger ce citoyen.” È ancora questo il
fondamento delle richieste d'indennizzo degli Stati per conto dei rispettivi
cittadini. In verità, uno Stato che presenta una richiesta d'indennizzo contro
un altro Stato per i danni ai suoi cittadini, lo fa su una base puramente
discrezionale.
La preoccupazione del diritto internazionale verso la
protezione dei singoli è in parte il risultato degli sviluppi giudiziari che
nacquero sulla scia delle atrocità della II Guerra Mondiale e del perseguimento
da parte della comunità internazionale di responsabilità penali individuali.
Una volta che il diritto internazionale assoggettò i singoli a questa
disciplina per gli scopi della responsabilità penale internazionale, ne seguì
che il singolo divenne il soggetto dei diritti legali internazionali, il che
spiega in parte la nascita della legge sui diritti internazionali dell'uomo.
Fino alla II Guerra Mondiale, i diritti e gli obblighi
dell'individuo vis-à-vis dello Stato
erano la prerogativa esclusiva della legislazione municipale, e uno Stato era
più o meno libero di trattare i cittadini come gli piaceva. Da allora comunque,
molti atti internazionali hanno stabilito protezioni e diritti per i singoli che
hanno chiesto alle istituzioni di emanare una legislazione nazionale che
protegga questi diritti.
L'enunciazione della comunità internazionale di diritti
individuali internazionalmente protetti fu accompagnata da sforzi paralleli per
garantire la protezione di questi diritti attraverso una gamma di meccanismi di
applicazione internazionale. In realtà, molti atti sulla protezione dei diritti
dell'uomo hanno portato alla creazione di enti speciali di controllo, come
anche di procedure per ricevere le denunce di violazioni di diritti
individuali, investigare su di esse e giudicarle, o almeno riferire su dette
violazioni. Ma tutti questi meccanismi si sono mostrati insufficienti per
realizzare la protezione voluta dei diritti dell'uomo, come è provato dal fenomeno
delle vittime su larga scala che si è verificato negli ultimi cinquant'anni. Un
diritto della vittima alla riparazione nelle sue varie modalità è diventato
quindi una componente indispensabile degli sforzi per proteggere i diritti
dell'uomo dei singoli.
Uno stacco significativo seguita comunque a esistere fra
la legge sui diritti interanzionali dell'uomo e la legge penale internazionale.
Sembra che la prima sia uno scudo senza spada, e la seconda una spada senza
scudo. Il parallelismo di questi due istituti giuridici limita la ricerca del
diritto penale internazionale nel punire le violazioni di diritti dell'uomo
fondamentali, mentre questi diritti restano senza effettiva applicazione, ad
eccezione da quanto disposto in merito dalla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo e dalla Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo. Ciò che segue è
una descrizione dei diritti delle vittime e delle modalità di risarcimento ai
sensi dell'attuale diritto internazionale.
2. Il quadro normativo del diritto individuale della vittima all'indennizzo
2.1. Il dovere di effettuare il
risarcimento
Il dovere per lo Stato di effettuare un risarcimento
legale nazionale alla vittima di violazioni dei diritti dell'uomo e di leggi
umanitarie internazionali perpetrate nel suo territorio ha solide basi nel
diritto internazionale. Le disposizioni di vari strumenti internazionali lo
richiedono agli Stati in forma esplicita o implicita. Una rassegna della
legislazione nazionale contemporanea e della prassi rivela poi che gli Stati si
sforzano di risarcire le vittime colpite all'interno dei confini nazionali.
L'esistenza del dovere dello Stato di risarcire è basata
su varie convenzioni internazionali e territoriali. Le convenzioni dell'Aia del
1899 e del 1907 furono i primi strumenti internazionali che regolavano il
diritto d'uso comune dei conflitti armati. Ai termini di queste convenzioni, le
violazioni da parte di uno Stato impegnato in un conflitto armato che si
risolvessero in pregiudizio fisico o danno per i civili e per la loro proprietà,
così come danno ai combattenti protetti da queste norme d'uso comune,
comportavano il diritto per lo Stato interessato a richiedere un risarcimento a
nome dei suoi cittadini. Mentre questo riconoscimento dava origine alla figura
del danno basato sui pregiudizi dei singoli soggetti, non dette comunque
origine al diritto individuale all'azione legale contro uno Stato. Attenendosi
alla norma della protezione diplomatica, permise appena allo Stato di
cittadinanza o allo Stato territoriale in cui le violazioni di queste norme
s'erano verificate, di sporgere una denuncia contro lo Stato responsabile delle
violazioni. Riguardo alle violazioni dei diritti dell'uomo internazionali, le
altre convenzioni che seguono riconoscono implicitamente il diritto al risarcimento
dal momento che impongono il dovere alla parte in infrazione di risarcire per
l'infrazione stessa: 1) La Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra; 2) La Convenzione di Ginevra relativa alla protezione
dei civili in tempo di guerra; e 3) Il Protocollo I aggiuntivo alla Convenzione
di Ginevra.
Dopo la II Guerra Mondiale i diritti individuali
dell'uomo sono stati codificati in molti atti internazionali come la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'Accordo internazionale sui
diritti civili e politici, l'Accordo internazionale sull'eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale, la Convenzione contro la tortura e altre
forme di trattamento crudele, inumano e degradante, e la Convenzione sui
diritti dell'infanzia. Inoltre, varie convenzioni regionali hanno altresì
codificato questi diritti dell'uomo. Le principali sono: la Carta africana dei
diritti dell'uomo e dei popoli, la Convenzione americana dei diritti dell'uomo,
e la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. Ma poche di queste convenzioni prevedono un diritto del
singolo alla riparazione o al risarcimento, ad eccezione delle convenzioni
europea e americana, che prevedono un risarcimento individuale per i danni
originati dalla violazione di diritti protetti da parte di uno Stato. Più di
recente, lo statuto del TPI del 1998 prevede il diritto della vittima al
risarcimento.
Riguardo alle violazioni delle norme sui diritti
dell'uomo, la ICCPR è forse più esplicativa. Essa dichiara all'articolo 2(3)
che ogni Stato aderente alla convenzione s'impegna:
a) Ad assicurare che ogni persona i cui diritti di
libertà come ivi riconosciuti sono violati debba ottenere un reale
risarcimento, benché la violazione sia stata commessa da una persona agente in
veste ufficiale;
b) ad assicurare che ogni persona che richiede un
siffatto risarcimento avrà il questo diritto esaminato da autorità competenti
giudiziarie, amministrative o legislative, o da ogni altra autorità competente,
a questo scopo prevista dal sistema legale dello Stato ed a sviluppare le
possibilità di risarcimento giudiziario;
c) ad assicurare che le autorità competenti attueranno
queste riparazioni quando sono garantite.
Mentre la ICCPR non delega lo Stato contraente al
perseguimento di un corso specifico di azione per risanare la violazione di
diritti protetti, il testo di questo provvedimento considera chiaramente che il
rimedio è effettivo, di natura legale e attuabile. È significativo che la ICCPR
renda la difesa di una "azione dello Stato" inapplicabile, garantendo
il dovere di risarcire senza tenere conto se le violazioni sono state commesse
da persone che agivano in veste ufficiale. Questa limitazione è fondamentale
onde garantire che le violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario
internazionale siano risarcite, dal momento che questi atti sono spesso
commessi solo dagli Stati.
La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale formula anch'essa una richiesta
specifica che gli Stati risarciscano. Questa convenzione richiede agli Stati
contraenti di:
Garantire a ognuno all'interno della loro giurisdizione
protezione e risarcimento effettivi, attraverso i tribunali nazionali
competenti e altre istituzioni statali, contro ogni atto di discriminazione
razziale contrario alla convenzione, che violi i diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali, oltre a tutelare il diritto di richiedere ai suddetti tribunali
una riparazione giusta e adeguata o il risarcimento di ogni pregiudizio subito
come risultato della suddetta discriminazione.
In modo simile alla ICCPR, la Convenzione internazionale
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale prevede che il
risarcimento sia efficace ed effettuato da tribunali e organi competenti.
Anche altre convenzioni richiedono esplicitamente che uno
Stato fornisca la riparazione alla violazione dei diritti dell'uomo. Per
esempio, la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e
dei membri delle loro famiglie contiene un testo identico alla disposizione
sopra citata della ICCPR.
Gli atti che seguono contengono tutti disposizioni
relative al diritto di una forma di riparazione, che implica il diritto a un
risarcimento: 1) Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dei
paesi indipendenti; 2) Convenzione relativa allo statuto delle persone
apatridi; 3) Convenzione contro la tortura e altre forme crudeli inumane o
degradanti di trattamento o punizione; 4) Convenzione sui diritti
dell'infanzia; 5) Convenzione americana sui diritti dell'uomo; 6) Convenzione
europea sulla protezione dei diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali; e
7) Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli.
In aggiunta al diritto convenzionale che crea
un'obbligazione vincolante da parte degli Stati aderenti, molte dichiarazioni
internazionali riaffermano il principio che uno Stato ha il dovere di fornire
risarcimento alle vittime delle infrazioni dei diritti dell'uomo e del diritto
umanitario internazionale. Un'elaborazione completa di questo diritto si trova
nei Basic Principles of Justice. Un esame inoltre delle prassi attuali degli
Stati, come appare nel diritto sostanziale e nelle procedure specifiche dei
rispettivi sistemi giudiziari nazionali, conferma il dovere di risarcire le
vittime delle violazioni suddette.
Varie dichiarazioni di organismi internazionali e locali
riflettono il principio che uno Stato ha il dovere di risarcire. Per esempio,
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita chiaramente che
"ognuno ha il diritto a un risarcimento effettivo da parte dei tribunali
nazionali competenti per gli atti che violano i diritti fondamentali a lui
garantiti dalla costituzione o dalla legge.” La Dichiarazione delle Nazioni
Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale riflette
ancora una volta il concetto secondo cui ognuno avrà diritto a un risarcimento
effettivo e alla protezione contro ogni discriminazione ... per il tramite di
tribunali nazionali indipendenti che trattano queste materie.” In aggiunta, la
Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla sparizione forzata prevede
il dovere di fornire "una riparazione effettiva" come mezzo di
determinare lo stato di questi soggetti scomparsi. La dichiarazione richiede inoltre
"risarcimento adeguato" per le vittime. La Dichiarazione sulla
protezione di ogni persona contro la tortura e altre forme crudeli inumane o
degradanti di trattamento o punizione richiede che la vittima di tortura da
parte dello Stato si veda "concedere indennizzo e risarcimento in accordo
con la legge nazionale.” La Dichiarazione americana sui diritti e doveri
dell'uomo prevede che ogni persona possa fare appello al tribunale per vedersi
riconoscere il rispetto dei suoi diritti legali”. La Dichiarazione universale
mussulmana sui diritti dell'uomo espressa dal Consiglio islamico dichiara che
"ogni persona ha non solo il diritto ma anche l'obbligo di protestare
contro l'ingiustizia; nonché al ricorso e ai risarcimenti previsti dalla legge
nel rispetto di ogni pregiudizio personale o perdita ingiustificata . . . .”
I Basic Principles
of Justice stabiliscono poi i primi dettagli completi riguardo al dovere
dello Stato di risarcire le singole vittime. In primo luogo, i Basic Principles of Justice dispongono
che le vittime hanno diritto al risarcimento e raccomandano che gli Stati
predispongano meccanismi giudiziari e amministrativi affinché le vittime
ottengano un risarcimento rapido. Va comunque notato che poiché i Principi di
Base s'interessano in primo luogo delle vittime di crimini nazionali, ciò è
applicabile solo nel caso in cui il diritto penale nazionale di un certo Stato
abbia incorporato la norma applicabile dei diritti dell'uomo o del diritto
umanitario internazionale.
La prassi attuale degli Stati, evidenziata da
un'inchiesta su vari quadri giuridici nazionali, consolida le affermazioni
esortative contenute nelle dichiarazioni sopra citate come norma del diritto
internazionale d'uso comune.
Mentre il diritto convenzionale e d'uso comune non impone
un dovere specifico di creare procedure speciali, il testo sopra citato degli
atti internazionali prevede che il rimedio sia "effettivo" e
amministrato da tribunali e personale "competenti" allo scopo di
fornire "giusti" e "adeguati" risarcimenti. Così, nel caso
in cui il quadro giuridico di uno Stato è inadeguato a gestire la denuncia,
sembrerebbe che lo Stato sia implicitamente in violazione delle disposizioni
del diritto convenzionale.
Inoltre, anche in situazioni in cui il sistema giudiziario non sia in
crisi, uno Stato potrebbe trovare più vantaggioso stabilire procedure speciali
riguardo a situazioni che implicano molti richiedenti, o riguardo alla
fissazione e alla distribuzione dei ricavati di accordi forfetari tra gli
Stati.
Il diritto convenzionale e d'uso comune riflette il
principio che tanto i cittadini di uno Stato che gli stranieri godano entrambi
del diritto di risarcimento per le violazioni commesse all'interno del
territorio dello Stato. Ciò risulta evidente nel diritto convenzionale dall'uso
di un testo del tipo "ogni persona" e “ognuno all'interno della
giurisdizione” quando fa riferimento a colui che lo Stato dovrà risarcire. La
prassi statale rivela poi inoltre che agli stranieri viene in genere accordato
un trattamento da cittadini. E andrebbe ancora notato che il mancato risarcimento effettivo di
uno straniero, equivale a una negazione di giustizia, che dà successivamente
origine a una protesta internazionale da parte dello Stato di cui è cittadino
lo straniero. Così, uno Stato deve chiaramente concedere agli stranieri lo
stesso trattamento dei suoi cittadini riguardo alle riparazioni per violazioni
commesse all'interno del suo territorio.
2.2. Il dovere di risarcire
Il dovere di uno Stato di risarcire per i suoi atti o
omissioni è molto bene fissato nel diritto convenzionale e d'uso comune. Per
esempio, la Corte permanente di giustizia internazionale ha ribadito questa
affermazione nel Caso della fattoria
Chorzów quando ha dichiarato:
È un principio del diritto internazionale che
l'infrazione di un impegno comporti un'obbligazione all'indennizzo in forma
adeguata. L'indennizzo è quindi il complemento indispensabile del difetto di
applicazione di una convenzione e non c'è bisogno che questo sia espressamente
affermato nella convenzione stessa.
Malgrado quest'affermazione
generale, un testo specifico negli atti internazionali enuncia specificamente
il dovere di risarcire. Riguardo alle violazioni del diritto umanitario
internazionale, le principali convenzioni che regolano i conflitti armati
contengono disposizioni che da una parte attribuiscono ai singoli il diritto di
reclamare risarcimenti contro gli Stati aderenti, e dall'altra richiedono agli
Stati di risarcire per le loro mancanze. Per esempio, la Convenzione dell'Aia
riguardo le leggi e le usanze della guerra sulla terraferma prevede il dovere
per uno Stato di pagare risarcimenti in caso di violazioni delle sue norme.
Inoltre, le Quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 contengono
disposizioni simili per quanto concerne le gravi infrazioni alla convenzione.
In aggiunta, il Protocollo I dispone che un Stato aderente sarà tenuto a
"pagare risarcimenti" per violazioni della convenzione.
Riguardo alle violazioni dei diritti dell'uomo, sia le
convenzioni sia le dichiarazioni dispongono che queste violazioni vadano
risanate con qualche forma di risarcimento. In chiaro, se lo Stato è l'autore
della violazione, il dovere di assicurare riparazioni non può ricadere su
nessun altro. Inoltre, la prassi dello Stato riflette sia il quadro giuridico,
sia la messa in pratica del risarcimento alle vittime. Il governo statunitense
per esempio ha disposto il risarcimento dei cittadini americani e dei residenti
permanenti stranieri di origine giapponese che furono evacuati, trasferiti e
internati a forza dalle autorità durante la II Guerra Mondiale. E ancora, il
Cile, nello sforzo di tenere conto delle sue violazioni dei diritti dell'uomo
dei decenni passati, ha creato una commissione nazionale il cui fine è
predisporre un risarcimento per le famiglie delle vittime. I risarcimenti
comprendono pensioni mensili, pagamenti di somme date e vantaggi sanitari e
d'istruzione. Quindi è forse ben radicato nel diritto convenzionale e d'uso
comune che uno Stato è sottoposto al dovere di risarcire per le sue violazioni
dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale.
È un concetto di base della giurisprudenza sui
risarcimenti che una persona senza ruolo statale che compia una violazione dei
diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale è personalmente
responsabile del risarcimento alle vittime. Una domanda a parte sorge invece
per sapere se uno Stato assuma una qualche responsabilità a risarcire per atti
od omissioni di cui sono responsabili semplici privati. Pur trattandosi di una
lodevole aspirazione, il dovere di uno Stato ad assicurare indennizzo o
risarcimento per violazioni non attribuibili allo stesso è forse meglio
descritta come una norma in possibile gestazione.
Per quanto concerne l'Europa, la Convenzione europea sul
risarcimento delle vittime di crimini violenti (“Convenzione europea sul
risarcimento”) affida questo principio a istanze in cui le norme sui diritti
dell'uomo applicabili o sul diritto umanitario internazionale sono incorporate
all'interno del diritto penale nazionale. In più, riguapdo agli altri Stati, il
più solido supporto di questo principio sono le disposizioni simili trovate in
nei Basic Principles of Justice.
La Convenzione europea sul risarcimento è stata decisa
dagli Stati del Consiglio d'Europa per presentare o sviluppare programmi di
risarcimento per le vittime di crimini violenti da parte dello Stato nel cui
territorio il crimine è stato commesso, in particolare quando il colpevole non
sia stato identificato o sia senza risorse. Questa convenzione non predispone
nessun particolare programma di risarcimento; il suo fulcro è piuttosto quello
di stabilire disposizioni di minima in questo campo. Ne risulta che esistono
parecchie limitazioni significative che potrebbero essere poste al dovere da
parte dello Stato a risarcire.
Come minimo, la Convenzione europea sul risarcimento prevede che il risarcimento venga pagato sia alle vittime che hanno subito seri danni fisici direttamente attribuibili a un crimine intenzionale violento, sia agli aventi diritto delle persone decedute in conseguenza de crimine, allorché il risarcimento non sia pienamente disponibile da altre fonti. In questi casi, il risarcimento va considerato senza riguardo al fatto che il colpevole sia perseguito o punito. Come è stato notato, uno Stato può comunque imporre vari vincoli al dovere di risarcire. Per esempio, l'articolo 3 dispone ch